Copyright © AmbienteDiritto
Decreto 31 maggio 2004
Ministero della Salute. Proroga temporanea dell'autorizzazione dei prodotti fitosaniari, contenenti sostanze attive, iscritte nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
(GU n. 150 del 29-6-2004)
IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile
1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441,
concernente la disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione,
l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
Vista la circolare del Ministero
della sanita' 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle
norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
Visto il decreto legislativo del 17
marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla
immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del
Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti
applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti
fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo del 14
marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visti i decreti con i quali i
prodotti fitosanitari riportati in allegato, sono stati autorizzati ad essere
immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo
1995, n. 194, art. 5, comma 12;
Viste le domande presentate dalle
imprese titolari delle autorizzazioni, al fine di ottenere il rinnovo delle
registrazioni dei prodotti di cui trattasi;
Visti i decreti di recepimento delle
direttive di iscrizione in allegato I della citata direttiva 91/414/CEE di
alcune delle sostanze attive componenti, al termine dell'iter di revisione
europea;
Considerati i tempi tecnici per
procedere alle conseguenti verifiche di adeguamento alle nuove condizioni
d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti;
Visto in particolare l'art. 11,
comma 1, che prevede la concessione di una proroga temporanea
dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il periodo necessario per
procedere alla verifica delle sue condizioni di autorizzazione;
Ritenuto di dover comunque garantire
la continuita' delle registrazioni concedendo una proroga delle autorizzazioni a
suo tempo concesse in attesa della conclusione delle verifiche di adeguamento
ora in corso;
Decreta:
Le autorizzazioni all'immissione in
commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al
presente decreto, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005.
Restano invariate le condizioni
d'impiego dei prodotti di cui trattasi, fatto comunque salvo il loro adeguamento
nell'ambito della riclassificazione in attuazione del decreto legislativo del 14
marzo 2003, n. 65, che recepisce le direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, nonche'
delle verifiche attualmente in corso.
Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica
alle imprese interessate.
Roma, 31 maggio 2004
Il direttore generale: Marabelli
Allegato
PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE ISCRITTE IN ALLEGATO I DECRETO
LEGISLATIVO n. 194/1995 CON SCADENZA 2004 E CON AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL
31 DICEMBRE 2005 (ommesso)