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Decreto 6 febbraio 2004
Ministero della salute.
Inclusione delle sostanze attive
flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate
e siltiofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in
attuazione della direttiva 2003/84/CE della Commissione del 25 settembre 2003.
(GU n. 70 del 24-3-2004)
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione
della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Vista la direttiva della Commissione 2003/84/CE del 25 settembre 2003,
concernente l'iscrizione delle sostanze attive flurtamone, flufenacet,
iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Tenuto conto che
Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito, Stati membri relatori, designati per
lo studio delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron,
dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam hanno effettuato il lavoro
di valutazione su tali sostanze attive in conformita' alle disposizioni
dell'art. 6, paragrafo 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla
Commissione le relative relazioni di valutazione; Considerato che le relazioni
di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione
nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli
animali, con conclusione dei riesami il 4 luglio 2003 sotto forma di rapporto di
riesame della Commissione; Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le
sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p,
picoxystrobin, fostiazate e siltiofam soddisfano in generale i requisiti di cui
all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della
direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e
specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione; Ritenuto di
dover procedere al recepimento della direttiva 2003/84/CE della Commissione, con
l'inserimento delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron,
dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam nell'allegato I del
decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva
91/414/CEE; Considerato inoltre, che in fase di attuazione della direttiva
2003/84/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna
sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli
interessati; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per
l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non
rispondenti ai requisiti del presente decreto; Ritenuto che tale periodo non
deve essere superiore a 12 mesi dalla data di adozione della direttiva
2003/84/CE;
Decreta:
Articolo 1
1. Le sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p,
picoxystrobin, fostiazate e siltiofam sono iscritte, fino al 31 dicembre 2013,
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la
definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente
decreto.
Articolo 2
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 giugno 2004, i
provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del
presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flurtamone, flufenacet,
iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam presentano
al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2004, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai
requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio
fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato
decreto.
3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze
attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin,
fostiazate e siltiofam non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2,
comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° luglio
2004.
4. I titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti
flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate
e siltiofam come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che
alla data del 31 dicembre 2004 risultano gia' inserite nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 30 settembre
2004, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti
dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno
adeguate o revocate entro il 30 giugno 2005, a conclusione dell'esame effettuato
in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Articolo 3
1. Il rapporto di revisione e' messo a disposizione degli interessati a
seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai
sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Articolo 4
1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti, flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p,
picoxystrobin, fostiazate e siltiofam, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3,
del presente decreto e' consentita fino al 31 dicembre 2004.
2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2,
comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 30 giugno 2006.
3. 1 titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti
flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate
e siltiofam, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i
rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del
rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il
presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 6 febbraio 2004
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 225
Allegato I
Nell'Allegato I sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:
(omissis)
(1) Ulteriori dettagli sull'identità' e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.