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Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di
commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani e
dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di
gameti o di embrioni umani. (G. U. n. 25 del 30 gennaio 2002).
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
Vista la propria ordinanza del 5 marzo
1997 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale, in
considerazione tra l'altro del diffondersi di comportamenti anomali e di
messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in
materia di procreazione medicalmente assistita, e' stato disposto il temporaneo
divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o
differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti,
embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonche' di ogni forma di
intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma
di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi
recanti tale offerta;
Viste le proprie ordinanze del 4 giugno
1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997
(Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998
(Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta
Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 154 del
3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio
2000), del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2000), del 22
dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2001), del 5 giugno 2001
(Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001) con le quali l'efficacia della
sopraccitata ordinanza del 5 marzo 1997 e' stata prorogata al 31 dicembre 2001,
nonche' le proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del
30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17
novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza 5 marzo 1997;
Vista la propria ordinanza del 25 luglio
2001 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2001) con la quale, e' stato disposto,
in attesa di una idonea disciplina di livello legislativo, il divieto di
importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani;
Considerato che la non ancora intervenuta
definizione della disciplina legislativa, puo' comportare situazioni in grado
di
estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione di gameti
od altro materiale genetico, determinando seri rischi per l'integrita' della
persona e piu' in generale, per la salute pubblica;
Considerato che in ordine ai centri tutti,
pubblici e privati, individuati a seguito delle proprie citate ordinanze,
emerge comunque la necessita' di esercitare l'attivita' di controllo e
vigilanza;
Considerato che e' in corso di recepimento
la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998
sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee del 30 luglio 1998, legge n. 213/13), ove e' previsto
il divieto di utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali;
Considerato che e' gia' iniziato da parte del Parlamento l'esame di numerose
proposte di legge in materia di
procreazione medicalmente assistita;
Considerato che l'importazione di gameti o
di embrioni umani anche per l'incertezza sull'applicazione delle norme di
prevenzione della trasmissione dell'HIV/AIDS e di altri agenti patogeni nonche'
di patologie geneticamente trasmesse, costituisce potenziale rischio per la
salute della donna e del nascituro;
Considerato il potenziale uso improprio
degli embrioni suscettibile di verificarsi;
Ravvisata la necessita' di salvaguardare
ulteriormente la vita umana nel rispetto delle indicazioni riconosciute a
livello
internazionale;
Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni
che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della
disciplina legislativa in merito;
Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30
giugno 2002 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, nonche' dell'ordinanza 25
luglio 2001;
Ordina:
Art. 1.
1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza
del 5 marzo 1997, recante divieto di
commercializzazione e di pubblicita' di gameti ed embrioni umani o, comunque,
di materiale genetico, e' prorogata fino al 30 giugno 2002, fermo restando
l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di
procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste
dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.
2. L'efficacia dell'ordinanza 25 luglio
2001, recante il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di
embrioni umani, e' prorogata al 30 giugno 2002.
La presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2001
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 14
gennaio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 22