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Provincia Autonoma di Bolzano
Legge Provinciale n. 6 del 03-07-2006
Tutela della salute dei non fumatori e disposizioni in materia di personale sanitario.
(B.U.P Bolzano n. 28 del 11 luglio
2006)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Campo di applicazione
1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non
aperti a utenti o al pubblico.
2. È altresì vietato fumare nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole per
l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura per
giovani.
3. I luoghi e le strutture di cui al comma 2 sono definiti con regolamento di
esecuzione.
ARTICOLO 2
Deroghe
1. Nei locali chiusi di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere
riservate a chi fuma una o più aree, come tali contrassegnate.
2. Nei locali di cui al comma 1, il totale delle superfici delle aree riservate
a chi fuma deve comunque essere inferiore al totale delle superfici delle aree
riservate ai non fumatori. Le aree riservate a chi fuma devono essere dotate di
impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria regolarmente funzionanti.
3. La struttura e la dimensione dei locali e delle aree di cui al comma 1 devono
essere adeguate ai requisiti igienici, tecnici e strutturali, disciplinati con
regolamento di esecuzione.
4. Permane il divieto di fumare in tutte le aree sin tanto che non siano state
completate le operazioni di adeguamento.
5. Non è consentito creare aree per chi fuma nelle scuole per l’infanzia, nelle
scuole di ogni ordine e grado e in ogni altra struttura per giovani e nei locali
di cui all’articolo 1, comma 1, nei quali vengono somministrati pasti. Nel
regolamento di esecuzione è individuata la tipologia sia di tali locali, sia dei
pasti ivi somministrati.
ARTICOLO 3
Osservanza del divieto
1. Coloro cui spetta per legge assicurare l’ordine all’interno dei locali,
luoghi e strutture indicati all’articolo 1, curano l’osservanza del divieto
mediante:
a) l’affissione in posizione visibile dell’apposita segnaletica;
b) la corretta manutenzione degli impianti per la ventilazione ed il ricambio
d’aria nelle aree di cui all’articolo 2, riservate a chi fuma.
ARTICOLO 4
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. I trasgressori delle disposizioni dell’articolo 1 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275;
la misura della sanzione è raddoppiata, qualora la violazione sia commessa in
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti
o bambini fino a dodici anni.
2. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 comporta il
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 220 a euro 2.200;
tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi in cui gli impianti per la
ventilazione ed il ricambio d’aria, di cui al regolamento di esecuzione, non
siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano
perfettamente efficienti.
ARTICOLO 5
Modifica dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e
successive modifiche
1. Il comma 5 dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è
così sostituito:
“5. Ai concorsi pubblici per l’accesso alla dirigenza sanitaria di fascia
economica A, banditi nelle singole discipline, sono ammessi i candidati in
possesso del relativo diploma di specializzazione. Sono ammessi altresì i
candidati in possesso del diploma di specializzazione in una disciplina
equipollente o affine.”
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7,
è inserito il seguente comma:
“5-bis. Per la durata di cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge
è possibile l’assunzione a tempo determinato dei dirigenti sanitari nella fascia
economica B, per urgenti ed improrogabili esigenze di servizio, nonché per le
assunzioni relative alle sostituzioni.”
3. Il comma 6 dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è
così sostituito:
“6. La disciplina di cui ai commi 5 e 5- bis trova applicazione in quanto
compatibile con le previsioni dei vigenti contratti collettivi. Al personale
assunto mediante concorso bandito entro il 31 marzo 2006 viene attribuito il
trattamento economico di cui al comma 2. In caso di assunzione viene comunque
data la precedenza al personale in possesso della specializzazione nella
relativa disciplina o in quella equipollente o affine.”
ARTICOLO 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 3 luglio 2006
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER