Decreto 29 luglio 2002
Ministero della Salute Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della direttiva n. 2001/5/CE.
(GU n. 218 del 17-9-2002)
IL
MINISTRO DELLA SALUTE
Visti
gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto
l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto
il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina
degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione
delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n.
94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE modificato da ultimo con il
decreto 10 marzo 2000, n. 183;
Vista
la direttiva 2001/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2001, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari
diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Ritenuto
di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;
Sentito
il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 30 maggio
2002;
Decreta:
Art.
1.
1.
Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il
decreto 10 marzo 2000, n. 183, e' modificato come segue:
a)
l'allegato IX e' modificato come segue:
1)
dopo la sostanza "E948 ossigeno*", e' inserita la sostanza "E949
idrogeno*";
2)
al punto 3 della nota e' inserita, dopo la voce "E948", la voce
"E949";
b)
l'allegato XII e' modificato come segue:
1)
la tabella relativa alla voce "E445 esteri della glicerina della resina del
legno", e' completata come segue:
Bevande
torbide spiritose conformi al regolamento (CEE) n.
|
1576/89
che stabilisce le regole generali relative alla
|
definizione,
alla designazione e alla presentazione delle
|
bevande
spiritose....
|100
mg/l
---------------------------------------------------------------------
Bevande
torbide spiritose con volume alcolico inferiore al
|
15%....
|100
mg/l
2) e' aggiunta, alla fine, la tabella seguente:
=====================================================================
E650
| Acetato
di zinco |
Gomma da masticare | 1000
mg/kg
=====================================================================
|
|Spray
di olio vegetale|
|
|per
ungere piastre |
| Butano
Isobutano |(solo per
uso
|
E943a
E943b| Propano
|professionale)
|Quanto basta
---------------------------------------------------------------------
|
|Spray
a base di |
E944
|
|emulsione
acquosa |
c)
nell'allegato XIV la tabella relativa alla voce "1,2 propandiolo", e'
completata con l'inserimento nella prima colonna (N.E.) del Numero europeo
"E1520".
Il
presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
29 luglio 2002
Il
Ministro: Sirchia
Registrato
alla Corte dei conti il 3 settembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla
persona
e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 119