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Circolare 28 novembre 2003, n.6

Ministero della Salute. Valori massimi ammissibili di ocratossina A nel cacao. 

(GU n. 286 del 10-12-2003) 



Agli assessori alla sanita' regioni
e province autonome di Trento e
Bolzano
Agli uffici della sanita' marittima
e/o aerea
Ai posti d'ispezione frontaliera -
PIF
Agli uffici veterinari per gli
adempimenti comunitari - UVAC
Al Comando carabinieri per la
sanita'
All'Istituto superiore di sanita'
e, per conoscenza:
Al Ministero dell'economia e delle
finanze
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Ispettorato
centrale e repressione frodi
Al Ministero delle attivita'
produttive
Alla Segreteria commissione
permanente coordinamento
interregionale controllo ufficiale
prodotti alimentari c/o Assessorato
alla sanita' e assistenza sociale
regione Valle d'Aosta
Alla Direzione generale della
prevenzione
Agli uffici D.G.S.V.A.
Alla Federalimentare
Alla AIDI - Associazione industrie
dolciarie italiane
Alla AIIPA - Associazione italiana
industrie prodotti alimentari

Al fine di fornire agli organi di controllo e ai soggetti interessati indicazioni sui limiti massimi ammissibili di ocratossina A nel cacao, si ritiene opportuno precisare le disposizioni normative che disciplinano la materia.
Disposizioni normative.
Circolare 9 giugno 1999, n. 10. Direttive in materia di controllo ufficiale sui prodotti alimentari: valori massimi ammissibili di micotossine nelle derrate alimentari di origine nazionale, comunitaria e Paesi terzi (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 dell'11 giugno 1999).
Circolare 16 giugno 2000, n. 18. Valori massimi ammissibili di micotossine nelle derrate alimentari provenienti da Paesi comunitari (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2000).
Regolamento (CE) n. 472/2002 della Commissione del 12 marzo 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L/75 del 16 marzo 2002).
Decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178. Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2003).
La circolare 9 giugno 1999, n. 10, aveva stabilito per il "cacao e prodotti derivati" un tenore massimo ammissibile di ocratossina A pari a 0,5 (micro)g/kg.
Tale provvedimento emanato nell'ambito delle disposizioni in materia di controllo ufficiale sui prodotti alimentari aveva regolamentato alimenti e micotossine, tra cui l'ocratossina A, non disciplinate a livello comunitario dal regolamento 1525/98 allora vigente.
In seguito con la circolare del 16 novembre 2000, n. 18, veniva precisato che per le matrici alimentari e le micotossine, individuate a livello nazionale e non comprese nel suddetto regolamento, il superamento dei valori massimi ammissibili di cui alla circolare n. 10, comportava la verifica dei prodotti stessi alle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza e la valutazione della compatibilita' delle disposizioni con l'art. 36 del Trattato di Roma. Nel 2002 la Commissione europea con il regolamento (CE) n. 472/2002 ha stabilito i tenori massimi ammissibili di ocratossina A in alcuni alimenti.
L'art. 1 dello stesso regolamento ha rinviato al 31 dicembre 2003 il termine per la fissazione di un limite di tale micotossina in una serie di prodotti vegetali, tra cui il cacao e prodotti a base di cacao.
Pertanto, per il cacao a livello comunitario non vige alcun limite di ocratossina A, mentre a livello nazionale si applica il tenore massimo di 0,5 (micro)g/kg.
Di recente il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, di attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao destinati all'alimentazione umana ha disciplinato le denominazioni di vendita, le relative definizioni e le caratteristiche di fabbricazione per tali prodotti.
In relazione alle segnalazioni degli organi di controllo concernenti il superamento del valore di 0,5 (micro)g/kg di ocratossina A nei cacao l'Istituto superiore di sanita' per le tipologie di prodotti definiti dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, ha proposto di applicare i tenori massimi ammissibili riportati nello schema sottostante.

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       Denominazione di vendita, definizioni e       |
 caratteristiche dei prodotti di cui all'allegato I  |
         del decreto legislativo n. 178/2003         | Ocratossina A
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punto 2, lettere a), b), c) e d)                     |2 (micro)g/kg
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punti da 3 a 10                                      |0,5 (micro)g/kg
 

Nelle more dell'emanazione di una normativa comunitaria il Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 31 ottobre 2003 ha espresso su tali valori parere favorevole.
I tenori massimi ammissibili di ocratossina A riportati nella presente circolare sostituiscono quelli precedentemente indicati nella circolare del Ministro della sanita' 9 giugno 1999, n. 10.
Le amministrazioni in indirizzo sono invitate, per i rispettivi aspetti di competenza, all'osservanza della presente circolare ed a voler dare la massima divulgazione del contenuto della medesima agli organismi territorialmente preposti al controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Le associazioni di categoria sono opportunamente informate ed invitate a voler rendere noto agli operatori interessati quanto riportato nella presente circolare.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2003
Il Ministro della salute: Sirchia