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Decreto 23 dicembre 2002, n.317

Ministero della Salute. Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 

(GU n. 155 del 7-7-2003) 


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
e con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in particolare, l'articolo 1, comma 8, lettera f);
Visto il regolamento emanato con decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Visto il decreto 21 maggio 1999, attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Vista la direttiva 1999/29/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 novembre 1999;
Considerato che la suddetta direttiva 1999/29/CE, codifica tutte le direttive fino ad ora emanate relativamente alle sostanze ed ai prodotti indesiderabilinell'alimentazione degli animali, abrogando contestualmente le direttive CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, n. 76/14 del 15 dicembre 1975, n. 76/934 del 1° dicembre 1976, n. 80/502 del 6 maggio 1980, n. 83/381 del 28 luglio 1983, n. 86/299 del 3 giugno 1986, n. 86/354 del 21 luglio 1986, n. 87/238 del 1° aprile 1987, n. 91/126 del 13 febbraio 1991, n. 91/132 del 4 marzo 1991, n. 92/63 del 10 luglio 1992, n. 92/88 del 26 ottobre 1992, n. 94/16 del 22 aprile 1994, n. 96/6/CE del 16 febbraio 1996, n. 97/8 del 7 febbraio 1997 e n. 98/60 del 24 luglio 1998;
Ritenuto di dare attuazione alla direttiva 1999/29/CE, procedendo contestualmente alla abrogazione del citato regolamento 11 maggio 1998, n. 241, e del citato decreto 21 maggio 1999;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 600.11/24315/AG80/1032 del 6 giugno 2000;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
2. Sono fatte salve le disposizioni relative:
a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 2 novembre 2001, n. 433;
b) alla commercializzazione dei mangimi disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) alla fissazione di contenuti massimi di residui antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I, parte B;
d) ai microorganismi nei mangimi;
e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto ministeriale del 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) ai mangimi dietetici per animali disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La direttiva del Consiglio 1999/29/CE del 22 aprile 1999, pubblicata nella G.U.C.E. 4 maggio 1999, n. L 115, recepita con legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), reca disciplina relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
Note alle premesse:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, riguarda l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, in particolare, il testo dell'art. 11 e' il seguente:
"Art. 11. - Il Governo o le regioni, se le raccomandazioni o le direttive comunitarie non riguardano materia gia' disciplinata con legge o coperta con riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi o con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi".
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, riguarda la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; in particolare il testo dell'art. 1, comma 8, lettera f), e' il seguente:
"8. Il Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto:
a)-e) (Omissis);
f) le quantita' massime di sostanze e prodotti desiderabili tollerati negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti".
- Il decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1998, n. 170, riguarda il regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- Il decreto interministeriale 21 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1999, n. 206, recante attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sostituisce gli allegati I e II al decreto 11 maggio 1998, n. 241.
- L'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, recita:
"Art. 9. - Presso il Ministero della sanita' e' istituita una commissione tecnica composta di due rappresentanti del Ministero della sanita', di cui uno con funzioni di presidente; due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita'; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane; un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante degli istituti zooprofilattici; due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati; tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative piu' rappresentative; quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative.
La commissione di cui sopra e' nominata dal Ministro per la sanita', dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate.".
- La direttiva del Consiglio n. 74/63/CEE del 17 dicembre 1973 pubblicata nella G.U.C.E. 11 febbraio 1974, n. L 38, recepita con decreto ministeriale 30 dicembre 1975, decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, decreto ministeriale 24 settembre 1990, n. 322, e decreto ministeriale 14 dicembre 1991, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, e' stata abrogata dall'allegato III, parte A della direttiva 1999/29/CE.
- La direttiva 76/14/CEE del 15 dicembre 1975, pubblicata nella G.U.C.E. 9 gennaio 1976, n. L 4, e' la prima direttiva della commissione che modifica l'allegato della direttiva del Consiglio 74/63/CEE.
- La direttiva 76/934/CEE del 1° dicembre 1976, pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1976, n. L 364, e' la seconda direttiva della commissione che modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE del Consiglio.
- La direttiva del Consiglio 80/502/CEE del 6 maggio 1980, pubblicata nella G.U.C.E. 20 maggio 1980, n. L 124, modifica la direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva 83/381/CEE del 28 luglio 1983, pubblicata nella G.U.C.E. 13 agosto 1983, n. L 222, e' la terza direttiva della commissione che modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva 86/299/CEE del 3 giugno 1986, pubblicata nella G.U.C.E. 11 luglio 1986, n. L 189, e' la quarta direttiva della commissione che modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva del Consiglio 86/354/CEE del 21 luglio 1986, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, decreto ministeriale 24 settembre 1990, n. 322, decreto ministeriale 14 dicembre 1991, pubblicata nella G.U.C.E. 2 agosto 1986, n. L 212, modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantita' massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti degli animali, la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali e la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.
- La direttiva 87/238/CEE del 1° aprile 1987, pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1987, n. L 110, modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- La direttiva 91/126/CEE del 13 febbraio 1991, pubblicata nella G.U.C.E. 7 marzo 1991, n. L 60, modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva del Consiglio n. 91/132/CEE del 4 marzo 1991, pubblicata nella G.U.C.E. 13 marzo 1991, n. L 66, modifica la direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva 92/63/CEE del 10 luglio 1992, pubblicata nella G.U.C.E. 6 agosto 1992, n. L 221, modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva 94/16/CE del 22 aprile 1994, pubblicata nella G.U.C.E. 23 aprile 1994, n. L 104, modifica la direttiva 74/63/CEE.
La direttiva 96/6/CE/Euratom del 16 febbraio 1996, pubblicata nella G.U.C.E. 28 febbraio 1996, n. L 49, modifica la direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva 97/8/CE del 7 febbraio 1997, pubblicata nella G.U.C.E. 19 febbraio 1997, n. L 48, recepita con decreto ministeriale 21 maggio 1999, modifica la direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva 98/60/CE del 24 luglio 1998, pubblicata nella G.U.C.E. 25 luglio 1998, n. L 209, recepita con decreto ministeriale 21 maggio 1999, modifica la direttiva 74/63/CEE.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare all'art. 17, commi 3 e 4, recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2001, n. 291, supplemento ordinario, riguarda il regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali.
- Il decreto ministeriale 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985, modificato da ultimo con decreto ministeriale 3 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1996, n. 287, reca l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54, nel supplemento ordinario, reca "attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali".

Art. 2.
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per "animali" gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e tenute o consumate dall'uomo nonche' gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi.
2. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I, lettere a), b), c), d), e), f), n), della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni. 
3. Le materie prime sono messe in circolazione soltanto se sono di qualita' sana, leale e mercantile.
4. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato II, parte A, non possono, in particolare, essere considerate di qualita' sana, leale e mercantile le materie prime il cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia cosi' alto da rendere impossibile il rispetto dei contenuti massimi fissati nell'allegato I per i mangimi composti per animali.

Note all'art. 2:
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, riguarda la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in particolare l'allegato I, lettere a), b), c), c1), d), e), f), n), cosi' come integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, datato 16 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1991, recita come segue:
"a) Mangimi: i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale.
b) Razione giornaliera: la quantita' totale dei mangimi, sulla base di un tasso di umidita' del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria di eta' e di un rendimento determinato, per soddisfare a tutti i suoi bisogni.
c) Mangimi semplici: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le diverse sostanze organiche ed inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali per via orale.
C1) ingredienti o materie prime: i diversi prodotti vegetali o animali allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi destinati a essere messi in circolazione come mangimi semplici o per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele.
d) Mangimi composti: le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi, o conservati, o di derivati della loro trasformazione industriale, o di sostanze organiche e inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari.
e) Mangimi completi: le miscele di mangimi per gli animali che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera.
f) Mangimi complementari: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi per animali.
n) Animali familiari: gli animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia".
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, cosi' come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, riguarda la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
- Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera f) si vedano le note alle premesse.

Art. 3.
1 .Le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato.
2. Fatto salvo l'articolo 2, comma 3, il Ministro della salute, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera f) della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, puo' prevedere che le quantita' massime previste nell'allegato I per i mangimi possono essere superate, esclusivamente nel caso in cui si tratti di foraggi prodotti in un'azienda agricola e utilizzati nella stessa come tali ed a condizione che tale superamento sia reso necessario da condizioni particolari e che non ne derivino effetti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali.
3. Nel decreto di cui al comma 2, previa individuazione dei fattori di rischio, sono definite le procedure di controllo, nonche' determinati i tempi e le zone di applicazione nell'ambito
dell'azienda.
4. Le materie prime elencate nell'allegato II, parte A, possono essere immesse in circolazione soltanto se la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna n. 1 non supera quella massima fissata nella colonna n. 3 dello stesso allegato.
5. Qualora la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile di cui alla colonna n. 1, dell'allegato II, parte A, superi quella fissata nella colonna n. 3 dell'allegato I, per materie prime per mangimi, la materia prima per mangimi di cui alla colonna 2 dell'allegato II, parte A, puo' essere immessa in circolazione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, a condizione che sia:
a) destinata a stabilimenti che soddisfano le condizioni previste dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
b) accompagnata da un documento che deve indicare:
1) che la materia prima e' destinata a fabbricanti di mangimi composti che soddisfano la condizione prevista alla lettera a);
2) che la materia prima non puo' essere utilizzata come tale nell'alimentazione diretta degli animali;
3) la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile
presenti.
6. Il comma 5, lettere a) e b) si applica anche alle materie prime per mangimi ed alle sostanze o ai prodotti indesiderabili elencati nell'allegato II, parte B, la cui quantita' massima non sia limitata nella parte A, se la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile presente nella materia prima per mangimi e' superiore a quella massima fissata nell'allegato I, colonna 3 per i mangimi semplici corrispondenti.
7. Una partita di una materia prima per mangimi elencata nell'allegato II, parte A, con un contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superiore al contenuto massimo fissato nella colonna n. 3 dello stesso allegato non puo' essere mescolata con altre partite di materia prima per mangimi o con partite di mangimi.

Note all'art. 3:
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, riguarda la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;
in particolare il testo dell'art. 1, comma 8, lettera f), e' riportato nella nota alle premesse.
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1999, n. 105, reca: "Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali".

Art. 4.
1. I mangimi complementari, tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I, in quantita' superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

Art. 5.
1. Qualora il Ministero della salute constati, in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantita' massima stabilita nell'allegato I o II oppure che una sostanza o un prodotto non menzionati in tali allegati presentano un pericolo per la salute degli animali o degli uomini o per l'ambiente puo' provvisoriamente ridurre tale quantita', stabilire una quantita' massima o vietare la presenza di tale sostanza o prodotto nei mangimi per gli animali o nelle materie prime per mangimi e ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione CE, nonche' le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione.
2. La decisione di cui al comma 1 e' mantenuta fino alla adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione CE.

Art. 6.
1. Il servizio veterinario delle ASL competenti effettua, a campione, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per accertare l'osservanza delle norme previste dal presente
regolamento.
2. Il servizio veterinario competente deve essere immediatamente informato dall'importatore, dal produttore, dall'operatore o da qualsiasi persona che, nello svolgimento delle proprie attivita'
professionali, possieda o abbia posseduto o abbia avuto contatto diretto con una partita di materie prime per mangimi o di mangimi e che sia a conoscenza delle seguenti circostanze:
a) la partita di materia prima per mangimi e' inadatta per qualsiasi impiego nell'alimentazione degli animali a causa della contaminazione dovuta a sostanze o prodotti indesiderabili contemplati dal presente regolamento e non e' pertanto conforme all'articolo 2, comma 3, costituendo di conseguenza un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo;
b) la partita di mangime non e' conforme alle disposizioni dell'allegato I e costituisce pertanto un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo.
3. L'informazione di cui al comma 2 deve essere fornita anche nel caso in cui e' prevista la distruzione della partita.
4. Previa verifica delle informazioni ricevute ai sensi del comma 2, il servizio veterinario, informato il Ministero della salute, prende, nel caso di partite contaminate, le misure necessarie perche' queste non siano utilizzate nell'alimentazione degli animali.
5. Il servizio veterinario controlla che la destinazione finale delle partite contaminate compresa l'eventuale distruzione, non abbia effetti nocivi sulla salute umana, o animale o sull'ambiente.
6. Nel caso in cui una partita di materie prime per mangimi o una partita di mangimi per gli animali sia inviata in uno Stato membro benche' sia stata giudicata non conforme alle disposizioni del presente regolamento a causa di un contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, il Ministero della salute comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla commissione tutte le informazioni utili concernenti la partita.

Art. 7.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai mangimi destinati all'esportazione verso Paesi terzi.
2. Il Ministero della salute puo' respingere verso il Paese terzo esportatore le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente regolamento.

Art. 8.
1. E' abrogato il decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, e il decreto 21 maggio 1999.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.

Roma, 23 dicembre 2002
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 128

Note all'art. 8:
- Il decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1998, n. 170, riguarda il regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- Il decreto interministeriale 21 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1999, n. 206, recante attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sostituisce gli allegati I e II al decreto 11 maggio 1998, n. 241.

Allegato I
(omesso)