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Ordinanza 19 ottobre 2005
Ministero della Salute. Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria.
(GU n. 254 del 31-10-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la propria ordinanza 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria
in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del
2 settembre 2005, come modificata dall'ordinanza ministeriale del 10 ottobre
2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 240, del 14 ottobre 2005;
Visto il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991,
relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla
indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 366, concernente il divieto di
utilizzo di talune sostanze ormonali e tireostatiche;
Vista la decisione della commissione 2000/666/CE del 16 ottobre 2000, relativa
alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle
condizioni di quarantena per l'importazione di «volatili diversi dal pollame»,
come modificata;
Vista la decisione della commissione approvata nel corso della riunione del
13-14 ottobre 2005 con il documento n. 10509 revisione 5, relativa a misure di
biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale
sottotipo H5N1 ad alta patogenicita' (HPAI) dai volatili selvatici ai volatili
domestici e che stabilisce un sistema di allerta rapido nelle aree a rischi
elevato;
Considerato che anche i «volatili diversi dal pollame», comunemente definiti
uccelli ornamentali e da voliera, sono sensibili al virus dell'influenza
aviaria;
Ritenuto necessario disporre, ad integrazione delle misure stabilite con la
predetta ordinanza 26 agosto 2005, come modificata, e tenuto conto della
situazione epidemiologica internazionale relativa all'influenza aviaria e del
rischio connesso alle migrazioni dei volatili, l'obbligo di registrare le
movimentazioni in entrata e in uscita di volatili destinati a finalita'
commerciali, compresi quelli ornamentali e da voliera, per consentire, se
necessario, interventi immediati, specifici e capillari sull'intero territorio
nazionale.
Ordina:
Articolo unico
1. Il titolare o il responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di
svezzamento nonche' delle strutture adibite o utilizzate per il commercio di
volatili, compresi gli uccelli ornamentali e da voliera tenuti all'aperto, e'
tenuto a registrare, su supporto informatico, almeno le seguenti informazioni
relative alle movimentazioni in entrata e in uscita dei volatili:
a) i dati anagrafici dello speditore o del destinatario;
b) le specie di volatili e, per ciascuna, il numero dei capi;
c) l'ubicazione del luogo o della struttura da cui provengono o a cui sono
destinati gli animali;
d) la data in cui e' stata effettuata ciascuna movimentazione.
2. Sono tenuti all'obbligo di cui al comma 1, anche i titolari o i responsabili:
a) degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti ai sensi della
decisione della commissione 2000/666/CE, come modificata, nonche' i titolari o i
responsabili delle strutture conformi alle disposizioni di cui al regolamento
(CEE) n. 2092/91, come modificato, relativo al metodo di produzione biologico di
prodotti agricoli;
b) dei giardini zoologici, parchi di divertimento, parchi naturali e delle aree
assimilabili, con esclusione delle imprese circensi i cui titolari o i
responsabili devono comunicare ai servizi veterinari competenti sul territorio
dove intendono svolgere l'attivita', la presenza o meno di volatili, il numero e
le specie; la comunicazione deve essere contestuale all'insediamento.
3. I soggetti di cui ai comma 1 e 2, devono trasmettere le informazioni di cui
al richiamato comma 1, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente
per territorio, con cadenza mensile. I servizi veterinari delle aziende
sanitarie curano l'invio dei dati pervenuti al Centro nazionale di referenza per
l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. La
trasmissione di cui sopra ottempera anche agli obblighi di registrazione a
carico degli allevamenti di tipo rurale previsti dal decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 336.
Ai fini della presente ordinanza, i servizi veterinari delle aziende sanitarie
incrementano le attivita' di vigilanza sui luoghi e le strutture in cui sono
presenti i volatili, comprese le imprese circensi, registrandone frequenze ed
esiti.
5. E' vietato sull'intero territorio nazionale l'utilizzo, come richiami vivi,
di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi.
6. Le Regioni e le Province autonome effettuano specifiche attivita' di audit
presso le strutture in cui sono presenti i volatili e provvedono a trasmettere
al Ministero della salute periodiche relazioni circa gli esiti e gli eventuali
provvedimenti adottati nel caso di riscontro di inadempienze.
7. Il termine di dodici mesi per l'attuazione delle disposizioni all'allegato A
dell'ordinanza ministeriale 10 ottobre 2005, citata in preambolo, e' ridotto a
sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
8. All'art. 8 dell'ordinanza 26 agosto 2005, le parole «ventuno giorni.» sono
sostituite dalle seguenti «ventuno giorni, limitatamente alle attivita' di
vendita e di preparazione di carni avicole, delle preparazioni e dei prodotti a
base di carne contenenti carni avicole».
La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' sino al 31 dicembre
2007.
Roma, 19 ottobre 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2005 Ufficio di controllo
preventivo sui Minsiteri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro
n. 5 foglio n. 305