Portale Giuridico Copyright © AmbienteDiritto
Ordinanza 1 luglio 2002
Ministero della Salute - Proroga dell'ordinanza 30 marzo 2001 recante le misure sanitarie e ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relativa alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio.
(GU n. 156 del 5-7-2002)
Il Ministro della Salute
di concerto con
il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e
Il Ministro delle Attivita' Produttive
Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
Viste le decisioni n. 2000/418/CE della Commissione europea e la n. 2000/766/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 13 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001;
Vista l'ordinanza del 23 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 1 febbraio 2002;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49;
Visto il decreto-legge n. 68 del 19 aprile 2002;
Considerando che a livello comunitario e' stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed, in prima lettura, dal Parlamento europeo il nuovo regolamento sulla trasformazione e commercializzazione dei sottoprodotti di origine animale;
Ritenuto necessario mantenere il controllo sanitario dei sottoprodotti di origine animale a basso ed alto rischio nonche' del materiale specifico a rischio come definito dal regolamento 270/2002/CE, secondo le modalita' attualmente in essere fino all'emanazione del regolamento innanzi citato relativo alle norme sanitarie riguardanti i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
Ritenuto urgente prorogare ulteriormente il termine di cui all'art. 1 dell'ordinanza 30 marzo 2001 e successive modifiche;
Ordina:
Art. 1.
1. Il termine del 30 giugno 2002, gia' previsto dall'ordinanza 30 marzo 2001, e' ulteriormente prorogato fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo in premessa citato.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 luglio 2002
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano