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Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117
Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
(GU n. 152 del 2-7-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e
l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la
distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al
consumo umano;
Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 marzo 2005;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto
parere nei termini di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo d'applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che
devono essere applicate in tutte le fasi della produzione, trasformazione e
distribuzione di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al
consumo umano, nonche' in quella della loro introduzione da Paesi terzi.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, e successive modificazioni, al decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 80, nonche' quelle contenute nelle disposizioni cui e' fatto
riferimento nell'allegato I.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi n
valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 31 ottobre 2003,
n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003):
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine
i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata
nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa
di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione dello Stato.».
«Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio
2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei
cittadini di Paesi terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli
Stati membri della Comunita'.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che
modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa
all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della
direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono
vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul
rendimento energetico nell'edilizia. 2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre
2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della
facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su
taluni servizi ad alta intensita' di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che
stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi
componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia
sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e
l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla
giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme
minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la
riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che
modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti
cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla
promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalita' specifiche
relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale
comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate
di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive
66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere,
66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali,
68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle
piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione
delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali
di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla
commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto
riguarda le analisi comparative comunitarie.».
- La direttiva 2002/99/CE e' pubblicata in GUCE n. L 18 del 23 gennaio 2003.
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 e' pubblicato in GUCE n. L 31 del 1° febbraio
2002.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
«Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli
veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale
applicabili negli scambi intracomunitari».
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca:
«Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione
dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e
introdotti nella Comunita' europea».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, reca:
«Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica eaggiorna la direttiva
64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina».
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, reca:
«Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei
controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi».
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, vedi note alle premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nel
Regolamento (CE) n. 178/2002, nonche' quelle di cui al decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 80. Si intende, inoltre, per:
a) «tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione»:
ciascuna di tali attivita', inclusa la produzione primaria di un prodotto di
origine animale, nonche' il magazzinaggio, il trasporto, la vendita e la
fornitura al consumatore finale di detti prodotti;
b) «introduzione»: la presentazione di merci in uno dei territori menzionati
nell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, ai fini della
loro collocazione secondo le procedure doganali indicate all'articolo 4,
paragrafo 16, lettere da a) a f) del Regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio,
del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;
c) «veterinario ufficiale»: un veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale;
d) «prodotti di origine animale»: i prodotti derivati da animali e i prodotti
derivati destinati al consumo umano, compresi gli animali vivi se preparati a
tal fine.
Note all'art. 2:
- Per il regolamento (CE) n. 178/2002, vedi note alle premesse.
- L'allegato I del citato decreto legislativo n. 80 del 2000, cosi' recita:
«Allegato I
TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
1) Il territorio del Regno del Belgio.
2) Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della
Groelandia.
3) Il territorio della Repubblica federale di Germania.
4) Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla.
5) Il territorio della Repubblica ellenica.
6) Il territorio della Repubblica francese.
7) Il territorio dell'Irlanda.
8) Il territorio della Repubblica italiana.
9) Il territorio del Granducato del Lussemburgo.
10) Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa.
11) Il territorio della Repubblica portoghese.
12) Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
13) Il territorio della Repubblica austriaca.
14) Il territorio della Repubblica di Finlandia.
15) Il territorio del Regno di Svezia».
- Il regolamento (CE) n. 2913/92 e' pubblicato in GUCE n. L 302 del 19 ottobre
1992.
Art. 3.
Misure per assicurare il rispetto dei requisiti di polizia sanitaria
1. Al fine di assicurare che le attivita' degli operatori del settore
alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di
prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie
trasmissibili agli animali, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, e' definito, avvalendosi degli
Istituti zooprofilattici sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza
recante almeno:
a) le modalita' operative da porre in essere;
b) le misure da adottare in caso di accertamento di carenze;
c) il contenuto dei dati, il relativo formato, la durata di conservazione degli
stessi, nonche' la periodicita' della loro trasmissione da parte delle regioni
al Ministero della salute.
2. Il sistema di reti di sorveglianza di cui al comma 1 deve assicurare almeno
che i prodotti di origine animale sono ottenuti solo da animali che soddisfano i
requisiti di polizia sanitaria contenuti nella normativa in vigore e, in
particolare, che:
a) gli animali da cui sono ottenuti i prodotti di origine animale, non devono
provenire da un'azienda, uno stabilimento, un territorio o una parte di esso
soggetti a restrizioni di polizia sanitaria applicabili nei confronti di detti
animali e prodotti, con particolare riguardo alle restrizioni contenute nelle
disposizioni cui e' fatto riferimento nell'allegato I;
b) gli animali da cui sono ottenuti le carni e i prodotti a base di carne, non
devono essere stati macellati in uno stabilimento in cui, al momento della
macellazione o della produzione, erano presenti animali colpiti o che si
sospetta fossero colpiti da una delle malattie oggetto delle disposizioni
richiamate alla lettera a), o loro carcasse o altre parti, a meno che, nel caso
di sospetto, esso non sia ufficialmente escluso;
c) gli animali e i prodotti dell'acquacoltura, devono essere conformi alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n. 555, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le attivita' di sorveglianza e monitoraggio sanitario
garantite dai servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali per i
fini di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma 1 definisce gli
obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che
possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale; a tal
fine con il medesimo decreto sono individuati, sentita la Federazione nazionale
degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilita' da
attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di specifica
formazione che devono essere correlati all'attivita' da
svolgere.
4. Le regioni e le province autonome programmano e provvedono ad attuare
adeguate attivita' di verifica periodica sul corretto operare dei veterinari
aziendali.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Nota all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, reca:
«Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di
polizia sanitaria per i prodotti di acquicoltura».
Art. 4.
Deroghe
1. In deroga all'articolo 3, comma 2, e nel rispetto delle misure di
controllo delle malattie di cui alle disposizioni cui e' fatto riferimento
nell'allegato I, puo' essere autorizzata la produzione, la trasformazione e la
distribuzione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da
una parte di esso soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che
non provengono da un'azienda infetta o che si sospetta sia infetta, solo se:
a) prima di essere sottoposti al trattamento di cui alla lettera c), i prodotti
sono stati ottenuti, manipolati, trasportati e immagazzinati separatamente o in
momenti diversi dai prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia
sanitaria, e i servizi veterinari delle aziende sanitarie hanno adottato
apposite misure sanitarie per garantire la sicurezza del trasporto fuori del
territorio soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria;
b) i prodotti da sottoporre al trattamento sono adeguatamente identificati;
c) i prodotti sono stati sottoposti a un trattamento idoneo ad eliminare il
problema di polizia sanitaria e tale trattamento e' stato effettuato presso uno
stabilimento appositamente riconosciuto per detta finalita' dalla regione o
provincia autonoma.
2. Nel caso di produzione, di trasformazione e di distribuzione di prodotti
dell'acquacoltura, le deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2,
possono essere disposte solo nel rispetto delle condizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive
modificazioni, o degli ulteriori provvedimenti adottati in sede comunitaria.
3. Se la situazione della malattia lo consente, possono essere adottati
provvedimenti derogatori dell'articolo 3, comma 2, diversi o ulteriori rispetto
a quelli di cui ai commi 1 e 2, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni a
tal fine stabilite in sede comunitaria.
4. Le deroghe di cui al presente articolo sono adottate con provvedimento del
Ministero della salute, d'intesa con la regione o le regioni interessate, nel
rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II e III, numero 1, nonche' ad
ogni altra specifica disposizione, anche modificativa, adottata in sede
comunitaria.
Nota all'art. 4:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, vedi
note all'art. 3.
Art. 5.
Certificati veterinari
1. I prodotti di origine animale destinati al consumo umano, sia di origine
nazionale che di provenienza comunitaria, devono sempre essere accompagnati da
una certificazione veterinaria ufficiale quando:
a) l'obbligo di certificazione e' previsto da disposizioni comunitarie adottate
per motivi di polizia sanitaria;
b) si tratta di prodotti oggetto di provvedimenti derogatori ai sensi
dell'articolo 4.
2. Nei casi di cui al comma 1, i veterinari ufficiali che procedono al rilascio
della certificazione devono:
a) attenersi alle disposizioni del presente decreto, nonche' a quelle previste
da ulteriori normative nazionali e comunitarie vigenti;
b) applicare, anche nelle attivita' di verifica delle certificazioni provenienti
da altri Stati membri, i principi generali stabiliti nell'allegato IV;
c) fare riferimento esclusivamente al contenuto dei modelli di certificato
stabiliti in sede comunitaria.
Art. 6.
Controlli veterinari ufficiali
1. Le regioni e le province autonome garantiscono, tramite i servizi
veterinari delle aziende unita' sanitarie locali, lo svolgimento di specifici
controlli ufficiali sulla salute degli animali volti ad accertare il rispetto
delle disposizioni del presente decreto, comprese quelle applicative
eventualmente stabilite in sede comunitaria, nonche' di tutte le misure di
salvaguardia, anche nazionali, relative ai prodotti di origine animale, adottate
in
correlazione alle prescrizioni del presente decreto. Le ispezioni devono essere
effettuate senza preavviso ed i controlli sui prodotti di origine animale
oggetto di scambio intracomunitario devono essere eseguiti in conformita' al
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; quando
si constatano infrazioni alle norme di polizia sanitaria devono essere applicati
i provvedimenti previsti nel medesimo decreto legislativo n. 28 del 1993.
2. Le regioni, le province autonome ed il Ministero della salute garantiscono ed
assicurano assistenza e collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione
europea di effettuare controlli sul territorio nazionale e di verificare
l'applicazione dei relativi sistemi, rispettando, inoltre, le modalita' di
applicazione stabilite in proposito dalla stessa Commissione europea.
3. Se si constata un rischio per la sanita' animale o per la salute pubblica,
fermi restando i provvedimenti immediati adottati dall'autorita' sanitaria
territorialmente competente, ogni provvedimento d'urgenza o misura cautelare e'
adottato dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni, anche nel caso di provvedimenti
emanati dallo Stato in correlazione a misure di salvaguardia adottate, in dette
materie, in sede comunitaria. Le competenti autorita' assicurano una conforme
applicazione dei provvedimenti in questione nei rispettivi territori.
Note all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note alle premesse.
- L'art. 117 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, cosi' recita:
«Art. 117 (Interventi d'urgenza). - 1. In caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale.
Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la
costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato
o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco
adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti
ai sensi del comma 1.».
Art. 7.
Importazioni da Paesi terzi
1. Il presente decreto si applica anche ai prodotti di origine animale
destinati al consumo umano da introdurre nella Comunita' europea provenienti da
Paesi terzi; il Ministero della salute, tramite i propri posti d'ispezione
frontaliera, assicura il rispetto delle modalita' di applicazione e delle
disposizioni adottate in proposito dall'Unione europea.
2. Ciascuna partita di prodotti di origine animale, presentata all'ingresso del
territorio comunitario deve essere accompagnata da un certificato veterinario
conforme ai requisiti generali di cui all'allegato IV, che attesta che il
prodotto soddisfa:
a) i requisiti per esso fissati nel presente decreto unitamente a quelli
previsti dalla normativa comunitaria che stabilisce le condizioni di salute
animale, o, in via alternativa, le disposizioni equivalenti ai predetti
requisiti, riconosciute tali in sede comunitaria;
b) le eventuali condizioni d'importazione specifiche, fissate in sede
comunitaria.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalita' di controllo, effettuate
d'intesa tra i posti d'ispezione frontaliera e gli Uffici doganali comprensive
delle misure da adottare nel caso di rischio o di sospetto sanitario, sui
prodotti che non rientrano in quelli di cui al decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 80, quali quelli introdotti a seguito di passeggeri o sotto forma di
campioni commerciali; con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, puo' essere
altresi' stabilita analoga disciplina per le spedizioni postali.
Nota all'art. 7:
- Per il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, vedi note alle premesse.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993,
n. 28, e successive modificazioni, i primi destinatari materiali delle partite
di prodotti ed animali vivi provenienti da altri Stati membri sono obbligati a
trasmettere le informazioni relative all'arrivo di dette partite agli Uffici per
gli adempimenti comunitari (UVAC) di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993,
n. 27, ed alle Aziende sanitarie locali, utilizzando il modello di prenotifica
di arrivo delle partite predisposto dal Ministero della salute e diramato
tramite i citati UVAC.
2. I soggetti di cui al comma 1:
a) nella prenotifica da trasmettere agli Uffici di cui al comma 1, sono
obbligati ad indicare tutti i dati informativi previsti nel modello di cui al
medesimo comma 1;
b) possono trasmettere la prenotifica di arrivo delle partite con ogni mezzo
scritto ritenuto idoneo dando comunque la priorita' agli strumenti informatici e
telematici accessibili anche via Internet, a condizione che tale trasmissione
sia effettuata entro i termini stabiliti, in dipendenza dalla specifica
tipologia di merce in arrivo, dal citato decreto legislativo n. 28 del 1993, e
successive modificazioni. Le prenotifiche inviate con mezzo scritto sono
considerate come non effettuate qualora risultino illeggibili alla ricezione sia
all'UVAC che all'Azienda sanitaria locale competenti per territorio.
Note all'art. 8:
- Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, reca:
«Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra
autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione della
legislazione veterinaria e zootecnica».
Art. 9.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/99/CE, si
applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.
Note all'art. 9:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita: «Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Per la direttiva 2002/99/CE, vedi note alle premesse.
Art. 10.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne'
minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Storace, Ministro della salute
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I
(articolo 1, comma 2)
MALATTIE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEGLI SCAMBI DI PRODOTTI DI ORIGINE
ANIMALE PER LE QUALI SONO STATE INTRODOTTE MISURE DI CONTROLLO NEL QUADRO DELLA
NORMATIVA COMUNITARIA
|Direttiva 2001/89/CE |
|del Consiglio, che |
|stabilisce misure |D.LGS. 20 febbraio
|comunitarie di lotta |2004, n. 55, e
|contro la peste suina |successive
Peste suina classica |classica |modificazioni
---------------------------------------------------------------------
|Direttiva 2002/60/CE |
|del Consiglio recante |
|disposizioni |D.LGS. 20 febbraio
|specifiche per la |2004, n. 54, e
|lotta contro la peste |successive
Peste suina africana |suina africana |modificazioni
---------------------------------------------------------------------
|Direttiva 85/511/CEE |
|del Consiglio, che |
|stabilisce norme |
|comunitarie di lotta |D.P.R. 1° marzo 1992,
Afta epizootica |all'afta epizootica |n. 229
---------------------------------------------------------------------
|Direttiva 92/40/CEE |
|del Consiglio, che |
|istituisce delle |
|misure comunitarie di |
|lotta contro |D.P.R. 15 novembre
Influenza aviaria |l'influenza aviaria |1996, n. 656
---------------------------------------------------------------------
|Direttiva 92/66/CEE |
|del Consiglio, che |
|istituisce misure |
|comunitarie di lotta |
|contro la malattia di |D.P.R 15 novembre 1996,
Malattia di Newcastle |Newcastle |n. 657
---------------------------------------------------------------------
|Direttiva 92/119/CEE |
|del Consiglio, che |
|introduce misure |
|generali di lotta |
|contro alcune malattie|
|degli animali nonche' |
|misure specifiche per |
|la malattia |D.P.R. 17 maggio 1996,
Peste bovina |vescicolare dei suini |n. 362
---------------------------------------------------------------------
|Direttiva 92/119/CEE |
|del Consiglio, che |
|introduce misure |
|generali di lotta |
|contro alcune malattie|
|degli animali nonche' |
|misure specifiche per |
Peste dei piccoli |la malattia |D.P.R. 30 dicembre
ruminanti |vescicolare dei suini |1992, n. 555
---------------------------------------------------------------------
|Direttiva 92/119/CEE |
|del Consiglio, che |
|introduce misure |
|generali di lotta |
|contro alcune malattie|
|degli animali nonche' |
|misure specifiche per |
Malattia vescicolare |la malattia |D.P.R. 30 luglio 1997,
dei suini |vescicolare dei suini |n. 263
---------------------------------------------------------------------
|Direttiva 91/67/CEE |
|del Consiglio, che |
|stabilisce le norme di|
|polizia sanitaria per |
|la commercializzazione|
|di animali e prodotti |
|dell'acquacoltura |
|Direttiva 93/53/CEE |
|del Consiglio, recante|
|misure comunitarie |
|minime di lotta contro|
|talune malattie dei |
|pesci Direttiva |
|95/70/CE del |
|Consiglio, che |
|istituisce misure |
|comunitarie minime di |
|lotta contro talune |
Malattie legate |malattie dei molluschi|D.P.R. 20 ottobre 1998,
all'acquacoltura |bivalvi |n. 395
Allegato II
(articolo 4, comma 4)
CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE SPECIALE PER LE CARNI PROVENIENTI DA UN
TERRITORIO O DA UNA PARTE DI UN TERRITORIO CHE NON SODDISFA TUTTE LE PERTINENTI
CONDIZIONI DI POLIZIA SANITARIA
1. Alla bollatura sanitaria per le carni fresche deve essere sovrapposta una
croce diagonale formata da due linee rette al centro del bollo in modo tale che
le indicazioni dello stesso restino leggibili.
2. La bollatura di cui al punto 1 puo' essere altresi' effettuata con un unico
timbro ovale lungo 6,5 cm e largo 4,5 cm; la bollatura deve recare,
perfettamente leggibile, quanto segue:
-- nella parte superiore, il nome o il codice ISO dello Stato membro in lettere
maiuscole: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE e UK;
-- al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;
-- nella parte inferiore, uno dei seguenti gruppi di iniziali: CE-EC-EF-EG-EK o
EY;
-- una croce formata da due linee rette al centro del bollo, disposte in modo
tale che le indicazioni siano perfettamente leggibili.
Le lettere devono avere un'altezza di 0,8 cm e le cifre di 1 cm.
La bollatura deve anche recare informazioni che consentano di identificare il
veterinario che ha ispezionato le carni.
La bollatura deve essere apposta sotto la diretta sorveglianza del veterinario
ufficiale che verifica l'attuazione dei requisiti di polizia sanitaria.
Allegato III
1. TRATTAMENTI DELLE CARNI E DEL LATTE ATTI AD ELIMINARE QUALSIASI RISCHIO
SPECIFICO PER LA SALUTE DEGLI ANIMALI
CARNI Trattamento (*) |
Malattia |
|||||||
Afta epizootica |
Peste suina classica |
Malattia vescicolare dei suini |
Peste suina africana |
Peste bovina |
Malattia di Newcastle |
Influenza aviaria |
Peste dei piccoli r uminanti |
|
a) Un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore F0 è pari o supe- riore a 3,00 (**) |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
b) Trattamento termico a una tempera- tura minima di 70° C che deve essere raggiunta nell'intera massa di carne |
+ |
+ |
+ |
0 |
+ |
+ |
+ |
+ |
c) Trattamento termico a una tempera- tura minima di 80° C che deve essere raggiunta nell'intera massa di carne |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
d) Trattamento termico in un conteni- tore ermetico con una temperatura di almeno 60° C per un minimo di 4 ore, durante le quali la temperatura al cen- tro del prodotto deve essere di almeno 70° C per 30 minuti |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
_ |
_ |
+ |
e) Fermentazione naturale e stagiona- tura di almeno 9 mesi per le carni disossate che produca le seguenti caratteristiche: Wa pari o inferiore a 0,93 e pH pari o inferiore a 6,0 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
0 |
0 |
0 |
f) Come al precedente punto e) m le carni possono essere non disossate (*) |
+ |
+ |
+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g) Trasformazione dei salami conforme a criteri da stabilire secondo la proce- dura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, previo parere del comitato scientifico pertinente |
+ |
+ |
+ |
0 |
+ |
0 |
0 |
0 |
h) Prosciutti e lombate sottoposti a una fermentazione e una stagionatura naturali di almeno 190 giorni per i pros- ciutti e di 140 per le lombate |
0 |
0 |
0 |
+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
i) Trattamento termico che assicuri una temperatura di almeno 65° C al centro del del prodotto per il tempo necessario a raggiungere un valore di pastorizza- zione (pv) pari o superiore a 40 |
+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+ |
LATTE e prodotti lattieri (comprese le creme) destinati al consumo umano |
||||||||
a) Temperatura ultra alta (UHT) (UHT = trattamento minimo a 132°C per almeno un secondo) |
+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b) Se il latte ha un pH inferiore a 7,0, alta temperatura semplice - pastoriz- zazione di breve durata (HTST) |
+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
c) Se il latte ha un pH pari o superiore a 7,0 doppio HTST |
+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+ Efficacia riconosciuta
0 Efficacia non riconosciuta
(*) Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare contaminazioni reciproche.
(**) F0 è l'effetto calcolato che neutralizza le spore batteriche. Un valore F0 di 3:00 significa che il punto più freddo, del prodotto è stato trattato sufficientemente per ottenere lo stesso effetto neutralizzante di 121°C (250°F) in 3 minuti con riscaldamento e refrigerazione istantanei.
Allegato IV
(articolo 5, comma 2, lettera b))
PRINCIPI GENERALI DI CERTIFICAZIONE
1. Il rappresentante dell'autorita' speditrice competente che rilascia il
certificato che accompagna una partita di prodotti di origine animale deve
firmare il certificato e accertare che esso rechi un timbro ufficiale. Questo
requisito si applica a ciascun foglio del certificato qualora esso si componga
di piu' fogli.
2. Il certificato e' redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro
di destinazione e in quella o quelle dello Stato membro in cui e' effettuata
l'ispezione alla frontiera, o e' accompagnato da una traduzione conforme in
detta o dette lingue ufficiali. Uno Stato membro puo' tuttavia accettare l'uso
di una lingua della Comunita' europea diversa dalla sua.
3. La versione originale del certificato accompagna la partita all'ingresso
nella Comunita' europea.
4. Il certificato deve essere composto, alternativamente, di:
a) un unico foglio di carta;
b) due o piu' pagine che compongono un foglio di carta unico e indivisibile;
c) una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza
(ad esempio «pagina 2 di 4»).
5. Il certificato deve recare un numero di identificazione unico.
Nei certificali composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare
detto numero.
6. Il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce
esca dal controllo dell'autorita' competente del Paese di spedizione.