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Testo coordinato del Decreto-Legge 1 ottobre 2005, n. 202
Testo del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, coordinato con la legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria».
(GU n. 279 del 30-11-2005)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le
relative emergenze
1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di
lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze
zoo-sanitarie, nonche' per incrementare le attivita' di prevenzione, profilassi
internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e
periferici del Ministero della salute, e' istituito presso la Direzione generale
della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ((di seguito
denominato «Centro nazionale»,)) che definisce e programma gli obiettivi
e le strategie di controllo ed eradicazione delle malattie e svolge mediante
l'Unita' centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo
tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di
indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalita' di
profilassi internazionale, avvalendosi direttamente ((degli Istituti
zooprofilattici, sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare
di quello per l'influenza aviaria di Padova,)) del Centro di referenza
nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto
superiore di sanita' in collaborazione con le regioni e le province autonome,
nonche' delle Facolta' universitarie di medicina veterinaria e degli organi
della sanita' militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei
compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione e alla
organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, e' effettuata con
decreto del Ministro della salute, ((nel limite massimo di spesa di
190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006.))
2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole
e forestali sono determinate le modalita' di partecipazione alle attivita' del
Centro nazionale e dell'Unita' di crisi delle strutture del Ministero delle
politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.
3. E' istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanita'
pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in
tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra
l'altro, la Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti,
l'istituendo Centro nazionale nonche' il Comitato nazionale per la sicurezza
alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attivita'
attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di sanita' veterinaria e di sicurezza degli
alimenti.
4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla
lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative
emergenze, il Ministero della salute e' autorizzato a:
a) indire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per
il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale,
((di un numero massimo di sessanta dirigenti)) veterinari di I livello;
b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui
per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale,
((di un numero massimo di cinquanta operatori)) del settore della
prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.
4-bis. ((Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede
nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal fine autorizzata la
spesa annua massima di 5.140.000 euro.))
5. La dotazione organica del Ministero della salute e' incrementata di tre posti
di dirigente di prima fascia.
5-bis. ((Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360
per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006.))
5-ter. ((Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque
con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o
totale dell'attivita' venatoria sull'intero territorio nazionale.))
Riferimenti normativi.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59».
Art. 2.
Modalita' di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro
materiale profilattico
1. ((Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale,
all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la
prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle
aree di infezione, si puo' far fronte, su richiesta del Ministro della salute e
su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
9, della legge 5 agosto 1978, n. 468.))
2. ((Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' di
costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro
materiale profilattico in quote pari a quelle acquisite dal Ministero della
salute; tali modalita' costituiscono finalita' prioritarie nell'ambito
dell'esercizio della funzione di prevenzione.))
Riferimenti normativi.
- L'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) reca:
«Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - Nello stato di previsione
del Ministero del tesoro, e' istituito, nella parte corrente, un «Fondo di
riserva per le spese impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle
assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art.
7 (punto 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci
futuri con carattere di continuita'.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione
ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei
capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato un
elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del
bilancio, delle spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al comma
precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un
elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i
quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.».
- L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) recita:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano).
- 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione
del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di
funzionalita', economicita' edefficacia dell'azione amministrativa, possono
concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse
comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 3.
Comando Carabinieri per la tutela della salute
1. Il Comando Carabinieri per la salute assume la denominazione di «Comando
Carabinieri per la tutela della Salute».
2. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute ((e' potenziato fino
ad un numero massimo di 96 unita' di personale e nel limite massimo di spesa di
cui al comma 4,)) secondo la tabella allegata al presente decreto, da
considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei
Carabinieri. A tal fine e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari
per il numero corrispondente di unita' di personale, in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo
straordinario, del personale di cui al comma 2, sono a carico del Ministero
della salute, che provvedera' anche al versamento dei relativi oneri sociali.
4. Per gli scopi di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di euro 400.000 per
l'anno 2005 ed euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2006.
Riferimenti normativi.
- Il comma 95 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2005) reca:
«95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca
ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle
categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari
comunali e provinciali nonche' al personale di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni,
le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le
disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti
le assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59, 70, 146 e 153, e
nell'art. 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del
decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2004, n. 87, nell'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e
nell'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le
assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed
alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresi', fatte salve le assunzioni
autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2004,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. E' consentito,
in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilita', anche
intercompartimentale.».
Art. 4.
Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1,
commi 1, 3, 4 e 5 e dell'articolo 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005 ed a
euro 15.200.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
2. Per le attivita' di prevenzione e di profilassi internazionale ((e per
quelle di valutazione finalizzate alla registrazione ed all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari,))
nonche' per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare, il
Ministero della salute puo' derogare, mediante ricorso alle riassegnazioni di
entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti
finanziari che ne derivano per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al
comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, ((e
successive modificazioni,)) e' ridotta di euro 10.300.000.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi.
- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335 (Misure per
il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001,
n. 3, reca:
«Art. 1. - 1. Omissis.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100
miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB
7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento
relativo al Ministero della sanita».
- Il comma 12 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni
diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) reca:
«12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e
i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di
sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni
di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di
controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del
Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti.».
- Il comma 9 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2005) reca:
«9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei
fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non
possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2
per cento. Nei casi di particolare necessita' e urgenza, il predetto limite puo'
essere superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.».
- Il comma 27 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni reca:
«27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di
spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un
apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e
prestiti S.p.a. Il fondo e' dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le
anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i
relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai
commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro,
sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.a. direttamente ai soggetti beneficiari secondo
indicazioni e priorita' fissate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa
depositi e prestiti S.p.a., entro il 30 aprile 2005, le spese che presentano le
predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si
riferiscono, nonche' le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti
beneficiari.».
Art. 5.
Interventi urgenti nel settore avicolo
1. ((L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri
prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate
per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari.))
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di
natura non regolamentare, determina le modalita' di acquisto, ivi compreso il
prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro
per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno, ((quanto a 8 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,)) e, quanto
a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3-bis. ((A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle politiche
agricole e forestali puo' disporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-ter, a favore degli
allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e degli esercenti
attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:
a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti tributari;
b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza e
assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza
aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di
finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal
2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di
cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente
riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a concedere contributi per
l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese
coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli
allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne
avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarieta'
nazionale - incentivi assicurativi.))
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi.
- L'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57) reca:
«Art. 36 (Disposizioni finanziarie). - Omissis.
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in
lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal
2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'art. 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per
l'art. 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'art. 8, lire 56 milioni
per l'art. 9, lire 7,824 miliardi per l'art. 10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla tabella
C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».
- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, reca:
«2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli
ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente
ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.».
- Il comma 2, primo periodo dell'art. 15, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) reca:
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale). - 1. Omissis.
2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), e' iscritto
apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarieta' nazionale -
incentivi assicurativi.».
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
Tabella prevista dall'art. 3
POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
=====================================================================
Grado-Ruolo Personale in Extraorganico
---------------------------------------------------------------------
Capitano
Tenente/S.Tenente
Totale Ufficiali 20 (a)
---------------------------------------------------------------------
Luogotenente
MAR. A UPS
MAR. CAPO
MAR. ORD.
MAR.
Totale Ispettori 76
---------------------------------------------------------------------
Totale Generale 96
(a) Il personale Ufficiali e' in extraorganico al Ruolo speciale, di cui alla
Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.