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Decreto 23 luglio 2003

Ministero della Salute. Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale. 

(GU n. 221 del 23-9-2003)



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", che prevede all'art. 9 la facolta' del Ministro della sanita' di apportare con proprio decreto, in applicazione di direttive comunitarie, modifiche agli allegati al regolamento stesso, per quanto attiene al prelevamento di campioni per le analisi delle sostanze alimentari;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1980 recante "Modalita' di prelevamento dei campioni per il controllo dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli" che attua la direttiva della Commissione n. 79/700/CEE del 24 luglio 1979;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), che fissa i limiti massimi residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001), e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2002), 18 giugno 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2002), 9 agosto 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002), 17 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2003);
Vista la direttiva della Commissione n. 2002/63/CE dell'11 luglio 2002, che stabilisce i metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva della Commissione 79/700/CEE;
Visto il parere della Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 5 giugno 2003;
Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto della citata direttiva 2002/63/CE;

Decreta:

Art. 1.
Il prelevamento di campioni di prodotti alimentari di origine vegetale e animale per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari (sostanze attive dei prodotti fitosanitari), ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, viene effettuato secondo i metodi riportati nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.
Per quanto non previsto nell'allegato, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".

Art. 3.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 20 dicembre 1980.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 317


Allegato
(omesso)