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Legge 4 luglio 2005, n. 123
Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.
(GU n. 156 del 7-7-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Definizione)
1. La malattia celiaca o celiachia e' una intolleranza permanente al glutine
ed e' riconosciuta come malattia sociale.
2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformita' con
quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanita' 20 dicembre
1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Ministro della sanita' 20 dicembre 1961, reca: «Forme morbose
da qualificarsi malattie sociali ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249».
Art. 2.
(Finalita)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli
interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale
inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono,
nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati
nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre
idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca.
3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai
seguenti obiettivi:
a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite
erpetiforme;
b) migliorare le modalita' di cura dei cittadini celiaci;
c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della
malattia celiaca;
d) agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attivita' scolastiche, sportive e
lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione
collettiva;
e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;
f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;
g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale
sanitario;
h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.
Art. 3.
(Diagnosi precoce e prevenzione)
1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze
della malattia celiaca, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2,
tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di
indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanita', indicano
alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi piu' idonei a:
a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e
l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della
malattia celiaca, al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi
sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;
b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia
celiaca;
c) definire i test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dal morbo
celiaco.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie
locali si avvalgono di presidi accreditati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attivita'
diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di
riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di
garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici
protocolli concordati a livello nazionale.
Art. 4.
(Erogazione dei prodotti senza glutine)
1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da
celiachia e' riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti
dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono
fissati i limiti massimi di spesa.
2. I limiti di spesa di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente dal
Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del
prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato. Il Ministro
definisce altresi' le modalita' organizzative per l'erogazione di tali prodotti.
3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle
strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli
interessati, anche pasti senza glutine.
4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 e' valutato in euro 3.150.000
annui a decorrere dall'anno 2005.
Art. 5.
(Diritto all'informazione)
1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con
chiarezza se il prodotto puo' essere assunto senza rischio dai soggetti affetti
da celiachia.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle
attivita' di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad
albergatori.
3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 e' valutato in euro 610.000
annui a decorrere dall'anno 2005.
Art. 6.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di
aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni
scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai
problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze.
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
euro 3.760.000 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il
seguente:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte
corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui
dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di
approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di
competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere
obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo
stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da
approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».
- Il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, cosi'
come da ultimo modificato all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre
2002, n. 194 (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento
della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre
2002, n. 246, e' il seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
1-6. (Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto
di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata
indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia
e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce
al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli
scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per
la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al
presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio
al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di
programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come
approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e'
applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri.».