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Decreto 17 novembre 2004
Ministero della Salute. Prodotti fitosanitari: Recepimento della direttiva n. 2004/95/CE della Commissione ed aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.
(GU n. 30 del 7-2-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283,
successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede
l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti
fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti
destinati all'alimentazione» (in corso di registrazione alla Corte dei Conti);
Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992), 30 luglio 1993 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993) e il decreto del Ministro
della salute del 23 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del
23 settembre 2003) concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di
controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati
all'alimentazione;
Vista la direttiva 2004/95/CE della Commissione del 24 settembre 2004, recante
modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le
quantità massime di residui delle sostanze attive bifentrin e famoxadone;
Considerato che il rispetto della pratica agricola dei prodotti fitosanitari
autorizzati in Italia, contenenti le sostanze attive bifentrin e famoxadone, e'
in grado di garantire un livello di residuo nei prodotti vegetali inferiore ai
limiti indicati nella citata direttiva;
Ritenuto pertanto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004
con le nuove quantità massime di residui delle sostanze attive bifentrin e
famoxadone;
Decreta:
Art. 1.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive bifentrin e famoxadone
indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004
sono sostituiti da quelli che figurano nell'allegato 1 del presente decreto a
decorrere dal 26 marzo 2005.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in
vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 17 novembre 2004
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 6, foglio n. 392
Allegato 1
LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI
SOTTOLINEATI), NONCHE¨ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA
DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).
(Omissis)