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Ordinanza 8 novembre 2005
Ministero della Salute. Ordinanza contingibile e urgente.
(GU n. 13 del 17-1-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la
prevenzione dell'influenza aviaria;
Considerata la necessita' di introdurre disposizioni sanitarie specifiche
concernenti il potenziamento e l'impulso per lo svolgimento dei controlli
sanitari, da esercitarsi sulle merci e sui viaggiatori provenienti da aree
territoriali a rischio, da parte degli uffici periferici del Ministero della
salute, al fine di prevenire o contenere la diffusione sul territorio nazionale
di patologie infettive e diffusive;
Considerato che per tali finalita' straordinarie ed urgenti si rende impellente
dare concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
citato decreto-legge n. 202/2005, che prevedono:
a) l'istituzione dello specifico Dipartimento per la sanita' pubblica
veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre
uffici di livello dirigenziale generale;
b) l'istituzione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie
animali;
c) l'approvvigionamento di massicce scorte di medicinali e altro materiale
profilattico, da destinare per la prevenzione del rischio epidemico;
d) l'assunzione di unita' lavorative da destinare allo svolgimento dei compiti
connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, alle malattie
degli animali e alle relative emergenze;
e) l'incremento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela della
salute;
Considerato che in tale contesto si rende necessario disporre, con immediatezza,
di locali e ambienti da adibire sia a sede degli istituendi uffici e del
personale ivi destinato, compreso il personale dell'Arma dei carabinieri, sia a
deposito attrezzato per le scorte dei medicinali e del materiale profilattico;
Considerato che a tal fine sono disponibili locali di proprieta' statale, siti
in Roma, alla via dei Carri Armati, numero civico 13, per i quali, peraltro, si
rende necessario un intervento di ristrutturazione, solo nei limiti delle
attuali cubature, al fine di adeguarli alle esigenze di cui sopra;
Tenuto conto che l'emergenza sanitaria in atto si configura come causa di
giustificazione della deroga alle norme vigenti in materia di lavori pubblici
relativi ad opere da eseguirsi nell'interesse dello Stato;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 14 aprile 1995, che
consente di derogare agli atti normativi primari quali le leggi fondamentali in
materia di urbanistica, edificabilita' dei suoli, lavori pubblici ed
espropriazione, previa espressa indicazione nell'ordinanza delle parti della
normativa la cui efficacia e' sospesa per il tempo necessario ad affrontare
l'emergenza;
Vista la determinazione dell'Autorita' per la Vigilanza sui lavori pubblici n.
1/04 del 14 gennaio 2004 nella quale viene ribadita la possibilita' di derogare
alle norme della legge quadro sui lavori pubblici nella parte relativa
all'affidamento dei lavori ed alla scelta del contraente, per fronteggiare
situazioni di urgenza tali da non consentire l'indugio degli incanti;
Visto il parere favorevole all'adozione del presente provvedimento, reso
dall'Avvocatura generale dello Stato con nota del 20 ottobre 2005, n. P139356;
Ritenuti ampiamente sussistenti i presupposti di contingibilita' e urgenza per
provvedere nei termini indicati;
Ordina:
Art. 1.
1. Gli uffici di sanita' marittima aerea e di frontiera del Ministero della
salute, per far fronte ad eventi di sanita' pubblica di rilevanza
internazionale, che possono comportare il rischio di diffusione di malattie o a
circostanze che rappresentino una minaccia per la salute pubblica, adottano
tutte le misure di sorveglianza e controllo al fine di impedire l'ingresso nel
territorio nazionale di patologie infettive e diffusive.
2. Nei confronti dei passeggeri e delle merci in provenienza da aree interessate
da eventi di sanita' pubblica di rilevanza internazionale possono essere
adottate idonee misure di controllo e vigilanza, ivi compresi:
a) l'accesso a navi e aeromobili da parte del personale degli uffici periferici
del Ministero della salute;
b) la identificazione e acquisizione dei dati anamnestici e personali, inclusi
quelli relativi ai recapiti, anche se temporanei, per permettere l'attuazione di
una adeguata sorveglianza sanitaria sul territorio;
c) accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori ai sensi dell'art. 33 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Per l'applicazione delle misure di profilassi internazionale, gli uffici
veterinari periferici del Ministero della salute, previo nulla osta del Capo del
Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza
degli alimenti, possono avvalersi anche dei nuclei dei Carabinieri per la
sanita', nonche', in attesa dell'applicazione di quanto stabilito dall'art. 126
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti
per territorio. Per l'esecuzione dei controlli, compresi quelli negli spazi,
zone o depositi doganali o franchi, gli uffici doganali assicurano ogni
collaborazione loro richiesta dal personale sanitario incaricato e ogni
informazione e documentazione utile, anche nel caso di controlli effettuati in
via ordinaria presso punti di entrata sede di posti di ispezione frontaliera
veterinaria e di uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, in
applicazione di disposizioni sanitarie nazionali o comunitarie.
Art. 2.
1. Il Capo del Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, la
nutrizione e la sicurezza degli alimenti, avvalendosi ove ritenuto necessario
del supporto delle strutture del Ministero, e' autorizzato, per le speciali ed
eccezionali circostanze descritte in premessa, ad adottare tutti gli atti
necessari per il reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, nonche' a derogare alle norme della legge
quadro sui lavori pubblici in materia di affidamento dei lavori e scelta del
contraente, per consentire la tempestiva progettazione e realizzazione delle
opere di ristrutturazione dei locali siti in via dei Carri Armati, 13.
2. Per le spese di progettazione e di esecuzione delle opere di ristrutturazione
di cui al comma 1 si provvede facendo ricorso ai fondi stanziati nell'apposito
capitolo di spesa del bilancio del Ministero della salute, in corso di
istituzione, relativo alle spese per la ristrutturazione del magazzino centrale
del materiale profilattico, per la sistemazione logistica degli uffici
veterinari, nonche' per la realizzazione di un centro di formazione
professionale per i nuclei antisofisticazione e sanita' e per il personale
tecnico e amministrativo del Ministero della salute, per un importo complessivo
massimo di euro 12.800.000,00.
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza hanno
validita' di diciotto mesi.
2. Gli adempimenti di cui all'art. 2 della presente ordinanza sono eseguiti con
la massima urgenza consentita dai tempi tecnici di progettazione e realizzazione
dei lavori, mediante l'affidamento degli stessi con le procedure ristrette e/o
negoziate previste dalla legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, stante l'incompatibilita'
dei termini delle procedure di affidamento aperte e/o meccaniche, ovvero,
allorquando la tempistica dei lavori lo richieda, mediante l'affidamento degli
stessi in deroga alle predette procedure ristrette e/o negoziate, previa
comunque indagine di mercato.
3. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2005 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro
n. 6, foglio n. 49