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Testo coordinato del Decreto-Legge 1 ottobre 2005, n. 202

 

Testo del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, coordinato con la legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria».

 

(GU n. 279 del 30-11-2005)
 

 

 Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze
1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonche' per incrementare le attivita' di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, e' istituito presso la Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ((di seguito denominato «Centro nazionale»,)) che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo ed eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unita' centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalita' di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente ((degli Istituti zooprofilattici, sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova,)) del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanita' in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonche' delle Facolta' universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanita' militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione e alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, e' effettuata con decreto del Ministro della salute, ((nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.))
2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalita' di partecipazione alle attivita' del Centro nazionale e dell'Unita' di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.
3. E' istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale nonche' il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attivita'
attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanita' veterinaria e di sicurezza degli alimenti.
4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute e' autorizzato a:
a) indire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, ((di un numero massimo di sessanta dirigenti)) veterinari di I livello;
b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, ((di un numero massimo di cinquanta operatori)) del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.
4-bis. ((Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro.))
5. La dotazione organica del Ministero della salute e' incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.
5-bis. ((Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006.))
5-ter. ((Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell'attivita' venatoria sull'intero territorio nazionale.))

Riferimenti normativi.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Art. 2.
Modalita' di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico
1. ((Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si puo' far fronte, su richiesta del Ministro della salute e su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468.))
2. ((Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' di costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico in quote pari a quelle acquisite dal Ministero della salute; tali modalita' costituiscono finalita' prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione.))

Riferimenti normativi.
- L'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) reca:
«Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e' istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita'.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.».
- L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) recita:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' edefficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.
Comando Carabinieri per la tutela della salute
1. Il Comando Carabinieri per la salute assume la denominazione di «Comando Carabinieri per la tutela della Salute».
2. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute ((e' potenziato fino ad un numero massimo di 96 unita' di personale e nel limite massimo di spesa di cui al comma 4,)) secondo la tabella allegata al presente decreto, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei Carabinieri. A tal fine e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero corrispondente di unita' di personale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 2, sono a carico del Ministero della salute, che provvedera' anche al versamento dei relativi oneri sociali.
4. Per gli scopi di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2005 ed euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2006.

Riferimenti normativi.
- Il comma 95 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) reca:
«95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'art. 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilita', anche intercompartimentale.».

Art. 4.
Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'articolo 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005 ed a euro 15.200.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
2. Per le attivita' di prevenzione e di profilassi internazionale ((e per quelle di valutazione finalizzate alla registrazione ed all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari,)) nonche' per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare, il Ministero della salute puo' derogare, mediante ricorso alle riassegnazioni di entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, ((e successive modificazioni,)) e' ridotta di euro 10.300.000.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi.
- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335 (Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, reca:
«Art. 1. - 1. Omissis.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanita».
- Il comma 12 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) reca:
«12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti.».
- Il comma 9 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) reca:
«9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessita' e urgenza, il predetto limite puo' essere superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.».
- Il comma 27 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni reca:
«27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. Il fondo e' dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorita' fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro il 30 aprile 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonche' le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.».

Art. 5.
Interventi urgenti nel settore avicolo
1. ((L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari.))
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, ((quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,)) e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3-bis. ((A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali puo' disporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-ter, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:
a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari;
b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi.))

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi.
- L'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) reca:
«Art. 36 (Disposizioni finanziarie). - Omissis.
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'art. 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'art. 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire 7,824 miliardi per l'art. 10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, reca:
«2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.».
- Il comma 2, primo periodo dell'art. 15, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) reca:
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale). - 1. Omissis.
2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi.».

Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato
Tabella prevista dall'art. 3

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

 

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       Grado-Ruolo                       Personale in Extraorganico
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Capitano
Tenente/S.Tenente
                       Totale Ufficiali           20 (a)
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Luogotenente
MAR. A UPS
MAR. CAPO
MAR. ORD.
MAR.
                       Totale Ispettori           76
---------------------------------------------------------------------
                       Totale Generale            96


(a) Il personale Ufficiali e' in extraorganico al Ruolo speciale, di cui alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.