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Decreto 22 luglio 2003
Ministero della Salute. Recepimento delle direttive n. 2002/79/CE, 2002/97/CE, 2002/100/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.
(GU n. 232 del 6-10-2003- Suppl. Ordinario n.158)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera h);
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), recante "Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)", come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2002), 18 giugno 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2002), 9 agosto 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002), e 17 gennaio 2003 (in fase di pubblicazione);
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;
Vista la direttiva della Commissione n. 2002/79/CE del 2 ottobre 2002, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantita' massime di residui delle sostanze attive abamectina, azociclotin, ciexatin, bifentrin, bitertanolo, bromopropilato, clofentezine, ciromazina, etion, fenpropimorf, flucitrinate, esaconazolo, metacrifos, miclobutanil, penconazolo, procloraz, profenofos, resmethrin, tridemorf triadimefon, triadimenol, nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Vista la direttiva della Commissione n. 2002/97/CE del 16 dicembre 2002, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantita' massime di residui delle sostanze attive 2,4-D, triasulfuron, tifensulfuron metile, nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Vista la direttiva della Commissione n. 2002/100/CE del 20 dicembre 2002, che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantita' massime di residui della sostanza attiva azoxistrobin nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive 2002/79/CE, 2002/97/CE e 2002/100/CE;
Considerato l'esito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive contemplate nelle direttive 2002/79/CE, 2002/97/CE e 2002/100/CE resosi necessario per verificare il rispetto dei nuovi limiti massimi tollerati;
Considerata la necessita' di modificare le condizioni di autorizzazione di prodotti fitosanitari registrati in Italia relativamente ad alcuni impieghi delle sostanze abamectina, azociclotin, bifentrin, bitertanolo, bromopropilato, ciexatin, ciromazina, clofentezine, 2,4-D, esaconazolo, flucitrinate, miclobutanil, penconazolo, triadimefon, triadimenol, al fine di consentire il rispetto di alcuni dei nuovi limiti massimi di residuo ammessi;
Visto il documento comunitario SANCO/10538/2002 rev. 2, contenente la proposta di direttiva della Commissione, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantita' massime di residui delle sostanze attive esaconazolo, clofentezine, miclobutanil e procloraz, votato nella seduta del 10 dicembre 2002 a Bruxelles dal Gruppo residui di pesticidi del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale e di imminente pubblicazione;
Considerato che, in base al sopraccitato documento comunitario, non appare necessario procedere alla revoca dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti esaconazolo su mele, pere, uve, pomodori e dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti clofentezine sugli agrumi, in quanto tale documento prevede per tali colture limiti massimi di residuo piu' elevati di quelli previsti nella direttiva 2002/79/CE, e che la pratica agricola italiana consente il rispetto dei nuovi limiti;
Visti i decreti dirigenziali relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari emanati nel periodo dal 1° aprile 2001 al 5 aprile 2003, con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove per i quali non esistevano limiti massimi di residuo o sono state approvate delle modifiche di impiego di prodotti fitosanitari gia' autorizzati che hanno determinato l'adozione di nuovi limiti massimi di residuo nazionali;
Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 e successive modifiche;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce:
a) i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti di cui all'allegato 1, parti A, B, C, D, E del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
b) gli intervalli minimi di sicurezza che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta;
c) gli impieghi, per ogni sostanza attiva, che devono essere revocati con le relative possibili deroghe.
Art. 2.
Limiti massimi di residui
1. I limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari consentiti nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, nei cereali e negli altri prodotti vegetali, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche.
2. I limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari consentiti nei prodotti di origine animale sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche.
3. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal:
a) 1° gennaio 2003 per la sostanza attiva etion;
b) 1° aprile 2003 per la sostanza attiva azoxystrobin;
c) 1° luglio 2003 per le sostanze attive 2,4-D, triasulfuron, tifensulfuron metile;
d) 1° agosto 2003 per le sostanze attive abamectina, azociclotin, ciexatin, bifentrin, bitertanolo, bromopropilato, clofentezine, ciromazina, fenpropimorf, flucitrinate, esaconazolo, metacrifos, miclobutanil, penconazolo, procloraz, profenofos, resmethrin, tridemorf, triadimefon, triadimenol.
Art. 3.
Intervalli di sicurezza
1. Gli intervalli minimi di sicurezza tra l'ultimo trattamento e la raccolta, sono riportati, per ogni sostanza attiva, nell'allegato 3 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche. Si intende per intervallo minimo il valore piu' basso tra tutti quelli riportati nelle etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati.
2. L'intervallo di sicurezza di cui al comma 1 non viene indicato in quegli impieghi per i quali il trattamento avviene in tempi che precedono di molto la raccolta, tali da garantire il rispetto dei limiti massimi di residuo previsti negli allegati 1 e 2.
Art. 4.
Revoche di impieghi e possibili deroghe
1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive contemplate nelle direttive 2002/79/CE, 2002/97/CE e 2002/100/CE, per le sostanze attive abamectina, azociclotin, bifentrin, bitertanolo, bromopropilato, ciexatin, ciromazina, clofentezine, 2,4-D, esaconazolo, flucitrinate, miclobutanil, penconazolo, triadimefon, triadimenol, al fine di consentire il rispetto dei nuovi limiti massimi di residuo ammessi, si dispone la revoca degli impieghi riportati nell'allegato 4. La modifica delle condizioni di impiego e' consentita per la sostanza attiva bifentrin sulla vite, mais dolce e fava, per la sostanza attiva ciromazina sulla carota, per la sostanza attiva 2,4-D per foraggio da prati e pascoli, per la sostanza attiva penconazolo per fragole, peperoni in serra, pomodori in serra, purche' venga dimostrato che viene garantito il rispetto del nuovo limite massimo di residuo ammesso.
2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina, azociclotin, bifentrin, bitertanolo, bromopropilato, ciexatin, ciromazina, clofentezine, 2,4-D, esaconazolo, flucitrinate, miclobutanil, penconazolo, triadimefon, triadimeno), le cui etichette riportano le colture di cui all'allegato 4, sono tenuti:
a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
b) a trasmettere al Ministero della salute entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 1 ed eventuale richiesta di modifica di impiego per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifentrin, ciromazina, 2,4-D, penconazolo, pena la revoca dell'autorizzazione;
c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere alla rietichettatura entro il 30 giugno 2003 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 2,4-D ed entro il 31 maggio 2003 per i prodotti fitosanitari contenenti le altre sostanze attive di cui al comma 1, o a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;
d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti delle revoche e modifiche di impiego resesi necessarie.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 22 luglio 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n.4, foglio n. 316
Allegati omessi