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Decreto 9 agosto 2005, n. 199
Ministero della Salute. Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
(GU n. 223 del 24-9-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la
disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n.
94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da
ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74
del 29 marzo 2004;
Visto in particolare il decreto 30 aprile 1998, n. 250, recante aggiornamento
del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, in attuazione delle direttive
n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della decisione n. 292/97/CE;
Vista la direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'Unione europea del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 94/35/CE
sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;
Sentito il Consiglio Superiore di Sanita' che si e' espresso nella seduta del 13
ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti
normativi, espresso nella riunione del 4 aprile 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in
data 4 maggio 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il decreto 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto
6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004, e'
modificato come segue:
a) all'articolo 12, comma 2, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente
lettera:
«c) sale di aspartame - acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"»;
b) all'articolo 12, comma 3, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente
lettera:
«c) prodotti alimentari contenenti sale di aspartame-acesulfame: "contiene una
fonte di fenilalanina"»;
c) l'allegato VIII concernente l'elenco degli edulcoranti autorizzati e le
relative condizioni di impiego e' modificato come segue:
1) la dizione «preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che
sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto» e' sostituita
dalla seguente: «alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione
del peso, di cui al decreto 7 ottobre 1998, n. 519»;
2) la dizione «preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo
medico» e' sostituita dalla seguente «alimenti completi dal punto di vista
nutrizionale destinati a fini medici speciali, definiti dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57»;
3) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici,
liquidi» e' sostituita dalla seguente «complementi alimentari liquidi, definiti
dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;
4) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici,
solidi» e' sostituita dalla seguente «integratori alimentari solidi, definiti
dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;
5) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, a base
di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da
masticare» e' sostituita dalla seguente «integratori alimentari solidi a base di
vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da
masticare, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;
6) la tabella relativa alla voce «E 951 aspartame» e' completata come segue:
Essoblaten |1000 mg/kg
7) la tabella relativa alla voce «E 952 acido ciclamico e i suoi sali di sodio e
di calcio» e' sostituita dall'allegato I del presente decreto;
8) e' aggiunta, in fine, la tabella di cui all'allegato II del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Nota al titolo:
- La direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione
europea del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli
edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari e' stata
pubblicata nella GUUE serie L n. 24 del 29 gennaio 2004.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 5, lettera g), della legge 30 aprile 1962, n. 283
(Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande), e' il seguente:
«Art. 5 - E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande,
vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti,
e comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) - f) (Omissis);
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con
decreto del Ministro per la sanita' o, nel caso che siano autorizzati, senza
l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di
autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali.».
- Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' il seguente:
«Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della
presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', pubblichera' con suo
decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate,
oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi
di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli
stessi. Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei
metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanita'
e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari
aggiornamenti.».
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 209/1996
(Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti
nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in
attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e
n. 95/31/CE), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 12 (Etichettatura). - 1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da
tavola deve contenere l'indicazione "edulcorante da tavola a base di ..."
seguita dal nome delle sostanze dolcificanti di cui sono composti.
2. L'etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli o aspartame o
entrambi deve contenere le seguenti avvertenze:
a) polioli: "un consumo eccessivo puo' avere effetti lassativi";
b) aspartarne: "contiene una fonte di fenilalanina";
c) sale di aspartame - acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina".
3. L'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti polioli o aspartame o
entrambi deve contenere le seguenti avvertenze:
a) prodotti alimentari contenenti polioli in quantita' superiore al 10%: "un
consumo eccessivo puo' avere effetti lassativi";
b) prodotti alimentari contenenti aspartame: "contiene una fonte di fenilalanina";
c) prodotti alimentari contenenti sale di aspartame-acesulfame: "contiene una
fonte di fenilalanina".».
- L'allegato VIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco
degli «edulcoranti autorizzati e relative condizioni di impiego».
- La tabella relativa alla voce «E 952 acido ciclamico e i suoi sali di sodio e
di calcio» riportata nell'allegato VIII del citato decreto ministeriale n.
209/l996 e' sostituita dall'allegato I del decreto qui pubblicato.
- All'allegato VIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 e' aggiunta in
fine la tabella relativa alle voci «E 955 sucralosio» ed «E 962 sale di
aspartame-acesulfame» riportata nell'allegato II del decreto qui pubblicato.
Art. 2.
1. La commercializzazione dei prodotti alimentari non conformi alle
disposizioni del presente decreto sara' vietata a partire dal 29 luglio 2005.
Tuttavia i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 29 luglio 2005
possono essere commercializzati fino al 29 gennaio 2006.
Art. 3.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione le norme del presente decreto si applicano, per le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano che non abbiano provveduto entro il 29
gennaio 2005 al recepimento della direttiva, fino alla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata
nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 9 agosto 2005
Il Ministro: Storace
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2005 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro
n. 5, foglio n. 134
Allegati omessi