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Ripresa della
riscossione dei versamenti tributari sospesi a favore dei soggetti colpiti
dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia
spongiforme bovina (BSE).
(Pubblicato su GU n. 68 del 21-3-2002)
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In
base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Ambito di efficacia.
1.1. Il presente
provvedimento si applica
nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 1,
comma 1, del decreto del
Ministro dell'economia e delle
finanze del 14 marzo 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
16 marzo 2001, n. 63, e nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'11 agosto 2001, n. 186,
colpiti dagli eventi
verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) che
hanno usufruito della sospensione
dei termini relativi
ai versamenti diretti dei
tributi, dal 15
febbraio 2001 al 15 dicembre 2001, disposta con i medesimi
decreti ministeriali.
2. Ripresa dei versamenti diretti.
2.1. I soggetti di cui
al punto 1.1 devono versare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali
dell'imposta sul valore aggiunto i cui
termini sono scaduti nel periodo della sospensione, nonche' l'imposta
sul valore aggiunto dovuta in sede di dichiarazione relativa all'anno
2000, ripartito fino a un massimo di venti rate mensili di
pari importo a decorrere dal 16 maggio 2002.
2.2. Con le stesse modalita' e negli stessi termini
devono essere effettuati i versamenti del saldo IRPEF e delle relative
addizionali, dell'IRPEG, dell'IRAP nonche' delle imposte sostitutive dovuti per
il periodo d'imposta 2000 sulla base
delle dichiarazioni presentate per tale
periodo e i
versamenti degli acconti d'imposta dovuti per il periodo d'imposta
2001 i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo della
sospensione.
2.3. Le disposizioni di cui al punto 2.2 si
applicano anche per i versamenti delle imposte
dovute, e non corrisposte nel
periodo di sospensione, sulla base
delle dichiarazioni presentate
dai contribuenti con periodi
di imposta non
coincidenti con l'anno solare.
3. Versamenti dei sostituti d'imposta.
3.1. I sostituti d'imposta che
non hanno effettuato i versamenti delle
ritenute alla fonte operate a titolo di acconto ai sensi degli articoli
23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,
n. 600, per
effetto della sospensione di cui
al punto 1, devono effettuare il versamento delle somme dovute
ripartite fino a un massimo di venti rate mensili di pari
importo a decorrere dal 16 maggio 2002.
4. Versamento di altri tributi.
4.1. I versamenti di tributi diversi da quelli disciplinati nei
punti precedenti, i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo di sospensione, devono essere effettuati
ripartendoli fino a un massimo
di venti rate mensili di pari importo a partire dal 16 maggio 2002.
5. Modalita' di versamento.
5.1. Per i
versamenti di cui
ai punti precedenti, i soggetti
interessati devono utilizzare i modelli
di pagamento stabiliti per i singoli
tributi e le
relative modalita' di compilazione saranno stabilite con
successivo atto dell'Agenzia delle entrate.
5.2. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi avviene senza aggravio di sanzioni e interessi.
Motivazioni.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 1 marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, prevede che
il recupero dei
tributi non corrisposti dai soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza
causata dall'encefalopatia spongiforme
bovina (BSE) deve essere effettuato a decorrere dal 18 marzo 2002.
In esecuzione dell'art.
1, comma 2,
del citato decreto ministeriale, occorre stabilire le modalita' per
l'effettuazione dei versamenti diretti
non eseguiti per effetto delle sospensioni di che trattasi.
Atteso che l'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, statuisce che le
disposizioni tributarie non
possono prevedere
adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in
vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste,
si e' reso necessario fissare
il termine della prevista dilazione
per il recupero dei tributi dal 16 maggio 2002.
La riscossione dei
tributi sospesi avviene mediante ripartizione delle somme
dovute fino ad un massimo di venti rate mensili di pari importo.
Il presente provvedimento si applica ai
soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni dei
termini disposte con i decreti
ministeriali del 14
marzo e 7 agosto 2001 a seguito dell'emergenza BSE.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art.
68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle
entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13
febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti
le modalita' di avvio delle
agenzie fiscali e l'istituzione
del ruolo speciale
provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria
a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Legge 27 luglio
2000, n. 212, art. 9, comma 2 che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del
tesoro, il potere di sospendere o differire
con proprio decreto
il termine per l'adempimento degli obblighi tributari
per i contribuenti interessati da eventi eccezionali.
Legge 27 luglio
2000, n. 212,
art. 3, comma 2 secondo cui le
disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata
anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della
loro entrata in
vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previste.
Decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 9
marzo 2001, n. 49, concernente "Disposizioni urgenti per la
distruzione del materiale
specifico a rischio
per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine e animali ad alto
rischio.
Legge 9 marzo 2001 n. 49, art. 7-ter, che rinvia ad
un successivo decreto del Ministro dell'economia, da adottare ai sensi
dell'art. 9, comma 2, della
legge 27 luglio 2001, n. 212, la sospensione o il
differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai
versamenti tributari a favore
degli allevatori di
bovini delle aziende di
macellazione e degli esercenti
attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni colpite da BSE.
Decreto ministeriale 14 marzo 2001, art. 1, comma 1, concernente la
sospensione per sei
mesi, a decorrere
dal 15 febbraio 2001, dei termini
relativi ai versamenti
diretti dei tributi a favore dei soggetti indicati
nell'art. 7-ter, comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49.
Decreto ministeriale 14 marzo 2001, art. 1, comma 2, che prevede che la sospensione di cui al comma 1 si applichi anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai soggetti indicati in qualita' di sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Decreto ministeriale 7 agosto 2001, art. 1, comma 1, che prevede la
proroga di 4 mesi, dal 15 agosto 2001,
della sospensione dei termini relativi
ai versamenti diretti
dei tributi, concessa a favore dei soggetti indicati nell'art. 7-ter,
comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49.
Decreto ministeriale 7
agosto 2001, art. 1, comma 2, che prevede che la sospensione di cui al
comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a
titolo di acconto dai soggetti sopraccitati
in qualita' di
sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e
28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.
600.
Decreto ministeriale 1 marzo 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
57 dell'8 marzo 2002, concernente la ripresa della riscossione dei tributi
sospesi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE.
Decreto legislativo 30
luglio 1999, n.
300, art. 23, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze al
Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2002
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara