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Decreto 13 dicembre 2005
Ministero della Salute. Recepimento della direttiva 2004/43/CE della Commissione del 13 aprile 2004, che modifica la direttiva 98/53/CE e la direttiva 2002/26/CE, per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni ed i metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di aflatossina e di ocratossina A nei prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia.
(GU n. 41 del 18-2-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2004/43/CE della Commissione del 13 aprile 2004, che modifica
la direttiva 98/53/CE e la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di
prelievo di campioni ed i metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori
di aflatossina e di ocratossina A nei prodotti alimentari per lattanti e prima
infanzia; Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo
2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle
derrate alimentari;
Visto il regolamento CE n. 683/2004 della Commissione del 13 aprile 2004, che
modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda le aflatossine e l'ocratossina
A negli alimenti per lattanti e prima infanzia;
Visto il regolamento CE n. 123/2005 della Commissione del 26 gennaio 2005, che
modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda l'ocratossina A;
Visto il decreto 23 dicembre 2000, concernente il recepimento della direttiva
98/53/CE della Commissione che fissa i metodi per il prelievo di campioni e
metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni
contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33
del 9 febbraio 2001;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2003, concernente il recepimento della
direttiva 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo 2002, relativa ai metodi di
campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina
A nei prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21
luglio 2003;
Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2004, concernente il recepimento della
direttiva 2003/121/CE della Commissione del 15 dicembre 2003, che modifica la
direttiva 98/53/CE che fissa i metodi per il prelievo di campioni e metodi
d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti
nei prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio
2005;
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in
particolare l'art. 9;
Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di
analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella
seduta del 12 settembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. Il decreto ministeriale 23 dicembre 2000, modificato da ultimo con il
decreto ministeriale del 17 novembre 2004, e' modificato come segue:
a) nell'allegato I, dopo il punto 5.6, e' aggiunto il seguente punto 5.7
«5.7. Prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia
5.7.1. Modalita' di prelievo
Si applica il sistema di campionamento indicato per il latte, i prodotti
derivati e i prodotti alimentari composti da piu' ingredienti di cui ai punti
5.4, 5.5 e 5.6.
5.7.2. Accettazione di una partita
Accettazione, se il campione globale e' conforme al limite massimo stabilito dal
regolamento CE 683/2004, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di
recupero
Rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre ogni ragionevole
dubbio, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero»;
b) nell'allegato II al punto 2 Trattamento del campione ricevuto in laboratorio
e' aggiunto, in fine, il seguente paragrafo:
«Nel caso in cui si applichi il tenore massimo alla materia secca, il contenuto
di materia secca e' determinato in base all'analisi di una parte del campione
omogeneizzato, utilizzando una procedura che sia stata dimostrata affidabile per
determinare con precisione il contenuto di materia secca.».
Art. 2.
1. Il decreto ministeriale 31 maggio 2003, concernente il recepimento della
direttiva 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo 2002 e' modificato come
segue:
a) l'allegato I e' modificato come segue:
1) il punto 4.6 e' sostituito dal seguente:
«4.6. Modalita' di prelievo per i prodotti alimentari destinati a lattanti e
prima infanzia
Si applica il sistema di campionamento per i cereali e i prodotti derivati di
cui al punto 4.5 del presente allegato. Quindi il numero di campioni elementari
da prelevare dipende dal peso della partita ed e' compreso tra un minimo di 10 e
un massimo di 100, conformemente alla tabella 2 di cui al punto 4.5.
Il peso del campione elementare e' di circa 100 grammi. Nel caso di partite che
si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare
dipende dal peso della confezione stessa.
Peso del campione globale = 1-10 kg sufficientemente mescolato.»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente punto 4.7
«4.7. Campionatura nella fase della commercializzazione al dettaglio
Il prelievo di campioni nella fase della commercializzazione al dettaglio deve
essere conforme, se possibile, alle disposizioni di campionamento di cui sopra.
Ove cio' non sia possibile si potranno usare altre procedure di prelievo
efficaci nella fase di commercializzazione al dettaglio, purche' garantiscano
una sufficiente rappresentativita' della partita oggetto di campionamento.».
3) il punto 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Accettazione di una partita o sottopartita
Accettazione, se il campione globale e' conforme al limite massimo stabilito dal
regolamento CE 123/2005, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di
recupero.
Rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo stabilito dal
regolamento CE 123/2005 oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto
dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.».
b) l'allegato II e' modificato come segue:
1) al punto 2 Trattamento del campione ricevuto in laboratorio e' aggiunto, in
fine, il seguente paragrafo:
«Nel caso in cui si applichi il tenore massimo alla materia secca, il contenuto
di materia secca e' determinato in base all'analisi di una parte del campione
omogeneizzato, utilizzando una procedura che sia stata dimostrata affidabile per
determinare con precisione il contenuto di materia secca.».
2) il punto 4.4 e' sostituito come segue:
«4.4. Calcolo del fattore di recupero e registrazione dei risultati
Il risultato analitico sul rapporto di prova e' riportato in forma corretta o
non corretta per il fattore di recupero. Devono essere, comunque, indicati il
modo in cui e' stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero.
Il risultato analitico corretto per il fattore di recupero e' utilizzato per la
verifica della conformita' (cfr. allegato I, punto 5).
Il risultato analitico deve essere riportato come x +/- U, dove x e' il
risultato analitico e U e' l'incertezza di misura.
U e' l'incertezza estesa che, applicando un fattore di sicurezza di 2 ad un
livello di confidenza del 95% circa.».
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006 Ufficio controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1,
foglio n. 71