Decreto 12 marzo 2003
Ministero della Salute. Recepimento della direttiva 2002/61, recante diciannovesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi: coloranti azoici.
(GU n. 96 del 26-4-2003)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 76/769 relativa all'immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Visto l'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitarie 1993, ed in particolare l'art. 27;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994;
Vista la direttiva 2002/61 del Parlamento e del Consiglio del 19 luglio 2002, recante diciannovesima modifica della direttiva del Consiglio 76/769/CEE;
Decreta:
Art. 1.
1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, e' aggiunto il punto 41, riportato nell'allegato al presente decreto.
2. All'elenco delle sostanze riportate in appendice e' aggiunto il punto 41, riportato in appendice dell'allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nessun produttore o importatore puo' immettere sul mercato prodotti che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto.
Art. 3.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2003
Il Ministro: Sirchia
Allegato
(omissis)