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Decreto Legislativo 16
dicembre 2004, n. 300
Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.
(GU n. 297 del 20-12-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e
l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di
sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco;
Vista la legge 10 aprile 1962, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, ed, in particolare, l'articolo 8, comma
14;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
dicembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della
salute e delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) prodotti del tabacco: tutti i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati,
succhiati o masticati se costituiti, anche parzialmente, di tabacco;
b) pubblicita': ogni forma di comunicazione commerciale che abbia lo scopo o
l'effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;
c) sponsorizzazione: qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un
evento, un'attivita' o una persona che abbia lo scopo o l'effetto, diretto od
indiretto, di promuovere un prodotto del
tabacco;
d) servizi della societa' dell'informazione: i servizi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della costituzione e' il seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- I testi dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 31 ottobre 2003, n. 306
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003) sono i seguenti:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine
i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata
nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa
di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione dello Stato.».
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla
custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso
dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione
dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000,
sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione
dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA),
European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier
Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della
Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che
istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini
del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa
al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita
privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002,
concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive
97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che
modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del
principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e
le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che
modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che
modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di
assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato
finanziario e che modifica le direttive
73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio
e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva
2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la
loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il
favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla
intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno
1990.
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa
all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi
di mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che
modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che
modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003,
concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei
prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva
88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli
scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie
bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che
modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le
imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva
91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di
ovini e caprini.
- La direttiva 2003/33/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. n. L 152 del 20 giugno
2003.
- La legge 10 aprile 1962, n. 165, reca: «Divieto della propaganda pubblicitaria
dei prodotti da fumo.».
- Il testo dell'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e' il seguente:
«Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicita). - 1.-13.
(Omissis).
14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche
la cui attivita' principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette
o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici,
nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure
mediche disponibili unicamente con ricetta medica.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317
(Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione
della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno
1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 luglio 1998) e' il seguente:
«Art. 1 (Definizioni preliminari). - 1. Ai fini della presente legge, nonche'
per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende
per:
a) (Omissis);
b) "servizio": qualsiasi servizio della societa' dell'informazione, vale a dire
qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via
elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini
della presente definizione si intende: per "servizio a distanza" un servizio
fornito senza la presenza simultanea delle parti; per "servizio per via
elettronica" un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante
attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di
memorizzazione di dati e che e' interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto
mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per
"servizio a richiesta individuale di un destinatario diservizi" un servizio
fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;».
Art. 2.
Pubblicita' a mezzo stampa e mediante i servizi della societa'
dell'informazione
1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo unico della legge 10
aprile 1962, n. 165, e' vietata la pubblicita' a mezzo stampa e mediante altre
pubblicazioni stampate, con le eccezioni di cui al comma 2.
2. La pubblicita' a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, e'
consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai
professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate ed edite
in Paesi non appartenenti alla Comunita' europea, che non siano principalmente
destinate al mercato comunitario.
3. E' vietata la pubblicita' nei servizi della societa' dell'informazione.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'articolo unico della citata legge 10 aprile 1962, n. 165, e' il
seguente:
«Articolo unico - La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo,
nazionale od estero, e' vietata. Chi trasgredisce al divieto previsto dal
precedente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a
lire 50 milioni. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli
derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero della sanita' per essere destinati
all'informazione ed all'educazione sanitaria nonche' a studi e ricerche
finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
Art. 3.
Pubblicita' radiofonica
1. E' vietata la pubblicita' radiofonica a favore dei prodotti del tabacco.
2. I programmi radiofonici non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o
giuridiche la cui principale attivita' consista nella fabbricazione o vendita di
prodotti del tabacco.
Art. 4.
Sponsorizzazione di eventi e di attivita'
1. La sponsorizzazione di un evento o di un'attivita' e' vietata qualora gli
stessi si svolgano contemporaneamente in piu' di uno Stato appartenente alla
Comunita' europea ovvero il cui organizzatore sia costituito da piu' soggetti
residenti in piu' di uno Stato della Comunita'.
2. E' vietata altresi' la sponsorizzazione di un evento che per quanto attiene
la sua organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione
di un evento, o di attivita' praticate nel suo ambito, quando questo si svolge
esclusivamente nel territorio dello Stato.
4. E' vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto
della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o
l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti.
Art. 5.
Sanzioni
1. Chiunque effettua pubblicita' a mezzo stampa o nei servizi della societa'
dell'informazione in violazione dei divieti stabiliti all'articolo 2 e' soggetto
alla sanzione amministrativa da euro 2.582,25 a euro 25.822,80.
2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque effettui pubblicita' radiofonica
vietata ai sensi dell'articolo 3 ovvero, la
sponsorizzazione vietata degli eventi od attivita' di cui all'articolo 4, commi
1 e 2.
Art. 6.
Legittimazione ad agire contro le violazioni
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio
1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio contro le violazioni ai
divieti previsti dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Sirchia, Ministro della salute
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti) e' il seguente:
«Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale). - 1. Presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la
presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure
stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli
utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione
delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione
nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province
autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli
abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le
modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con
indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili,
conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in
giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non
rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite,
per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita'
di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi
prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o
di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede
annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le
associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei
territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,
in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f),
nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli
abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante
dell'associazione con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
5-bis. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica
alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive
variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.».