Ordinanza 1 ottobre 2002
MInistero della Salute. Norme relative al divieto di utilizzo di test diagnostici in vivo per le encefalopatie spongiformi trasmissibili.
(GU n. 268 del 15-11-2002)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000 e successive modifiche;
Vista la decisione della Commissione 98/272/ del 5 giugno 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato,
in particolare, dal regolamento (CE) 1248/2001 della Commissione europea;
Considerato che, allo stato attuale, non vi sono elementi che comprovino la veridicita' dei
presupposti scientifici che sono alla base dei test in vivo attualmente in commercio per la
diagnosi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Considerato che in base al regolamento (CE) 999/2001 e successive modifiche, le uniche prove
autorizzate ai fini diagnostici della BSE sono quelle indicate nell'allegato III capitolo C del
medesimo regolamento;
Considerato che la Commissione europea non ha sottoposto a processo di validazione alcuna
metodica per le encefalopatie spongiformi trasmissibili da effettuarsi su animali ancora in vita;
Visto e preso atto del parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' in data 23 luglio 2002 che
conferma la non idoneita' alla diagnosi delle encefalopatie spongiformi animali mediante i kit
intravitam attualmente in commercio;
Ritenuto che i possibili falsi positivi rilevabili a seguito dell'utilizzo dei test in questione possono
indurre a sottrarre gli animali dai controlli ufficiali obbligatori per BSE, alimentando in tal modo le
macellazioni clandestine e il relativo mercato con gravi rischi per la salute dei consumatori;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Ordina:
Art. 1.
1) Sono vietate la commercializzazione e l'utilizzo di metodiche in vivo per la diagnosi delle
encefalopatie spongiformi trasmissibili.
2) Fino alla avvenuta validazione ufficiale da parte della Commissione europea delle metodiche in
vivo per la diagnosi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, il Ministero della salute -
Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, puo' autorizzarne l'impiego, a soli fini
sperimentali e stabilendone le relative modalita', esclusivamente a favore di istituti ufficialmente
riconosciuti che ne facciano motivata richiesta.
La presente ordinanza ha validita' di un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 ottobre 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 241