Ordinanza 31 gennaio 2003
Ministero della Salute. Proroga dei termini previsti dall'ordinanza 23 gennaio 2002 "Proroga dei termini previsti dall'ordinanza 30 marzo 2001 relativa all'emergenza BSE".
(GU n. 87 del 14-4-2003)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, a 112;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
Viste le decisioni n. 2000/418/CE della Commissione europea e la n. 2000/766/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'Ordinanza del Ministro della sanita' 13 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000;
Vista l'Ordinanza del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001;
Vista l'Ordinanza del 23 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 1 febbraio 2002;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49;
Visto il decreto-legge n. 68 del 19 aprile 2002 come convertito in legge 18 giugno 2002, n. 118;
Visto il regolamento n. 1774 del 3 ottobre 2002 del parlamento e del Consiglio europeo recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
Vista l'ordinanza 30 marzo 2001, recante le misure sanitarie e ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relativa alla gestione, al recupero energetico e all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio;
Considerato che il regolamento n. 1774/02 entrera' in applicazione dal 1 maggio 2003;
Ritenuto necessario mantenere il controllo sanitario dei sottoprodotti di origine animale a basso ed alto rischio, nonche' del materiale specifico a rischio come definito dal Regolamento
999/2001/CE, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalita' attualmente in essere fino all'emanazione di chiarimenti sugli effettivi campi di applicazione del regolamento del parlamento europeo;
Ritenuto, pertanto, di prorogare ulteriormente il termine di cui all'art. 1 dell'ordinanza 30 marzo 2001 e successive modifiche;
Ordina:
Art. 1.
Il termine del 30 giugno 2002 di cui all'ordinanza 30 marzo 2001, come prorogato dall'ordinanza 1 luglio 2002, e' prorogato al 1 maggio 2003, data dell'entrata in applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1774/02.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2003
Il Ministro della salute: Sirchia
Il Ministro dell'ambiente e territorio: Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 228