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Decreto 1 luglio 2004
Ministero della Salute. Disciplina dell'organizzazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie.
(GU n. 185 del 9-8-2004)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute
identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del
Ministero della sanita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, con cui
e' stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
della salute;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2004, n. 81, recante «Interventi urgenti per
fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica» convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;
Visto, in particolare, l'art. 1 della sopra citata legge che istituisce presso
il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo
delle malattie;
Ritenuto di dover disciplinare l'organizzazione del predetto Centro nazionale
per la prevenzione ed il controllo delle malattie, prevedendone l'articolazione,
la composizione ed i relativi compiti;
Decreta:
Art. 1.
Compiti del Centro nazionale per 1a prevenzione ed il controllo delle malattie -
CCM
1. Compiti del Centro sono: l'analisi dei rischi per la salute, il coordinamento
con le regioni dei piani di sorveglianza e di revenzione attiva, dei sistemi
nazionali di allerta e risposta rapida anche con riferimento al bioterrorismo,
la promozione dell'aggiornamento e formazione, funzionali all'attuazione dei
programmi annuali, per i quadri nazionali e regionali, l'attuazione e la
verifica dei programmi annuali definiti, il collegamento con altre realta'
istituzionali e con altre realta' analoghe europee ed internazionali, la
diffusione delle informazioni.
2. Il Centro e' costituito da:
1) il comitato strategico di indirizzo;
2) il comitato scientifico permanente e sottocomitati scientifici di progetto a
termine;
3) il comitato tecnico;
4) la direzione operativa.
3. Il Centro opera in coordinamento con le strutture regionali e le altre
istituzioni del sistema sanitario competenti al fine di realizzare i compiti
istitutivi di cui al comma 1.
Art. 2.
Composizione e compiti del comitato strategico di indirizzo
1. Il comitato strategico di
indirizzo e' presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato ed e'
composto da:
1) il coordinatore degli assessori regionali alla sanita' con funzioni di
vicepresidente;
2) due assessori regionali alla sanita', nominati dal coordinamento delle
regioni;
3) il direttore della protezione civile con funzioni di vicepresidente;
4) il direttore della direzione operativa del Centro;
5) il presidente dell'Istituto superiore di sanita';
6) il presidente del Consiglio superiore di sanita';
7) il presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro;
8) due membri nominati dal Ministro della salute.
2. Partecipano alle riunioni del comitato strategico di indirizzo il capo del
Dipartimento della comunicazione e della prevenzione, il direttore generale
della prevenzione, il direttore generale della comunicazione e delle relazioni
istituzionali ed il direttore generale della programmazione sanitaria, dei
livelli di assistenza e dei principi etici di sistema; possono inoltre
partecipare i direttori delle direzioni generali del Ministero della salute di
volta in volta competenti per la materia trattata e altre persone, se invitate
dal presidente.
3. Il comitato strategico puo' utilizzare quale supporto esperti nominati dal
Ministro e dalle regioni.
4. Il comitato strategico di indirizzo svolge le seguenti funzioni:
1) approva il programma annuale predisposto dal direttore della direzione
operativa, sentito il comitato scientifico permanente ed il comitato tecnico;
2) approva i progetti della direzione operativa preparati insieme al comitato
scientifico permanente e/o ai sottocomitati scientifici di progetto a termine;
3) approva le convenzioni ed i relativi piani finanziari;
4) definisce le priorita' di intervento e i piani di azione;
5) effettua il controllo della loro attuazione ed efficacia;
6) definisce le linee generali sulla comunicazione e della formazione specifica.
5. E' strumentale al comitato strategico di indirizzo una sala operativa presso
la direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali del
Ministero della salute, collegata con le strutture competenti regionali,
nazionali ed internazionali, con compiti di raccolta rapida di informazioni,
collegamenti operativi, rapporti con gli organi di informazione e con il
cittadino, dotata di tecniche audiovisive e di collegamento telematico e di
rappresentazione dinamica e grafica dei fenomeni su cui si interviene.
Art. 3.
Composizione e compiti del comitato scientifico permanente e dei sottocomitati
scientifici di progetto a termine
1. Il Comitato scientifico
permanente nominato con decreto del Ministro della salute e' composto da dieci
esperti aumentabili fino a quattordici, di cui meta' individuati dal Ministro
della salute, e meta' su proposta delle regioni; del suo apporto possono
avvalersi il comitato di indirizzo strategico, il comitato tecnico e la
direzione operativa.
2. Il comitato scientifico permanente esprime parere sui programmi annuali,
valuta la dimensione integrata dei rischi in termini di probabilita', gravita' e
correlazioni ed esprime parere sui piani per la gestione del rischio approntati
dalla direzione operativa, ma anche da sottocomitati scientifici di volta in
volta attivati dal comitato scientifico permanente su specifici progetti a
termine.
3. La nomina dei membri del comitato scientifico permanente dura tre anni.
4. Il comitato scientifico permanente viene attivato su specifici temi dalla
direzione operativa o dal presidente del comitato strategico.
I documenti dei sottocomitati scientifici di progetto vengono acquisiti dal
comitato scientifico permanente per la validazione e presentazione al comitato
strategico di indirizzo per ratifica e diffusione.
Art. 4.
Composizione e compiti del comitato tecnico
1. Il comitato tecnico e' composto da un esperto epidemiologo designato da
ciascuna regione e provincia autonoma e da cinque esperti nominati dal Ministro
della salute, ed e' presieduto dal direttore della direzione operativa.
2. La nomina dei membri del comitato dura tre anni.
3. Il Comitato tecnico realizza il raccordo con le strutture regionali
competenti ed i dipartimenti di prevenzione delle A.U.S.L., con un lavoro di
rete, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi delle regioni e province
autonome.
Art. 5.
Compiti e composizione della direzione operativa
1. La direzione operativa opera nelle seguenti azioni:
1) realizzare i programmi annuali;
2) curare la realizzazione e gestione della rete di collaborazione con le
regioni e i dipartimenti di prevenzione delle A.U.S.L.;
3) attivare sistemi di indagini rapide nazionali per specifiche tematiche di
salute;
4) mettere in opera le decisioni del comitato strategico di indirizzo e
rendicontarne i risultati al comitato strategico di indirizzo;
5) collaborare con le autorita' ed enti italiani ed esteri nelle indagini di
campo;
6) collaborare alla costruzione di reti di sorveglianza ad hoc ed alla
realizzazione dei programmi di formazione e ricerca su indicazione del comitato
strategico di indirizzo;
7) curare la realizzazioni di programmi specifici di aggiornamento e formazione
nei campi specifici ai suoi compiti;
8) curare la restituzione delle informazioni epidemiologiche aggregate e la
diffusione capillare dei documenti e delle iniziative;
9) fornire supporto di segreteria agli organi del Centro.
2. Gli ambiti specifici di intervento includono almeno:
1) malattie diffusive e infettive;
2) promozione della salute e stili di vita;
3) ambiente e clima;
4) vaccini e vaccinazioni;
5) incidenti;
6) bioterrorismo.
3. La direzione operativa e' assicurata dal Dipartimento della prevenzione e
della comunicazione del Ministero della salute, che, con proprio provvedimento,
ne disciplinera' l'azione ed e' diretta per i primi tre anni dal dott. Donato
Greco.
4. Per realizzare i suoi compiti la direzione operativa si avvale anche della
sala operativa di cui all'art. 2, comma 5, e del Centro nazionale di
epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di
sanita', sulla base di apposita convenzione stipulata tra il medesimo Istituto
ed il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria.
5. La direzione operativa propone progetti specifici di concerto con il comitato
scientifico permanente ed i sottocomitati scientici di progetto a termine, per
l'esecuzione dei quali puo' stipulare apposite convenzioni con l'Istituto
superiore di sanita', ISPESL, IRCCS, Istituti zooprofilattici sperimentali,
organi della sanita' militare, aziende ospedaliere, regioni e province autonome,
dipartimenti di prevenzione delle A.U.S.L. o altre strutture di assistenza e di
ricerca pubbliche o private per periodi definiti.
6. La direzione operativa garantisce
reperibilita' nelle 24 ore.
Art. 6.
Finanziamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle
malattie
1. I finanziamenti per l'attivazione e il funzionamento del Centro nazionale per
la prevenzione ed il controllo delle malattie, stanziati con legge 19 maggio
2004, n. 81, per un importo di 32 milioni e 650 mila euro per l'anno 2004, 25
milioni e 450 mila euro per l'anno 2005 e 31 milioni e 900 mila euro per l'anno
2006 faranno carico all'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione
della spesa del Ministero della salute. Congrua parte del finanziamento sara'
destinata al potenziamento della rete nazionale delle strutture regionali e
nazionali competenti ed ad alcuni progetti strategici condivisi con le regioni.
Il presente decreto e' trasmesso
all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute per il
seguito di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° luglio 2004
Il Ministro: Sirchia