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Decreto 14 marzo 2005
Ministero della Salute. Norme per l'attuazione della direttiva 2003/14/CE che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.
(GU n. 124 del 30-5-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la direttiva 2003/14/CE della Commissione del 10 febbraio 2003 che
modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, acquisito in data 11
novembre 2004;
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Decreta:
Art. 1.
1. Il comma 8-ter dell'art. 4 del decreto ministeriale
6 aprile 1994, n. 500, e' sostituito dal seguente:
«8-ter. Gli antiparassitari elencati nell'allegato IX non devono essere
utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per
lattanti e alimenti di proseguimento. Tuttavia, ai fini del controllo:
a) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato IX
non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003
mg/kg. Tale quantita', considerata il limite di quantificazione dei metodi
analitici, sara' mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso
tecnico;
b) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato IX
non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003
mg/kg. Tale quantita' sara' mantenuta costantemente aggiornata alla luce dei
dati relativi alla contaminazione ambientale.».
Art. 2.
1. All'art. 4, dopo il comma 8-ter, sono aggiunti i
seguenti:
«8-quater. In deroga al comma 8-bis dell'art. 4, per gli antiparassitari
elencati nell'allegato X si applicano le quantita' massime di residui
specificate nell'allegato stesso.
8-quinquies. Per gli antiparassitari elencati nell'allegato X, ove sia presa una
decisione circa il non inserimento di un principio attivo nell'allegato I al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, gli allegati IX e X saranno
modificati di conseguenza.
8-sexies. Le quantita' di cui ai commi 8-bis, ter e quater si applicano ai
prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni
del produttore.».
Art. 3.
1. L'art. 5 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n.
500, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono
contenere alcuna sostanza in quantita' tale da mettere a rischio la salute dei
lattanti e dei bambini nella prima infanzia».
Art. 4.
1. All'art. 10 del decreto ministeriale 6 aprile 1994,
n. 500, dopo il comma 1-ter, e' aggiunto il seguente:
«1-quater. E' vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle
disposizioni indicate all'art. 4, paragrafi 8-ter e 8-quater a decorrere dal 6
marzo 2005.».
Art. 5.
1. L'allegato I al presente decreto e' aggiunto quale
allegato IX al decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500.
2. L'allegato II al presente decreto e' aggiunto quale allegato X al decreto
ministeriale 6 aprile 1994, n. 500.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 14 marzo 2005
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005 Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2,
foglio n. 260