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Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274
Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.
(GU n. 258 del 6-11-2006- Suppl. Ordinario n.210)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e
3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a
misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva
85/511/CE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
direttiva 92/46/CEE;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1938, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e
successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli
affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e campo d'applicazione
1. Il presente decreto stabilisce:
a) le misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza dell'afta
epizootica, a prescindere dal tipo di virus;
b) talune misure preventive destinate a migliorare le conoscenze e la
preparazione delle autorita' competenti e degli allevatori in materia di afta
epizootica.
2. Il Ministero della salute, anche su richiesta del Centro nazionale di lotta
di cui all'articolo 69, puo' disporre misure piu' restrittive rispetto a quelle
del presente decreto mediante l'adozione di decreti di natura non regolamentare
e, nei casi di emergenza, di ordinanze contingibili e urgenti, che costituiscono
misure strumentali di profilassi internazionale, inderogabili dalle regioni,
province autonome e dagli altri enti territoriali, tenuti a conformarvisi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, cosi' recita:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni
nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni,
province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle
regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane
hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e l'allegato B della legge 18
aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2004.
«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi alla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti gislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di'
novanta giorni.».
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente. 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle
successive vendite dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che
istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione del
lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002,
concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che
modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione del lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che
modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di
sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla
giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa
alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa
alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che
modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative
ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa
a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la
direttiva 96/92/CE.
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa
a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva
98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che
modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti
di pubblicita' di taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che
abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della
societa' cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che
modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle
sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie
di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le
decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al
ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che
modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli
ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva
77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia
elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle
misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica
della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE
del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che
modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei
cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante
il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato
interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che
modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
concernente le offerte pubbliche di acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla
responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
ai diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE.
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa
ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e
93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul
rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante
modifica della direttiva
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei
gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del
Protocollo di Kyoto.».
- La direttiva 2003/85/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 306 del 22 novembre
2003.
- La direttiva 85/511/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 35 del 26 novembre
1985.
- La decisione 89/531/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 279 del 28
settembre 1989.
- La decisone 91/665/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 368 del 31 dicembre
1991.
- La direttiva 92/46/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 268 del 14 settembre
1992.
- Il regio decreto 27 luglio 1938, n. 1265 reca:
«Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, reca:
«Regolamento di polizia veterinaria».
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca: «Istituzione del servizio sanitario
nazionale».
- La legge 2 giugno 1988, n. 218, reca: «Misure per la lotta contro l'afta
epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, abrogato dal
presente decreto recava: «Regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE
che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle
modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, reca:
«Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) animale delle specie sensibili: qualsiasi animale, domestico o selvatico, dei
sottordini Ruminantia, Suina e Tylopoda dell'ordine Artiodactyla. Altri animali,
quali quelli appartenenti agli ordini Rodentia o Proboscidae, possono essere
considerati sensibili all'afta epizootica sulla base di dati scientifici ai fini
dell'applicazione di misure specifiche, in particolare di quelle cui e' fatto
riferimento al comma 2 dell'articolo 1, all'articolo 15 nonche' all'articolo 77,
comma 2, lettera b);
b) azienda: l'azienda agricola o qualsiasi altra struttura, compresi i circhi,
situata nel territorio nazionale, in cui vengono allevati o tenuti animali di
specie sensibili, a titolo permanente o provvisorio. Tuttavia, per i fini di cui
all'articolo 10, comma 1, questa definizione non include gli spazi riservati
all'abitazione umana all'interno di detti fabbricati, a meno che animali delle
specie sensibili, compresi quelli di cui all'articolo 77, comma 2, lettera b),
vi sono tenuti a titolo permanente o temporaneo, ne' gli stabilimenti di
macellazione, i mezzi di trasporto e i posti d'ispezione frontalieri, ne' le
zone recintate in cui vengono tenuti e possono essere cacciati animali di specie
sensibili, se tali zone recintate sono di dimensioni tali da rendere
inapplicabili le misure di cui all'articolo 10;
c) mandria: qualsiasi animale o gruppo di animali tenuto in un'azienda come
unita' epidemiologica; qualora un'azienda detenga piu' di una mandria, ciascuna
delle mandrie costituisce un'unita' distinta ma con la stessa qualifica
sanitaria;
d) proprietario: qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria di un
animale di una specie sensibile o incaricata di allevarlo dietro compenso o
senza di esso;
e) autorita' competente: il Ministero della salute, le regioni e le province
autonome;
f) veterinario ufficiale: il medico veterinario delle aziende sanitarie locali;
g) autorizzazione: il provvedimento scritto rilasciato o da una delle autorita'
competenti o dal veterinario ufficiale e le cui copie devono essere conservate
per le ispezioni successive sia dal soggetto che l'ha rilasciata sia dal
richiedente, per almeno tre anni;
h) periodo di incubazione: il periodo di tempo che intercorre tra l'infezione e
la comparsa dei segni clinici dell'afta epizootica, stabilito, per i fini di cui
al presente decreto, in quattordici giorni per i bovini e i suini e ventuno
giorni per gli ovini, i caprini e gli altri animali delle specie sensibili;
i) animale sospetto di essere infetto: qualsiasi animale delle specie sensibili,
o la relativa carcassa, che presenta sintomi clinici o lesioni post-mortem o
reazioni a prove di laboratorio tali da fare sospettare in modo fondato la
presenza di afta epizootica;
l) animale sospetto di essere contaminato: qualsiasi animale delle specie
sensibili che, in base alle informazioni epidemiologiche raccolte, puo' essere
stato esposto direttamente o indirettamente al contatto con il virus dell'afta;
m) caso di afta epizootica o animale infetto da afta epizootica: qualsiasi
animale delle specie sensibili, o la relativa carcassa, su cui la presenza della
malattia e' stata ufficialmente confermata, tenuto conto delle definizioni di
cui all'allegato I, alternativamente in base:
1) ai sintomi clinici o alle lesioni post-mortem riferibili all'afta epizootica
ufficialmente confermati;
2) ad un esame di laboratorio effettuato conformemente alle disposizioni
dell'allegato XIII;
n) focolaio di afta epizootica: azienda in cui sono tenuti animali delle specie
sensibili e che corrisponde a uno o piu' criteri elencati nell'allegato I;
o) focolaio primario: il primo focolaio manifestatosi in una provincia o un
focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio manifestatosi
precedentemente nella stessa provincia;
p) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale;
q) macellazione d'urgenza: la macellazione in situazioni d'urgenza, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 1° settembre 1998,
n. 333, di animali che, sulla base di dati epidemiologici, di diagnosi cliniche
o di risultati di analisi di laboratorio, non sono considerati infetti o
contaminati dal virus dell'afta epizootica, compresa la macellazione effettuata
per evitare inutili sofferenze agli animali;
r) trasformazione: la classificazione, la trasformazione, il trattamento delle
carcasse e dei materiali interessati nei cui confronti si applicano le
disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002, e le relative disposizioni
applicative;
s) regionalizzazione: la delimitazione di una zona soggetta a restrizioni ai
movimenti o agli scambi di determinati animali o prodotti di origine animale ai
sensi dell'articolo 45 al fine di prevenire la diffusione dell'afta epizootica
nelle zone indenni dalla malattia ossia in quelle in cui non si applicano le
indicate restrizioni;
t) regione: zona definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera q), del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
u) sottoregione: zona specificata nell'allegato alla decisione 2005/176/CE della
Commissione, del 10 marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per
la notifica delle malattie degli animali ai sensi della direttiva 82/894/CEE,
attuata con ordinanza del Ministro della sanita' in data 6 ottobre 1984,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 10
ottobre 1984;
v) banca comunitaria di antigene e di vaccini: locale appropriato designato ai
sensi del presente decreto per il magazzinaggio di riserve comunitarie sia di
antigene inattivato concentrato del virus dell'afta epizootica per la produzione
di vaccini anti-aftosi sia di prodotti veterinari ad azione immunologica
ricostituiti da tale antigene e autorizzati ai sensi della normativa concernente
i medicinali veterinari;
z) vaccinazione d'emergenza: vaccinazione ai sensi dell'articolo 50, comma 1;
aa) vaccinazione profilattica: vaccinazione d'emergenza praticata in aziende di
una determinata zona al fine di proteggere gli animali delle specie sensibili di
tale zona contro la diffusione del virus dell'afta epizootica per via aerea o
tramite qualunque altro vettore meccanico o biologico, e dove e' previsto che
gli animali restino vivi dopo la vaccinazione;
bb) vaccinazione soppressiva: vaccinazione d'emergenza usata esclusivamente in
combinazione con azioni di eradicazione nelle aziende o nelle zone nelle quali
vi sia urgente necessita' di ridurre la quantita' di virus di afta epizootica
circolante e il rischio di diffusione del virus oltre il confine dell'azienda o
della zona in questione e dove e' previsto che gli animali vengano eliminati
dopo la vaccinazione;
cc) animale selvatico: animale delle specie sensibili che vivono al di fuori
delle aziende di cui alla lettera b) o al di fuori dei fabbricati di cui agli
articoli 15 e 16;
dd) caso primario di afta epizootica negli animali selvatici: qualsiasi caso di
afta epizootica rilevato in un animale selvatico in un'area in cui non sono
state poste in essere misure ai sensi dell'articolo 77, commi 3 e 4.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
1° settembre 1998, n. 333, recante: «Attuazione della direttiva 93/119/CE
relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento».
«Art. 2. - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) - f) (omissis);
g) macellazione: l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento;».
- Il regolamento (CE) n. 1774/2002, e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L. 273 del
10 ottobre 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 196, recante:
«Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva
64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146, supplemento ordinario.
«2. Inoltre si intende per:
a) - b) (omissis);
c) animale da allevamento o da produzione: un animale della specie bovina
comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, o della specie suina diverso
da quelli di cui alla lettera b) e, in particolare, destinato ad essere
allevato, destinato alla produzione di latte o di carne, oppure al lavoro, a
mostre e esposizioni, fatta eccezione per gli animali che partecipano a
manifestazioni culturali e sportive;».
- La decisione n. 2005/176/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 59 del 5 marzo
2005.
- La direttiva 82/894/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 378 del 31 dicembre
1982.
- L'ordinanza del Ministro della sanita' del 6 ottobre 1984 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 10 ottobre 1984.
Art. 3.
Obbligo di denuncia
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, il sospetto o l'accertamento
dell'afta epizootica deve essere denunciato immediatamente.
2. Per i fini di cui al comma 1:
a) il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura di animali, che li
accompagna durante il trasporto o se ne occupa in altro modo, sono obbligati a
denunciare immediatamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria
competente per territorio la presenza o la sospetta presenza di afta epizootica
e devono tenere gli animali infetti o sospetti di infezione lontani dai luoghi
in cui sono presenti altri animali di specie sensibili;
b) i veterinari, compresi i veterinari ufficiali, il personale dirigente dei
laboratori veterinari ufficiali o privati e qualsiasi persona la cui attivita'
professionale e' connessa con animali delle specie sensibili o prodotti da essi
derivati, sono obbligati a denunciare immediatamente al sindaco, al Ministero
della salute e alla regione o provincia autonoma qualsiasi notizia o dato circa
la presenza, presunta o confermata, di afta epizootica di cui siano comunque
venuti a conoscenza prima di un intervento ufficiale ai sensi del presente
decreto.
3. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, che
riceve la denuncia fatta dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, ne
trasmette immediatamente copia al Ministero della salute e alla regione o
provincia autonoma.
4. Nel caso di conferma della presenza di un focolaio di afta epizootica e ogni
caso primario di afta epizootica negli animali selvatici, i servizi veterinari
delle aziende sanitarie, sono tenuti a comunicare immediatamente al Ministero
della salute e alle regioni e province autonome tutte le informazioni di cui
all'allegato II, per consentire al Ministero di rispettare i termini indicati
nel citato allegato II; il Ministero della salute notifica agli organi
comunitari il focolaio di malattia e comunica alla Commissione europea e agli
altri Stati membri le informazioni ricevute e ogni altra disponibile, fornendo
altresi' un'apposita relazione scritta. Le regioni e province autonome
assicurano la tempestiva trasmissione al Ministero della salute dei dati
relativi ai focolai della malattia nonche' di ogni altra informazione da esso
richiesta in merito.
Nota all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, vedi
note alle premesse.
Art. 4.
Misure in caso di sospetto di malattia
1. Se in un'azienda sono presenti uno o piu' animali sospetti di essere
infetti o contaminati dall'afta epizootica, il veterinario ufficiale adotta
tutti i mezzi d'indagine ufficiali atti a confermare o ad escludere la presenza
della malattia, disponendo, in particolare, l'effettuazione dei prelievi di cui
al comma 2, lettera g), per l'esecuzione degli esami di laboratorio necessari a
confermare l'esistenza di un focolaio, conformemente alla definizione di
focolaio di cui all'allegato I.
2. Non appena riceve una denuncia di un caso sospetto d'infezione, o ne ha
altrimenti notizia, il veterinario ufficiale pone l'azienda sotto controllo
ufficiale e attua o verifica l'esecuzione delle seguenti misure:
a) il censimento di tutte le categorie di animali presenti nell'azienda,
precisando per ciascuna categoria di animali delle specie sensibili il numero di
animali gia' morti e il numero di animali che si sospetta siano infetti o
contaminati;
b) l'aggiornamento del medesimo censimento per tener conto degli animali delle
specie sensibili nati o morti durante il periodo di sospetto. Il proprietario e'
tenuto a fornire tali informazioni su richiesta del veterinario ufficiale che
deve verificarle nel corso delle ispezioni;
c) la registrazione di tutte le scorte di latte, prodotti lattiero-caseari,
carni, prodotti a base di carne, carcasse, pelli e carnicci, lana, sperma,
embrioni, ovuli, liquami, letame, nonche' dei mangimi e delle lettiere presenti
nell'azienda, e la conservazione di tali registrazioni;
d) il divieto di qualsiasi movimento, in provenienza dall'azienda o a sua
destinazione, di animali delle specie sensibili, tranne nel caso di aziende
costituite da diverse unita' epidemiologiche di produzione di cui all'articolo
18, e il blocco di tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda nei
loro locali di stabulazione o in altri luoghi che ne permettono l'isolamento;
e) l'utilizzo di appropriati metodi di disinfezione alle entrate e alle uscite
dai fabbricati o dai locali di stabulazione degli animali delle specie sensibili
e dell'intera azienda;
f) un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 13;
g) il prelievo dei campioni necessari per le prove di laboratorio conformemente
al punto 2.1.1.1 dell'allegato III, al fine di facilitare l'indagine
epidemiologica.
Art. 5.
Divieti di entrata e uscita da un'azienda oggetto di sospetto per malattia
1. Oltre alle misure di cui all'articolo 4, nei confronti dell'azienda in
cui si sospetti la presenza di un focolaio di afta epizootica, il veterinario
ufficiale verifica l'applicazione del divieto, disposto su proposta del servizio
veterinario dall'autorita' sanitaria locale competente, di ogni movimento in
provenienza e a destinazione:
a) di carni o carcasse, prodotti a base di carne, latte o prodotti
lattiero-caseari, sperma, ovuli o embrioni di animali delle specie sensibili,
nonche' di mangimi per animali, di utensili, di oggetti o altre materie, quali
lane, pelli, setole o rifiuti, liquami, letame e di qualsiasi altra cosa in
grado di trasmettere il virus dell'afta epizootica;
b) di qualunque specie animale anche se non sensibile all'afta epizootica;
c) di persone in provenienza o a destinazione dell'azienda;
d) di veicoli in provenienza o a destinazione dell'azienda.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera a), la Regione, in caso di
difficolta' ad immagazzinare il latte nell'azienda, puo' autorizzarne un idoneo
trattamento nell'azienda o il trasporto nello stabilimento piu' vicino ai fini
della sua distruzione o dell'esecuzione di un trattamento che assicuri la
distruzione del virus dell'afta epizootica; il trasporto del latte, che deve
avvenire sotto controllo veterinario e in veicoli appositamente predisposti per
evitare qualsiasi diffusione del virus della malattia, nonche' la relativa
distruzione o il trattamento devono essere effettuati sotto controllo ufficiale.
3. Su richiesta del veterinario ufficiale, la regione o la provincia autonoma
puo' autorizzare, informandone il Ministero della salute, deroghe ai divieti di
cui al comma 1, lettere b), c) e d), disponendo contestualmente ogni necessaria
precauzione per evitare la propagazione del virus dell'afta epizootica.
4. Le autorizzazioni in deroga ai divieti di cui ai commi 2 e 3, rientrano nella
definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
Art. 6.
Estensione delle misure ad altre aziende
1. Il veterinario ufficiale verifica l'estensione delle misure di cui agli
articoli 4 e 5 ad ulteriori aziende se per l'ubicazione, la costruzione e la
disposizione o per i contatti con gli animali dell'azienda di cui all'articolo 4
vi e' il pericolo di una contaminazione.
2. Il veterinario ufficiale applica almeno le misure di cui all'articolo 4 e
all'articolo 5, comma 1, alle installazioni o ai mezzi di trasporto di cui
all'articolo 16 se a causa della presenza di animali di specie sensibili
sussiste il pericolo di un'infezione o contaminazione con il virus dell'afta
epizootica.
3. Quando vi siano ulteriori aziende coinvolte nel pericolo di contaminazione,
il veterinario ufficiale informa immediatamente l'autorita' sanitaria locale
interessata, che disporra' l'estensione delle misure di cui al seguente
articolo. La medesima comunicazione e' inviata anche alla competente regione o
provincia autonoma ed al Ministero della salute.
Art. 7.
Zona di controllo temporaneo
1. Se la situazione epidemiologica lo richiede, e in particolare in caso di
elevata densita' di animali di specie sensibili, frequenti movimenti di animali
o persone entrate in contatto con animali di specie sensibili, ritardi nella
notifica di casi sospetti o insufficienti informazioni sulla possibile origine e
sulle vie di trasmissione del virus dell'afta epizootica, il Ministero della
salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69,
previa comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate, puo'
disporre l'istituzione di una zona di controllo temporaneo.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1, le aziende situate nella zona
di controllo temporaneo che contengono animali di specie sensibili sono
assoggettate alle misure di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, lettere a), b) e
d), e all'articolo 5, comma 1.
3. Il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui
all'articolo 69, puo' completare le misure applicate nella zona di controllo
temporaneo disponendo il divieto temporaneo dei movimenti di tutti gli animali
in una zona piu' ampia o sull'intero territorio nazionale. Salvo che ricorrano
circostanze eccezionali, il divieto dei movimenti di animali di specie non
sensibili all'afta epizootica non deve superare le settantadue ore.
4. Le misure di cui al presente articolo sono eseguite dai veterinari ufficiali.
Art. 8.
Programma preventivo di eradicazione
1. Se i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedono, il Ministero
della salute in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province
autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui
all'articolo 69, puo' disporre un programma preventivo di eradicazione,
comprendente l'abbattimento degli animali delle specie sensibili che rischiano
di essere contaminati e, ove necessario, degli animali provenienti da unita' di
produzione o da aziende limitrofe che risultano collegate sotto il profilo
epidemiologico.
2. Nel caso di cui al comma 1, il prelievo di campioni e gli esami clinici degli
animali di specie sensibili devono essere attuati in conformita' al punto
2.1.1.1 dell'allegato III.
3. Il programma preventivo di eradicazione di cui al presente articolo e'
eseguito sotto la supervisione e il controllo dei servizi veterinari delle
aziende sanitarie.
4. Il Ministero della salute informa preventivamente la Commissione europea in
merito all'applicazione delle misure di cui al presente articolo.
Art. 9.
Mantenimento delle misure
1. Le misure di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 possono essere revocate solo
se il sospetto di afta epizootica e' stato ufficialmente escluso.
Art. 10.
Misure applicabili in caso di conferma di un focolaio della malattia
1. Nel caso di conferma della presenza di un focolaio di afta epizootica, il
veterinario ufficiale fa eseguire e verifica, nell'azienda interessata, oltre
alle misure di cui agli articoli 4, 5 e 6, le seguenti misure, disposte, su
proposta del servizio veterinario, dall'autorita' sanitaria locale competente:
a) l'abbattimento in loco di tutti gli animali delle specie sensibili. In casi
eccezionali, la regione o la provincia autonoma puo' disporre che l'abbattimento
degli animali delle specie sensibili avvenga nel luogo piu' vicino all'azienda
idoneo allo scopo, adottando le opportune misure per evitare ogni rischio di
diffusione del virus dell'afta epizootica durante il trasporto e l'abbattimento
e informando il Ministero della salute circa i motivi che
giustificano tale modalita' di abbattimento e riguardo alle misure adottate per
evitare il rischio di diffusione del virus; il Ministero della salute notifica
alla Commissione europea le informazioni pervenutegli a riguardo dalle regioni o
dalle province autonome. L'abbattimento al di fuori dell'azienda deve comunque
essere effettuato sotto controllo ufficiale;
b) il prelievo di campioni adeguati per l'esecuzione dello studio epidemiologico
di cui all'articolo 13, prima o durante l'abbattimento degli animali delle
specie sensibili, in conformita' al punto 2.1.1.1 dell'allegato III e in numero
sufficiente. Il veterinario ufficiale puo' decidere, comunicandolo alla regione
o alla provincia autonoma e al Ministero della salute, di non applicare le
disposizioni di cui al all'articolo 4, comma 1, nel caso di comparsa di un
focolaio secondario epidemiologicamente collegato con un focolaio primario per
il quale siano gia' stati effettuati i prelievi ai sensi del medesimo articolo
4, comma 1, a condizione che i campioni prelevati per lo studio epidemiologico
di cui all'articolo 13 siano adeguati e in numero sufficiente;
c) la trasformazione, nel piu' breve tempo possibile e sotto controllo, delle
carcasse degli animali delle specie sensibili morti nell'azienda nonche' di
quelle degli animali abbattuti ai sensi della lettera a), in modo da evitare
ogni rischio di diffusione del virus della malattia. Se particolari circostanze
richiedono l'interramento o l'incenerimento delle carcasse, sia in loco sia
altrove, tali operazioni devono essere condotte in conformita' alle istruzioni
elaborate nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 69, e sotto
controllo ufficiale;
d) l'isolamento di tutti i prodotti e dei materiali di cui all'articolo 4, comma
2, lettera c), sino a quando non si e' esclusa qualsiasi contaminazione, o non
sono stati sottoposti a trattamento in conformita' alle istruzioni impartite
dallo stesso veterinario ufficiale in modo da assicurare la distruzione del
virus aftoso eventualmente presente o non sono stati trasformati.
2. Dopo l'abbattimento e la trasformazione degli animali delle specie sensibili
e l'esecuzione delle misure di cui al comma 1, lettera d), il veterinario
ufficiale verifica l'applicazione delle seguenti misure, disposte, su proposta
del servizio veterinario, dall'autorita' sanitaria locale competente:
a) la pulizia e la disinfezione, conformemente all'articolo 11, dei fabbricati
in cui alloggiavano gli animali delle specie sensibili, dei loro dintorni
nonche' dei veicoli utilizzati per il loro trasporto e di tutti i locali e
attrezzature passibili di contaminazione;
b) la disinfezione con mezzi adeguati anche della zona riservata all'abitazione
umana o della zona amministrativa dell'azienda se vi e' un pericolo di
contaminazione con il virus dell'afta epizootica;
c) il ripopolamento degli allevamenti che deve essere attuato secondo le
disposizioni dell'allegato V.
Art. 11.
Pulizia e disinfezione
1. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono:
a) essere adeguatamente documentate e condotte sotto il controllo del
veterinario ufficiale secondo le istruzioni da esso impartite, utilizzando i
disinfettanti e le concentrazioni di utilizzazione dei medesimi ufficialmente
autorizzati e registrati per l'immissione in commercio come biocidi per l'igiene
veterinaria ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, al fine
di garantire la distruzione del virus dell'afta epizootica;
b) comprendere anche interventi adeguati contro gli insetti ed essere effettuate
in modo da ridurne gli effetti nocivi sull'ambiente.
2. I disinfettanti utilizzati, oltre a disinfettare in maniera efficace, devono
avere il minimo impatto negativo sull'ambiente e sulla salute pubblica e
avvalersi della migliore tecnologia disponibile.
3. Il veterinario ufficiale deve assicurare che le operazioni di pulizia e
disinfezione siano condotte in conformita' all'allegato IV.
Nota all'art. 11:
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, reca: «Attuazione della
direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi».
Art. 12.
Rintraccio e trattamento di prodotti e materiali provenienti da un focolaio di
malattia
1. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria deve eseguire il
rintraccio e far effettuare la trasformazione dei prodotti e dei materiali di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), provenienti da animali di specie
sensibili e raccolti nell'azienda in cui e' stato confermato un focolaio di afta
epizootica, nonche' dello sperma, degli ovuli e degli embrioni raccolti da
animali di specie sensibili presenti in tale azienda nel periodo tra la
probabile introduzione della malattia e l'applicazione delle misure ufficiali;
nel caso di materiali diversi da sperma, ovuli ed embrioni, il servizio
veterinario dell'azienda sanitaria deve disporre e fare eseguire, sotto
controllo ufficiale, un trattamento che garantisce la distruzione del virus
dell'afta epizootica ed evita il rischio di una sua ulteriore propagazione.
Art. 13.
Indagine epidemiologica
1. Nel caso di focolai di afta epizootica, le indagini epidemiologiche sono
effettuate dai veterinari ufficiali, dai veterinari delle regioni e delle
province autonome nonche', nel caso di cui all'articolo 16, dai veterinari
ufficiali del posto d'ispezione frontaliera, congiuntamente al personale medico
veterinario e tecnico degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per
territorio, utilizzando i questionari preparati nell'ambito dei piani di
emergenza di cui all'articolo 69, nonche' attenendosi al protocollo d'intervento
predisposto, nell'ambito dei medesimi piani di emergenza, dal Centro nazionale
di referenza per le malattie vescicolari, in modo da garantire la conduzione
delle indagini mediante procedure uniformi e in modo rapido e mirato.
2. Per svolgere le attivita' di cui al comma 1, il personale deve essere in
possesso di una preparazione, ufficialmente attestata, sulla materia oggetto del
presente decreto.
3. Le indagini epidemiologiche devono verificare almeno:
a) la durata del periodo durante il quale l'afta epizootica puo' essere stata
presente nell'azienda prima del sospetto o della notifica;
b) la possibile origine del virus della malattia nell'azienda e
l'identificazione delle altre aziende nelle quali si trovano animali che si
sospetta possano essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte;
c) la possibile entita' dell'infezione o contaminazione di animali di specie
sensibili diversi dai bovini e dai suini;
d) i movimenti di animali, persone, veicoli e materiali di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera c), che possono avere portato il virus aftoso fuori o dentro
l'azienda interessata.
4. Le regioni, le province autonome e il Centro nazionale di referenza per le
malattie vescicolari devono informare costantemente il Ministero della salute
sulla conduzione e gli esiti delle indagini epidemiologiche; il Ministero della
salute aggiorna regolarmente la Commissione europea e gli altri Stati membri in
merito all'epidemiologia e alla diffusione del virus della malattia.
5. In presenza di circostanze particolari, quali il numero dei focolai,
l'ampiezza dei territori in cui sono insorti o la diversificazione dei stessi,
la dimensione delle aziende interessate, la quantita' degli animali o la
diversita' delle specie interessate, il Ministero della salute, anche tramite il
Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, adotta ogni provvedimento
ritenuto opportuno per assicurare la tempestiva esecuzione delle indagini
epidemiologiche e delle misure di contenimento ed eradicazione della malattia.
Art. 14.
Misure supplementari applicabili in caso di conferma di focolai
1. Per evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica, il
Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e
delle province autonome interessate, puo' disporre e far eseguire l'abbattimento
e la trasformazione, oltre che degli animali delle specie sensibili, anche di
quelli di specie non sensibili all'afta presenti nelle aziende nelle quali e'
stato confermato un focolaio di afta epizootica. Tale prescrizione non si
applica agli animali di specie non sensibili all'afta epizootica, in particolare
equidi e cani, che devono essere isolati, puliti e disinfettati in maniera
efficace, a condizione che possano essere identificati singolarmente per
consentire il controllo dei loro spostamenti; gli equidi devono essere
identificati in conformita' alla normativa comunitaria.
2. Se i dati epidemiologici o altri riscontri evidenziano il pericolo di una
contaminazione di unita' di produzione collegate sotto il profilo epidemiologico
o di aziende situate nelle immediate vicinanze di quella nell'azienda in cui e'
stato confermato un focolaio di afta epizootica, le regioni e le province
autonome, in conformita' al parere del Centro nazionale di referenza per l'afta
epizootica, dispongono l'applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma
1, lettera a), anche a tali luoghi, informandone il Ministero della salute. Il
Ministero della salute notifica tale misura alla Commissione europea, se
possibile prima della sua effettiva applicazione. Nel caso considerato, le
misure relative al prelievo di campioni e all'esame clinico degli animali devono
essere attuate perlomeno in conformita' del punto 2.1.1.1 dell'allegato III.
3. Non appena ricevuta conferma del primo focolaio di afta epizootica, il
Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e
delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta
di cui all'articolo 69:
a) dispone immediatamente tutte le misure necessarie ai fini della vaccinazione
d'emergenza in una zona di dimensioni pari almeno a quelle della zona di
sorveglianza stabilita ai sensi dell'articolo 21;
b) puo' disporre l'applicazione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.
4. L'applicazione delle misure di cui al comma 3 e' assicurata dai veterinari
ufficiali.
Art. 15.
Misure applicabili in caso di focolai insorti in prossimita' o all'interno di
luoghi particolari
1. Il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di
cui all'articolo 69:
a) se un focolaio di afta epizootica minaccia di infettare animali di specie
sensibili in un laboratorio, un giardino zoologico, un parco naturale, un'area
recintata o in organismi, istituti o centri riconosciuti di cui al decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 633, e successive modificazioni, in cui sono
tenuti animali a scopi scientifici o connessi con la protezione della specie o
la conservazione del patrimonio genetico di animali da azienda, adotta con
proprio provvedimento tutte le necessarie misure di bio-sicurezza per proteggere
tali animali dall'infezione, compresa la restrizione dell'accesso a chiunque o
l'imposizione di condizioni speciali per tale accesso;
b) se la presenza di un focolaio di afta epizootica e' stata confermata in una
delle installazioni di cui alla lettera a), puo' derogare alle disposizioni di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), purche' non siano compromessi gli
interessi fondamentali della Comunita' europea, segnatamente la qualifica
zoo-sanitaria di altri Stati membri, e purche' vengano adottate tutte le misure
necessarie per evitare il rischio di propagazione del virus dell'afta
epizootica, notificando immediatamente alla Commissione europea la decisione
assunta.
2. Per la finalita' di conservazione del patrimonio genetico di animali da
azienda, la notifica alla Commissione europea della decisione di cui al comma 1,
lettera b), deve contenere un riferimento all'elenco dei fabbricati di cui
all'articolo 74, comma 1, lettera f), preventivamente identificati, a cura della
regione o provincia autonoma, come nuclei di allevamento di animali delle specie
sensibili indispensabili per la sopravvivenza di una specie.
Nota all'art. 15:
- Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, reca: «Attuazione della
direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le
importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti,
per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative
comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.».
Art. 16.
Misure applicabili nei stabilimenti di macellazione nei posti d'ispezione
frontalieri e nei mezzi di trasporto
1. Se un caso di afta epizootica e' confermato presso uno stabilimento di
macellazione, un posto d'ispezione frontaliero di cui al decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni, o su un mezzo di trasporto, il
veterinario ufficiale, compreso quello del posto d'ispezione frontaliero,
dispone e fa eseguire le seguenti misure nelle installazioni o nei mezzi di
trasporto interessati e ne verifica l'applicazione:
a) l'immediato abbattimento di tutti gli animali di specie sensibili presenti in
tali installazioni o sui mezzi di trasporto;
b) la trasformazione, sotto controllo ufficiale, delle carcasse degli animali di
cui alla lettera a), in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus
della malattia;
c) la trasformazione, sotto controllo ufficiale, degli altri sottoprodotti di
origine animale, incluse le frattaglie, provenienti da animali infetti o che si
teme siano stati infettati o contaminati, in modo da evitare ogni rischio di
diffusione del virus della malattia;
d) la disinfezione dello stallatico, dei liquami e del letame che devono essere
rimossi soltanto a fini di trattamento in conformita' al punto 5, sezione II,
parte A, del capitolo III dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002;
e) la pulizia e la disinfezione dei fabbricati e delle attrezzature, compresi
veicoli e mezzi di trasporto, in conformita' dell'articolo 11, sotto il suo
controllo e secondo le sue istruzioni;
f) un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 13.
2. Ferme restando le misure di cui al comma 1, nelle aziende di cui all'articolo
19, il servizio veterinario competente per territorio dispone, fa eseguire e
verifica l'applicazione delle misure di cui al medesimo articolo.
3. I veterinari ufficiali di cui al comma 1, dispongono e verificano
l'applicazione del divieto di reintroduzione di qualsiasi animale a fini di
macellazione, ispezione o trasporto nelle installazioni o nei mezzi di trasporto
di cui al medesimo comma 1, fino a quando non sono trascorse almeno ventiquattro
ore dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla
lettera e) del citato comma 1.
4. Se la situazione epidemiologica lo richiede, e in particolare se si sospetta
che sono stati contaminati animali di specie sensibili in aziende adiacenti ai
luoghi o ai mezzi di trasporto di cui al comma 1, i veterinari di cui al
medesimo comma 1 devono dichiarare, in deroga all'articolo 2, comma 1, lettera
b), secondo capoverso, la presenza di un focolaio nei luoghi o sui mezzi di
trasporto di cui al comma 1, e applicare le misure di cui agli articoli 10 e 21,
unitamente al divieto di spostamento dei citati mezzi di trasporto.
Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca: «Attuazione della direttiva
90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei
controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e
introdotti nella Comunita' europea. - Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi
note all'art. 2.
Art. 17.
Esame delle misure
1. Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, le
regioni e le province autonome danno immediata applicazione alle eventuali,
ulteriori misure adottate dalla Commissione europea nei casi di cui all'articolo
15, comprese quelle relative alla regionalizzazione ai sensi dell'articolo 45 e
alle vaccinazioni ai sensi degli articoli 50, 51 e 52.
Art. 18.
Aziende composte da diverse unita' epidemiologiche di produzione
1. Se un'azienda comprende due o piu' unita' di produzione distinte, la
regione o la provincia autonoma, d'intesa con il Centro di cui all'articolo 69,
puo' autorizzare il veterinario ufficiale a derogare, in via eccezionale e
previa accurata valutazione dei rischi, alla misura di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera a), limitatamente alle unita' di produzione non colpite
dall'afta epizootica, nel rispetto delle modalita' stabilite ai sensi del comma
4.
2. La deroga di cui al comma 1 puo' essere concessa solo dopo che il veterinario
ufficiale ha confermato, nell'ambito delle indagini ufficiali di cui
all'articolo 4, comma 1, che prima dell'avvenuta identificazione, nell'azienda,
del focolaio di afta epizootica sussistevano cumulativamente, almeno per due
periodi d'incubazione, i seguenti requisiti atti ad impedire la diffusione del
virus aftoso tra le varie unita' di produzione di cui al comma 1:
a) la struttura, compresa l'amministrazione, e le dimensioni dei fabbricati
consentivano una netta separazione nella stabulazione e nel governo di mandrie
distinte di animali delle specie sensibili ed erano idonee ad evitare una
dispersione del virus aftoso nell'aria o per qualsiasi altra via;
b) le operazioni riguardanti le varie unita' di produzione, in particolare la
gestione delle stalle e dei pascoli, l'alimentazione degli animali, la rimozione
di stallatico o di letame, erano effettuate in modo nettamente distinto e da
personale diverso;
c) i macchinari, gli animali da lavoro di specie non sensibili all'afta
epizootica, le attrezzature, gli impianti, gli strumenti e i dispositivi di
disinfezione utilizzati nelle unita' di produzione erano nettamente separati.
3. La regione o la provincia autonoma puo' autorizzare il veterinario ufficiale
a derogare all'articolo 10, comma 1, lettera d), limitatamente al latte, nel
caso di un'azienda di produzione lattiera, a condizione che sussistano
cumulativamente i seguenti requisiti:
a) l'azienda risulta conforme al disposto del comma 2;
b) le operazioni di mungitura sono svolte separatamente in ciascuna unita';
c) il latte e' sottoposto, in funzione dell'uso previsto, ad almeno uno dei
trattamenti descritti nella parte A o B dell'allegato IX.
4. Fermi restando i requisiti di cui al comma 2, le modalita' di applicazione
della deroga di cui al comma 1 sono stabilite preventivamente dal Ministero
della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69,
e comunicate alla Commissione europea.
Art. 19.
Aziende che hanno avuto contatti
1. Sono identificate come aziende che hanno avuto contatti, quelle nelle
quali il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazioni
confermate, che il virus dell'afta epizootica puo' esservi stato introdotto a
seguito di movimenti di persone, animali, prodotti di origine animale, veicoli o
in qualsiasi altro modo, da altre aziende in un'azienda di cui all'articolo 4,
comma 1, o all'articolo 10, comma 1, o da queste ultime in altre.
2. Alle aziende che hanno avuto contatti il veterinario ufficiale applica le
medesime misure di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, mantenendole fino
all'avvenuta esclusione ufficiale del sospetto circa la presenza del virus
dell'afta epizootica che e' dichiarata dal veterinario ufficiale congiuntamente
al personale medico veterinario e tecnico degli Istituti zooprofilattici
competenti per territorio, conformemente alle raccomandazioni del gruppo di
esperti epidemiologici di cui all'articolo 75.
3. Il veterinario ufficiale dispone il divieto di allontanamento di tutti gli
animali dalle aziende che hanno avuto contatti durante un periodo corrispondente
ai periodi di incubazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), in
relazione alle specie interessate. In deroga all'articolo 4, comma 2, lettera
d), il veterinario ufficiale puo' autorizzare il trasporto di animali delle
specie sensibili direttamente allo stabilimento di macellazione piu' vicino
designato dal medesimo veterinario ufficiale, ai fini della macellazione
d'urgenza; il trasporto deve avvenire sotto controllo ufficiale. Prima della
concessione della deroga, il veterinario ufficiale deve avere effettuato almeno
gli esami clinici di cui al punto 1 dell'allegato III.
4. Se la situazione epidemiologica lo consente, la regione o la provincia
autonoma puo' limitare l'identificazione di azienda che ha avuto contatti ai
sensi del comma 1, solo ad una unita' epidemiologica di produzione dell'azienda
e agli animali che vi si trovano se tale unita' epidemiologica di produzione
soddisfa i requisiti dell'articolo 18.
Art. 20.
Misure aggiuntive all'interno di luoghi particolari
1. Se non puo' escludersi una correlazione epidemiologica tra un focolaio di
afta epizootica e i luoghi o i mezzi di trasporto di cui, rispettivamente, agli
articoli 15 e 16, il Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari
della regione e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro
nazionale di lotta di cui all'articolo 69, dispone riguardo a detti luoghi e
mezzi di trasporto l'applicazione delle misure stabilite all'articolo 4, commi 1
e 2, e all'articolo 5, ed eventualmente di quelle di cui all'articolo 8.
Art. 21.
Istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza
1. Ferme restando le eventuali misure disposte ai sensi dell'articolo 7, non
appena la presenza di un focolaio di afta epizootica e' stata confermata:
a) il veterinario ufficiale verifica l'applicazione delle seguenti misure,
immediatamente disposte, su proposta del servizio veterinario, dall'autorita'
sanitaria locale competente:
1) la delimitazione, intorno al focolaio della malattia, di una zona di
protezione del raggio minimo di 3 km ed una zona di sorveglianza del raggio
minimo di 10 km. La definizione geografica delle zone tiene conto dei confini
amministrativi, delle barriere naturali, degli strumenti di controllo e dei
progressi tecnologici che consentono di prevedere l'eventuale dispersione del
virus dell'afta epizootica nell'aria o per qualsiasi altra via, e deve essere
riveduta, se necessario, tenendo conto di tali elementi;
2) la demarcazione delle zone di protezione e di sorveglianza di cui alla
lettera a) mediante cartelli di adeguate dimensioni posti sulle relative strade
di accesso;
b) il Ministero della salute e le regioni e le province autonome attivano
immediatamente, per quanto di rispettiva competenza, il Centro nazionale e i
Centri territoriali di lotta contro la malattia di cui agli articoli 69 e 73,
per garantire il coordinamento globale di tutte le misure necessarie per
eradicare l'afta epizootica nel piu' breve tempo possibile. Ai fini
dell'esecuzione dell'indagine epidemiologica di cui articolo 13, i predetti
centri sono assistiti da un gruppo di esperti di cui all'articolo 75, secondo
modalita' stabilite con provvedimento del Ministero della salute.
2. Oltre alle misure di cui al comma 1, lettera a), i servizi veterinari delle
aziende sanitarie devono procedere:
a) all'immediato rintraccio di tutti gli animali spediti dalla zona in questione
durante un periodo pari almeno a ventuno giorni prima della data presunta della
manifestazione del focolaio primario dell'infezione in un'azienda nella zona di
protezione, comunicando per iscritto il risultato circa la ricostruzione dei
movimenti degli animali alla regione o alla provincia autonoma e al Ministero
della salute che provvede a trasmettere le informazioni pervenute alle
competenti autorita' degli altri Stati membri e della Commissione europea;
b) a localizzare le carni fresche, i prodotti a base di carne, il latte crudo e
i prodotti a base di latte crudo ottenuti da animali di specie sensibili
originari della zona di protezione e prodotti tra la data della presunta
introduzione del virus dell'afta epizootica e la data di applicazione delle
misure di cui al comma 1, lettera a), numero 1). Le carni fresche, i prodotti a
base di carne, il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo devono essere
sottoposti, sotto la vigilanza dei medesimi servizi veterinari, ai trattamenti
di cui, rispettivamente, agli articoli 25, 26 e 27, o essere tenuti in vincolo
sanitario fino all'esclusione ufficiale della presenza di una possibile
contaminazione con il virus dell'afta epizootica.
Art. 22.
Misure da applicare alle aziende presenti nella zona di protezione
1. Nella zona di protezione, i veterinari ufficiali provvedono a:
a) registrare immediatamente tutte le aziende in cui si trovano animali delle
specie sensibili, censire contestualmente tutti gli animali presenti nelle
stesse e aggiornare costantemente i dati raccolti;
b) sottoporre a ispezioni veterinarie periodiche tutte le aziende in cui sono
presenti animali delle specie sensibili, eseguendole in modo da evitare la
propagazione del virus dell'afta epizootica eventualmente presente. L'ispezione
deve comprendere la verifica della documentazione, in particolare quella
relativa alle registrazioni di cui alla lettera a), nonche' delle misure
applicate per impedire l'introduzione o la diffusione del virus dell'afta
epizootica; in occasione dell'ispezione il veterinario ufficiale puo' eseguire
l'esame clinico descritto al punto 1 dell'allegato III e il prelievo di campioni
dagli animali delle specie sensibili conformemente alle raccomandazioni del
gruppo di esperti epidemiologici di cui all'articolo 75;
c) disporre il divieto di entrata e di uscita degli animali delle specie
sensibili dall'azienda in cui si trovano.
2. La regione o la provincia autonoma puo' autorizzare il veterinario ufficiale
a derogare al divieto di cui al comma 1, lettera c), disponendo il trasporto
diretto e sotto controllo ufficiale degli animali di specie sensibili ad uno
stabilimento di macellazione situato all'interno della stessa zona di protezione
per procedere alla loro macellazione d'urgenza. Se nella zona considerata non
esistono stabilimenti di macellazione, la regione o la provincia autonoma
provvede a individuare uno stabilimento di macellazione situato all'esterno di
tale zona; in tal caso i mezzi di trasporto utilizzati devono essere puliti e
disinfettati sotto controllo ufficiale dopo ciascun trasporto.
3. La regione o la provincia autonoma puo' autorizzare la deroga di cui al comma
2, solo dopo:
a) aver valutato gli esiti dell'esame clinico, conformemente al punto 1
dell'allegato III, di cui il veterinario ufficiale deve attestare l'avvenuta
esecuzione su tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda;
b) aver accertato, in base alle circostanze dell'epidemia, che non vi e' motivo
di ritenere presenti nell'azienda animali sospetti di essere infetti o
contaminati. Le carni di tali animali sono soggette alle misure previste
all'articolo 25.
Art. 23.
Spostamenti e trasporto di animali e prodotti da essi derivati nella zona di
protezione
1. Nella zona di protezione, l'autorita' sanitaria che ha istituito la zona
di protezione deve disporre il divieto di:
a) spostamenti tra aziende e del trasporto di animali di specie sensibili;
b) fiere, mercati, esposizioni e ogni altra manifestazione in cui vi e'
l'assembramento di animali delle specie sensibili, compresi il raduno e la
dispersione;
c) la pratica della monta itinerante di animali di specie sensibili;
d) l'inseminazione artificiale e la raccolta di ovuli ed embrioni di animali di
specie sensibili.
Art. 24.
Misure aggiuntive e deroghe
1. La regione o la provincia autonoma, puo' disporre l'estensione dei
divieti di cui all'articolo 23:
a) agli spostamenti o al trasporto di animali di specie non sensibili tra
aziende situate all'interno o fuori dalla zona di protezione;
b) al transito nella zona di protezione di animali di tutte le specie;
c) alle manifestazioni nelle quali vi e' l'assembramento di persone che possono
essere venute a contatto con animali di specie sensibili, se sussiste il rischio
di diffusione del virus dell'afta epizootica;
d) all'inseminazione artificiale o alla raccolta di ovuli e embrioni di animali
di specie non sensibili all'afta epizootica;
e) agli spostamenti di mezzi adibiti al trasporto di animali;
f) alla macellazione nell'azienda di animali delle specie sensibili per il
consumo privato;
g) al trasporto delle merci di cui all'articolo 33 in aziende in cui sono
presenti animali di specie sensibili.
2. La regione o la provincia autonoma puo' autorizzare:
a) il transito nella zona di protezione degli animali di tutte le specie che
deve essere effettuato esclusivamente sulle principali vie di comunicazione
stradale o ferroviaria;
b) il trasporto di animali delle specie sensibili per i quali il veterinario
ufficiale ha certificato che provengono da aziende situate all'esterno delle
zone di protezione e che devono essere trasportati, su strade preventivamente
individuate dalla stessa regione o provincia autonoma, direttamente agli
stabilimenti di macellazione individuati dalla medesima regione o provincia
autonoma ai fini della loro immediata macellazione, a condizione che dopo la
consegna degli animali i mezzi di trasporto siano puliti e disinfettati sotto
controllo ufficiale nello stabilimento di macellazione e che tale
decontaminazione sia indicata nella
documentazione del mezzo di trasporto;
c) l'inseminazione artificiale di animali in un'azienda effettuata da personale
interno all'azienda, utilizzando sperma proveniente da animali dell'azienda
stessa o con sperma conservato nell'azienda o consegnato da un centro di
raccolta dello sperma entro il perimetro esterno dell'azienda;
d) gli spostamenti e il trasporto di equidi, tenuto conto delle condizioni
stabilite all'allegato VI;
e) il trasporto, a condizioni predeterminate dalla stessa regione o provincia
autonoma, delle merci di cui all'articolo 33 in aziende in cui sono presenti
animali di specie sensibili.
3. Se i divieti o le autorizzazioni del presente articolo, in particolare gli
spostamenti e i transiti di animali e mezzi di trasporto, coinvolgono una o piu'
regioni o province autonome, la regione o la provincia autonoma che intende
adottarli deve ottenere il preventivo assenso scritto dalle altre regioni o
province autonome interessate.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo, compresi gli assensi di cui al
comma 3, devono essere immediatamente comunicati al Ministero della salute a
cura della regione o della provincia autonoma che li dispone.
Art. 25.
Misure applicabili alle carni fresche prodotte nella zona di protezione
1. E' vietato immettere sul mercato:
a) carni fresche, carni macinate e preparazioni di carni ottenute da animali di
specie sensibili provenienti dalla zona di protezione;
b) carni fresche, carni macinate e preparazioni di carni ottenute da animali di
specie sensibili prodotte in stabilimenti situati nella zona di protezione.
2. I veterinari ufficiali provvedono alla bollatura delle carni fresche, delle
carni macinate e delle preparazioni di carni ottenute da animali di specie
sensibili provenienti dalla zona di protezione in conformita' al decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 117, e ne dispongono il successivo trasporto in
recipienti ermeticamente chiusi in uno stabilimento designato dalla regione o
dalla provincia autonoma ai fini della trasformazione in prodotti a base di
carne trattati conformemente alle disposizioni di cui al punto 1, nella parte A
dell'allegato VII.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle carni fresche,
alle carni macinate e alle preparazioni di carni, se sono state prodotte in data
anteriore di almeno ventuno giorni alla data presunta del primo focolaio
manifestatosi in un'azienda situata nella zona di protezione e se, dal momento
della produzione, sono state immagazzinate e trasportate in modo distinto dalle
carni dello stesso tipo prodotte dopo tale data.
4. I veterinari ufficiali provvedono a identificare le carni di cui al comma 3,
mediante l'apposizione di contrassegni chiari in modo da renderle facilmente
distinguibili da quelle che non possono essere spedite fuori dalla zona di
protezione; i contrassegni utilizzabili, stabiliti in conformita' alla
legislazione comunitaria, sono individuati dal Ministero della salute per
l'intero territorio nazionale.
5. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle carni fresche,
alle carni macinate o alle preparazioni di carni ottenute da stabilimenti
situati all'interno della zona di protezione, se:
a) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
b) nello stabilimento vengono trasformate unicamente carni fresche, carni
macinate o preparazioni di carni di cui ai commi 3 e 4, o carni fresche, carni
macinate o preparazioni di carni ottenute da animali allevati e macellati al di
fuori della zona di protezione o da animali trasportati nello stabilimento e ivi
macellati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2,
lettera b);
c) tutte le carni fresche, le carni macinate e le preparazioni di carni
riportano la bollatura sanitaria o la marchiatura di identificazione previste
dal regolamento (CE) n. 853 del 2004;
d) durante il ciclo completo di produzione tutte le carni fresche, le carni
macinate o le preparazioni di carni sono identificate, trasportate e
immagazzinate in modo distinto dalle carni fresche, dalle carni macinate e dalle
preparazioni di carni non ammissibili alla spedizione al di fuori della zona di
protezione ai sensi del presente decreto legislativo.
6. Negli stabilimenti situati all'interno della zona di protezione, il
veterinario ufficiale deve certificare il rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 5, quando le carni fresche, le carni macinate e le preparazioni di carni,
sono destinate agli scambi intracomunitari ed effettuare costanti verifiche
sulla conformita' di detti prodotti alle prescrizioni stabilite. Le regioni e le
province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali,
verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle
aziende sanitarie e dai veterinari ufficiali e comunicano al Ministero della
salute l'elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini della predetta
certificazione nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute
comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea tale elenco e gli
eventuali aggiornamenti. Quando i prodotti di cui al comma 5, giungono in Italia
da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono
verificare, anche su indicazione degli uffici veterinari per gli adempimenti
comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza
della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza
rispetto alle prescrizioni di cui al medesimo comma 5, applicando, in caso di
non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio n. 28, e
successive modificazioni.
7. Nel caso di deroghe al divieto di cui al comma 1, disposte in sede
comunitaria, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzarne l'applicazione
sul proprio territorio adottando appositi provvedimenti scritti e nel rispetto
di ogni condizione e prescrizione specifica eventualmente stabilita dagli stessi
organi comunitari, con riguardo, in particolare, alla bollatura sanitaria delle
carni ottenute da animali delle specie sensibili originari da zone di protezione
mantenute per piu' di trenta giorni; tali provvedimenti sono immediatamente
comunicati al Ministero della salute a cura della regione o della provincia
autonoma interessata.
Note all'art. 25:
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, reca:
«Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria
per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di
prodotti di origine animale destinati al consumo umano».
- Il regolamento (CE) n. 853 del 2004, e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L. 139
del 30 aprile 2004.
- Il regolamento (CE) n. 853 del 2004 e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L. 139 del
30 aprile 2004.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, reca:
«Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra
autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione della
legislazione veterinaria e zootecnica».
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
«Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli
veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale
applicabili negli scambi intracomunitari».
Art. 26.
Misure applicabili ai prodotti a base di carne prodotti nella zona di protezione
1. E' vietato immettere sul mercato prodotti a base di carne ottenuti da
animali di specie sensibili originari della zona di protezione.
2. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai prodotti a base di carne
sottoposti ad uno dei trattamenti di cui al punto 1 della parte A dell'allegato
VII oppure prodotti con le carni di cui all'articolo 25, comma 3.
Art. 27.
Misure applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari prodotti nella zona
di protezione
1. E' vietato immettere sul mercato:
a) latte ottenuto da animali di specie sensibili originari dellazona di
protezione e di prodotti lattiero-caseari ottenuti da talelatte;
b) latte e prodotti lattiero-caseari di animali di speciesensibili prodotti in
uno stabilimento situato nella zona diprotezione.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica:
a) al latte e ai prodotti lattiero-caseari derivati da animali delle specie
sensibili originari della zona di protezione, se prodotti in data anteriore di
almeno ventuno giorni alla data presunta del primo focolaio manifestatosi in
un'azienda situata nella zona di protezione e se, fin dalla produzione, sono
stati immagazzinati e trasportati separatamente dal latte e dai prodotti
lattiero-caseari prodotti dopo tale data;
b) al latte ottenuto da animali di specie sensibili originari della zona di
protezione e ai prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte, se sono stati
sottoposti ad uno dei trattamenti di cui alle parti A o B dell'allegato IX, a
seconda della loro destinazione finale, e il trattamento e' effettuato in
stabilimenti situati all'interno della zona di protezione e in conformita' alle
prescrizioni di cui al comma 4; se nella zona di protezione non vi sono
stabilimenti, il trattamento puo' essere effettuato presso stabilimenti situati
al di fuori della zona di protezione purche' in conformita' alle prescrizioni di
cui al comma 6.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica al latte e ai
prodotti lattiero-caseari preparati in stabilimenti situati all'interno della
zona di protezione, se sono rispettate le prescrizioni di cui al comma 4.
4. Per i fini di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3:
a) lo stabilimento deve operare sotto controllo ufficiale permanente;
b) tutto il latte utilizzato nello stabilimento deve essere conforme al disposto
di cui al comma 2, oppure il latte crudo deve provenire da animali esterni alla
zona di protezione;
c) durante l'intero processo di produzione il latte deve essere chiaramente
identificato ed essere trasportato ed immagazzinato separatamente dal latte
crudo e dai prodotti lattiero-caseari derivati dal latte crudo non destinati ad
essere spediti fuori della zona di protezione;
d) il trasporto di latte crudo da aziende situate al di fuori della zona di
protezione verso gli stabilimenti deve essere effettuato in veicoli che sono
stati puliti e disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto e che
in seguito non hanno avuto contatti con aziende della zona di protezione in cui
sono tenuti animali di specie sensibili.
5. Il veterinario ufficiale deve certificare il rispetto delle prescrizioni di
cui al comma 4, quando il latte e' destinato agli scambi intracomunitari. Le
regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita'
istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi
veterinari delle aziende sanitarie e dai veterinari ufficiali e, in caso di
scambi intracomunitari, fornisce immediatamente al Ministero della salute un
elenco degli stabilimenti da essa riconosciuti ai fini della predetta
certificazione nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute
comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea tale elenco e gli
eventuali aggiornamenti. Quando il latte giunge in Italia da altri Stati membri,
i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su
indicazione degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione
veterinaria di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle prescrizioni
di cui al comma 4, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui
al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.
6. Il trasporto di latte crudo da aziende situate all'interno della zona di
protezione verso stabilimenti situati al di fuori di detta zona e la
trasformazione di detto latte devono essere effettuati nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
a) la trasformazione negli stabilimenti situati al di fuori della zona di
protezione di latte crudo prodotto da animali di specie sensibili tenuti
all'interno della zona di protezione deve essere autorizzata dalla regione o
dalla provincia autonoma che deve altresi' prestabilire l'itinerario per il
trasporto verso lo stabilimento, individuare espressamente lo stabilimento ed
emanare ogni altra opportuna istruzione;
b) il trasporto deve essere effettuato con veicoli che sono stati puliti e
disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto, costruiti e mantenuti
in modo da evitare perdite di latte durante il trasporto e attrezzati in modo da
evitare dispersioni sotto forma di aerosol durante le operazioni di carico e
scarico del latte;
c) prima di lasciare l'azienda presso la quale e' stato raccolto il latte di
animali di specie sensibili, il veicolo, con particolare attenzione ai tubi di
raccordo, ai pneumatici, ai passaruote e alle sue parti inferiori, deve essere
pulito e disinfettato e, dopo l'ultima disinfezione e prima di lasciare la zona
di protezione, non deve avere contatti successivi con aziende situate nella zona
di protezione in cui sono presenti animali di specie sensibili; eventuali
versamenti di latte durante tali operazioni vanno eliminati e la zona sottoposta
a disinfezione;
d) i mezzi di trasporto devono essere utilizzati nell'ambito dell'area
geografica o amministrativa predefinita, preventivamente autorizzati dalle
regioni o dalle province autonome, su indicazione dei servizi veterinari delle
aziende sanitarie, ed appositamente contrassegnati; il loro spostamento verso
un'altra area puo' avvenire solo previa pulizia e disinfezione effettuate sotto
controllo ufficiale.
7. E' vietato raccogliere e trasportare campioni di latte crudo di animali delle
specie sensibili da aziende situate nella zona di protezione verso laboratori
diversi da quelli autorizzati dal Ministero della salute, nonche' procedere, in
detti laboratori, alla trasformazione del latte.
Nota all'art. 27:
- Per i decreti 30 gennaio 1993, nn. 27 e 28, vedi note all'art. 25.
Art. 28.
Misure applicabili allo sperma, agli ovuli e agli embrioni raccolti da animali
di specie sensibili nella zona di protezione
1. E' vietato immettere sul mercato sperma, ovuli ed embrioni ottenuti da
animali di specie sensibili originari della zona di protezione.
2. Il divieto di cui al comma 1, non si applica allo sperma, agli ovuli e agli
embrioni congelati raccolti e immagazzinati almeno ventuno giorni prima della
data presunta del primo focolaio di afta epizootica manifestatosi in un'azienda
situata nella zona di protezione.
3. Lo sperma congelato, raccolto in conformita' della normativa comunitaria
successivamente alla data dell'infezione di cui al comma 2, deve essere
immagazzinato separatamente e puo' essere immesso sul mercato solo se sussistono
cumulativamente le seguenti condizioni:
a) tutte le misure relative al focolaio di afta epizootica sono state revocate
ai sensi dell'articolo 36;
b) tutti gli animali alloggiati nel centro di raccolta dello sperma sono stati
sottoposti a un esame clinico e i campioni prelevati conformemente al punto 2.2
dell'allegato III sono stati sottoposti ad un test sierologico volto a
comprovare l'assenza di infezione nel centro di raccolta dello sperma
interessato;
c) l'animale donatore e' stato sottoposto con esito negativo a un test
sierologico per l'individuazione di anticorpi del virus per l'afta epizootica
sulla base di un campione prelevato non prima di ventotto giorni dopo la
raccolta dello sperma.
Art. 29.
Trasporto e distribuzione di stallatico e letame di animali di specie sensibili
prodotti nella zona di protezione
1. All'interno della zona di protezione, e' vietato il trasporto ed ogni
forma di scambio, di immissione sul mercato e di spandimento di stallatico e di
letame proveniente da aziende, nonche' da installazioni o mezzi di trasporto di
cui all'articolo 16 situati nella medesima zona in cui sono presenti animali
delle specie sensibili.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma
puo' autorizzare la rimozione dello stallatico proveniente da animali delle
specie sensibili:
a) da un'azienda situata nella zona di protezione, ai fini del suo trasporto
verso un impianto designato dalla stessa regione o provincia autonoma dove deve
essere trattato conformemente al punto 5 della sezione II nella parte A del
capitolo III dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002, o essere
immagazzinato temporaneamente;
b) da aziende situate nella zona di protezione e non soggette alle misure di cui
agli articoli 4 o 10, ai fini del suo spandimento su aree prestabilite dalla
stessa regione o provincia autonoma se l'intero quantitativo dello stallatico e'
stato prodotto almeno ventuno giorni prima della data presunta del primo
focolaio manifestatosi in un'azienda situata nella zona di protezione o il
letame deve essere sparso al livello del terreno e a sufficiente distanza da
aziende che detengono animali di specie sensibili ed immediatamente interrato.
3. Nel caso di stallatico proveniente da animali delle specie sensibili, la
regione o la provincia autonoma puo' autorizzare, in alternativa alle
prescrizioni di cui alla lettera b) del comma 2, la rimozione dello stallatico
da aziende situate nella zona di protezione e non soggette alle misure di cui
all'articolo 4 o all'articolo 10, solo se:
a) il veterinario ufficiale attesta l'esecuzione di un esame su tutti gli
animali presenti nell'azienda il cui esito ha escluso la presenza di animali
sospetti di essere infettati dal virus dell'afta epizootica;
b) l'intero quantitativo di stallatico e' stato prodotto almeno quattro giorni
prima dell'esame di cui alla lettera a);
c) lo stallatico e' interrato, sotto controllo ufficiale, in aree prestabilite
dalla stessa regione o provincia autonoma, prossime all'azienda di origine e a
sufficiente distanza da altre aziende che, nella zona di protezione, hanno
animali delle specie sensibili.
4. Nel caso di rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, la
regione o la provincia autonoma deve assoggettare le operazioni di rimozione del
letame o dello stallatico da una azienda che detiene animali di specie sensibili
a ogni necessaria e rigorosa misura atta ad evitare la propagazione
dell'epidemia di afta epizootica, disponendo, in particolare, l'obbligo di
verifica delle operazioni di pulizia e disinfezione dei veicoli dopo ogni
operazione di carico e prima della partenza dall'azienda; i veicoli utilizzati
per tale trasporto devono essere a chiusura ermetica.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente comunicati al
Ministero della salute a cura della regione o della provincia autonoma
interessata.
Nota all'art. 29:
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note all'art. 16.
Art. 30.
Misure applicabili alle pelli di animali di specie sensibili nella zona di
protezione
1. E' vietato immettere sul mercato pelli di animali delle speciesensibili
provenienti dalla zona di protezione.
2. Il divieto di cui al comma 1, non si applica alle pelli:
a) prelevate da un animale di specie sensibili almeno ventuno giorni prima della
data presunta di infezione nell'azienda di cui all'articolo 10, comma 1, e
immagazzinate in modo distinto dalle pelli prelevate dopo quella data;
b) conformi, in alternativa alle prescrizioni di cui alla lettera a), ai
requisiti di cui al punto 2 nella parte A dell'allegato VII.
Art. 31.
Misure applicabili alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di
suidi prodotti nella zona di protezione
1. E' vietato immettere sul mercato lana di pecora, pelo di ruminante e
setole di suidi prelevati da animali provenienti dalla zona di protezione.
2. Il divieto di cui al comma 1, non si applica alla lana, al pelo e alle setole
non trattati:
a) prodotti almeno ventuno giorni prima della data presunta di infezione
nell'azienda di cui all'articolo 10, comma 1, e immagazzinati in modo distinto
dalla lana, dal pelo e dalle setole prodotte dopo quella data;
b) conformi, in alternativa alle prescrizioni di cui alla lettera a), ai
requisiti stabiliti al punto 3 della parte A dell'allegato VII.
Art. 32.
Misure applicabili ad altri prodotti di origine animale prodotti nella zona di
protezione
1. E' vietato immettere sul mercato prodotti di origine animale diversi da
quelli di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, derivati da animali di
specie sensibili provenienti dalla zona di protezione.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai prodotti di cui al medesimo
comma 1 ad una delle seguenti condizioni:
a) sono stati prodotti almeno ventuno giorni prima della data presunta di
infezione nell'azienda di cui all'articolo 10, comma 1, e sono stati conservati
e trasportati separatamente da prodotti fabbricati dopo tale data;
b) sono stati sottoposti a trattamento in conformita' al punto 4 nella parte A
dell'allegato VII.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica, altresi', se: a) i prodotti di
cui ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 della parte A dell'allegato VII, sono conformi ai
requisiti di cui ai medesimi punti della parte A dell'allegato VII;
b) sono prodotti composti non sottoposti ad ulteriori trattamenti che contengono
prodotti di origine animale che sono stati sottoposti a un trattamento che
assicuri la distruzione del virus dell'afta epizootica eventualmente presente o
che sono stati ottenuti da animali non soggetti alle restrizioni previste dal
presente decreto;
c) i prodotti sono imballati e sono destinati ad essere utilizzati per la
diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio.
Art. 33.
Misure applicabili agli alimenti, ai foraggi, al fieno e alla paglia prodotti
nella zona di protezione
1. E' vietato immettere sul mercato foraggi, fieno, paglia e altri prodotti
destinati all'alimentazione degli animali provenienti dalla zona di protezione.
2. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai prodotti di cui al medesimo
comma 1 se ricorre una delle seguenti condizioni:
a) sono stati prodotti almeno ventuno giorni prima della data presunta di
infezione nelle aziende di cui all'articolo 10, comma 1, e immagazzinati e
trasportati in modo distinto dai mangimi, dai foraggi, dal fieno e dalla paglia
prodotti dopo quella data;
b) la regione o la provincia autonoma ha autorizzato espressamente la
possibilita' della loro utilizzazione nella zona di protezione e ne ha stabilito
le modalita';
c) sono stati prodotti in aziende in cui non erano presenti animali di specie
sensibili;
d) sono stati prodotti in stabilimenti in cui non erano presenti animali di
specie sensibili e le cui forniture di materie prime provengono dalle aziende di
cui alla lettera c), o da aziende situate al di fuori della zona di protezione.
3. Il divieto non si applica ai foraggi e alla paglia trattati in conformita' ai
requisiti di cui al punto 1 della parte B dell'allegato VII, ancorche' prodotti
in aziende in cui sono presenti animali delle specie sensibili.
Art. 34.
Deroghe e certificazioni supplementari
1. Le deroghe ai divieti di immissione sul mercato, contenute negli articoli
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, rappresentano deroghe alle misure di
lotta ed eradicazione dell'afta epizootica e sono autorizzate, preventivamente e
con provvedimento scritto, dalla regione o dalla provincia autonoma che, almeno
ventiquattro ore prima di comunicarlo all'interessato, lo trasmette,
immediatamente e integralmente, al Ministero della salute.
2. Prima del rilascio di qualunque provvedimento di autorizzazione in deroga, la
regione o la provincia autonoma deve accertare, anche mediante ispezioni
effettuate da proprio personale compreso quello facente parte dei Centri
territoriali di cui all'articolo 73, che sono stati soddisfatti, per un periodo
sufficiente prima che i prodotti lascino la zona di protezione, tutti i
requisiti, le prescrizioni o le condizioni stabiliti negli articoli 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, o in quelli aggiuntivi eventualmente stabiliti in
sede comunitaria, nonche' dal Ministero della salute, anche tramite il Centro
nazionale di lotta di cui all'articolo 69, e che non sussistono rischi di
diffusione del virus dell'afta epizootica. Le previsioni del presente comma si
applicano anche all'ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 22.
3. Se i prodotti oggetto di deroga da parte della regione o della provincia
autonome ai sensi del comma 1 sono destinati agli scambi intracomunitari, la
medesima regione o provincia autonoma assicura il rilascio di una certificazione
supplementare da parte dei veterinari ufficiali in conformita' alle disposizioni
eventualmente adottate in proposito in sede comunitaria o, in loro mancanza,
secondo le indicazioni stabilite di concerto tra la regione o provincia autonoma
interessata e il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di
lotta di cui all'articolo 69.
4. Se i prodotti di cui al comma 3 giungono in Italia da altri Stati membri, i
servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su
indicazione degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, si seguito
UVAC, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della
certificazione supplementare di accompagnamento, interessando, in caso di sua
assenza o di dubbi circa la necessita' della sua presenza, gli UVAC che ne
informano immediatamente il Ministero della salute e attivano contestualmente le
procedure di assistenza con le autorita' degli Stati membri speditori ai sensi
del medesimo decreto legislativo n. 27 del 1993, disponendo, se del caso,
l'applicazione di provvedimenti e delle misure cautelari di cui al decreto
legislativo 30 gennaio n. 28, e successive modificazioni.
5. Se il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di
cui all'articolo 69, ritiene, anche a seguito delle eventuali verifiche
ispettive eseguite dal personale da esso incaricato, che le deroghe autorizzate
dalla regione o provincia autonoma ai sensi del comma 1 o le modalita' di loro
applicazione possono compromettere la complessiva strategia nazionale di
controllo, lotta e eradicazione della malattia o risultano essere state disposte
senza aver rispettato l'obbligo di accertamento prescritto dal comma 2, comunica
immediatamente alla regione o alla provincia autonoma interessata le misure
correttive da adottare,
comprese l'eventuale revoca o modifica delle autorizzazioni in deroga
rilasciate; in caso di mancata applicazione delle misure indicate, il Ministero
della salute puo' adottarle direttamente.
Nota all'art. 34:
- Per i decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e 28, vedi note all'art. 27.
Art. 35.
Misure supplementari nella zona di protezione
1. Ferme restando le misure da applicare nella zona di protezione in
conformita' a quanto stabilito dal presente decreto, il Ministero della salute,
in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome
interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69,
puo' disporre ogni misura supplementare ritenuta necessaria e adeguata per
contrastare il virus dell'afta epizootica, tenuto conto delle specifiche
condizioni epidemiologiche, zootecniche, commerciali e sociali esistenti nelle
aree considerate, informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie assicurano l'applicazione delle
misure di cui al comma 1.
Art. 36.
Revoca delle misure nella zona di protezione
1. I veterinari ufficiali comunicano alle regioni o province autonome
l'intenzione di revocare le misure disposte nella zona di protezione quando:
a) sono trascorsi almeno quindici giorni dall'abbattimento e dall'eliminazione
in condizioni di sicurezza di tutti gli animali delle specie sensibili
dall'azienda di cui all'articolo 10, comma 1, nonche' dal completamento delle
operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nella stessa azienda ai sensi
dell'articolo 11; b) e' stata effettuata, con esito negativo, un'indagine in
tutte le aziende situate nella zona di protezione in cui si trovano animali di
specie sensibili.
2. Successivamente alla revoca delle misure specifiche adottate con riguardo
alla zona di protezione, i veterinari ufficiali mantengono quelle di cui agli
articoli 37, 38, 39, 40, 41 e 42 relative alla zona di sorveglianza per almeno
ulteriori quindici giorni, trascorsi i quali anch'esse possono essere revocate
ai sensi dell'articolo 44.
3. L'indagine di cui al comma 1, lettera b), deve comprovare l'assenza di
infezione ed essere eseguita almeno in conformita' alle disposizioni
dell'allegato III, punto 1, comprendendovi le misure di cui al punto 2.3
dell'allegato III, basate sui criteri dell'allegato III, punti 2.1.1 e 2.1.3.
4. La revoca delle misure di cui al comma 1 puo' essere disposta solo previo
assenso scritto della regione o della provincia autonoma che ne da' immediata
comunicazione al Ministero della salute; la presente disposizione, pur se non
espressamente riprodotta nei restanti articoli, si applica altresi' in tutti i
casi che prevedono la revoca di misure da parte dei veterinari ufficiali o dei
servizi veterinari delle aziende sanitarie.
Art. 37.
Misure destinate alle aziende nella zona di sorveglianza
1. Nella zona di sorveglianza, i veterinari ufficiali dispongono
l'applicazione delle medesime misure di cui all'articolo 22, comma 1.
2. Se all'interno della zona di sorveglianza la capacita' di macellazione e'
insufficiente o nulla, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare il
veterinario ufficiale a derogare al divieto di cui all'articolo 22, comma 1,
lettera c), disponendo il trasporto diretto e sotto controllo ufficiale, ai fini
della macellazione, degli animali delle specie sensibili dalle aziende situate
nella zona di sorveglianza ad uno stabilimento di macellazione situato al di
fuori della zona di sorveglianza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le registrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, devono essere state
sottoposte a verifiche ufficiali e la situazione epidemiologica dell'azienda non
deve presentare possibilita' di sospetti di infezione o contaminazione da virus
dell'afta epizootica;
b) tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda sono stati
sottoposti ad un'ispezione da parte del veterinario ufficiale con esito
negativo;
c) il veterinario ufficiale deve attestare l'esecuzione, su un numero
rappresentativo di animali, tenuto conto dei parametri statistici di cui al
punto 2.2 dell'allegato III, di un approfondito esame clinico che ha escluso la
presenza o il sospetto di animali infetti;
d) lo stabilimento di macellazione e' stato preventivamente designato dalla
regione o dalla provincia autonoma e si trova il piu' possibile vicino alla zona
di sorveglianza;
e) le carni ottenute da tali animali devono essere sottoposte al trattamento di
cui all'articolo 39.
Art. 38.
Movimenti di animali di specie sensibili all'interno della zona di sorveglianza
1. All'interno della zona di sorveglianza e' vietato ogni spostamento di
animali delle specie sensibili dalle aziende.
2. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai movimenti di animali che
devono essere, alternativamente:
a) condotti a pascoli situati entro la zona di sorveglianza. Lo spostamento deve
essere effettuato impedendo qualsiasi contatto di tali animali con quelli delle
specie sensibili di altre aziende e non puo' comunque essere effettuato prima di
quindici giorni dall'avvenuta registrazione dell'ultimo focolaio nella zona di
protezione;
b) trasportati, direttamente e sotto controllo ufficiale ai fini della
macellazione, in uno stabilimento di macellazione situato all'interno della
stessa zona;
c) trasportati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, nel rispetto delle
prescrizioni ivi stabilite;
d) trasportati ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettere a) e b), nel rispetto
delle prescrizioni ivi stabilite.
3. La regione o la provincia autonoma puo' autorizzare i movimenti di animali
per i fini di cui:
a) al comma 2, lettera a), solo se il veterinario ufficiale ha attestato, in
base all'esame da lui effettuato su tutti gli animali delle specie sensibili
presenti nell'azienda, e comprensivo di test su campioni prelevati conformemente
al punto 2.2 dell'allegato III, l'inesistenza di animali sospetti di essere
infetti o contaminati;
b) al comma 2, lettera b), solo se il veterinario ufficiale ha attestato
l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 37, comma 2, lettere a) e b), con
risultati favorevoli.
4. I servizi veterinari delle aziende sanitarie rintracciano immediatamente gli
animali delle specie sensibili spediti dalla zona di sorveglianza durante almeno
i ventuno giorni precedenti la data presunta del primo focolaio di infezione
manifestatosi in una azienda situata nella zona di sorveglianza e ne informano
immediatamente la regione o la provincia autonoma e il Ministero della salute;
quest'ultimo trasmette agli altri Stati membri le informazioni pervenutegli in
merito.
5. Le autorizzazioni di cui al comma 3, devono essere immediatamente comunicate
al Ministero della salute a cura della regione o provincia autonoma che le ha
rilasciate.
Art. 39.
Misure applicabili alle carni fresche di animali di specie sensibili provenienti
dalla zona di sorveglianza e ai prodotti ottenuti da tali carni
1. E' vietato immettere sul mercato:
a) carni fresche, carni macinate e preparazioni di carni di animali di specie
sensibili provenienti dalla zona di sorveglianza e di prodotti ottenuti da tali
carni;
b) carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni e prodotti a base di
carni di animali di specie sensibili prodotti in stabilimenti situati nella zona
di sorveglianza.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle carni fresche,
alle carni macinate e alle preparazioni di carni se sono state prodotte in data
anteriore di almeno ventuno giorni a quella presunta del primo focolaio di
infezione manifestatosi in un'azienda situata nella zona di protezione
corrispondente e se, dal momento della produzione, sono state immagazzinate e
trasportate separatamente dalle carni prodotte dopo tale data. Il veterinario
ufficiale provvede ad identificare dette carni, mediante l'apposizione dei
contrassegni che le rendano facilmente distinguibili da quelle che non possono
essere spedite fuori dalla zona di sorveglianza; il contrassegno utilizzabile e'
stabilito in sede comunitaria.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle carni fresche,
alle carni macinate e alle preparazioni di carni prodotte da animali trasportati
allo stabilimento di macellazione nel rispetto delle medesime prescrizioni di
cui all'articolo 37, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), e se dette carni
sono state sottoposte alle misure previste dal comma 4.
4. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle carni fresche,
alle carni macinate e alle preparazioni di carni ottenute in stabilimenti
situati nella zona di sorveglianza se:
a) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
b) nello stabilimento vengono trasformate unicamente carni fresche, carni
macinate o le preparazioni di carni di cui al comma 3, e sottoposte alle
prescrizioni aggiuntive di cui alla parte B dell'allegato VIII, ovvero che sono
ottenute da animali allevati e macellati al di fuori della zona di sorveglianza
o da animali trasportati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 24,
comma 2, lettera b);
c) tutte le carni fresche, le carni macinate e le preparazioni di carni
riportano la bollatura sanitaria o la marchiatura di identificazione previste
dal regolamento (CE) n. 853 del 2004;
d) durante l'intero processo di produzione tutte le carni fresche, le carni
macinate o le preparazioni di carni sono state chiaramente identificate,
trasportate e immagazzinate in modo distinto dalle carni fresche, dalle carni
macinate e dalle preparazioni di carni non ammissibili alla spedizione al di
fuori della zona di protezione ai sensi del presente decreto.
5. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica ai prodotti a base
di carne ottenuti con carni fresche provenienti da animali di specie sensibili
originari della zona di sorveglianza che recano il bollo sanitario di cui al
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, e che sono trasportati, sotto
controllo ufficiale, ad uno stabilimento designato dalla regione o provincia
autonoma per essere sottoposti a un trattamento in conformita' del punto 1 della
parte A dell'allegato VII.
6. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica ai prodotti a base
di carne provenienti da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza e che
sono conformi alle disposizioni di cui al comma 5 o sono ottenuti da carni
conformi alle prescrizioni di cui al comma 4.
7. Il veterinario ufficiale certifica il rispetto delle prescrizioni di cui ai
commi 4 e 6, quando le carni fresche, le carni macinate e le preparazioni di
carni sono destinate agli scambi intracomunitari ed effettua costanti verifiche
sulla conformita' di detti prodotti alle prescrizioni stabilite. Le regioni e le
province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali,
verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari
delle aziende sanitarie e dai veterinari ufficiali e, ai fini degli scambi
intracomunitari, forniscono preventivamente al Ministero della salute un elenco
degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini della predetta certificazione,
nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute comunica agli
altri Stati membri e alla Commissione europea l'elenco di tali stabilimenti e
gli eventuali aggiornamenti. Quando i prodotti in questione, giungono in Italia
da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono
verificare, anche su indicazione degli Uffici veterinari per gli adempimenti
comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza
della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza
rispetto alle prescrizioni di cui ai commi 5 e 7, applicando, in caso di non
conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio n. 28, e
successive modificazioni.
8. Nel caso di deroghe al divieto di cui al comma 1, disposte in sede
comunitaria, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzarne l'applicazione
sul proprio territorio adottando appositi provvedimenti a condizione che siano
rispettate tutte le prescrizioni specifiche eventualmente stabilite dagli stessi
organi comunitari, con riguardo, in particolare, alla bollatura sanitaria delle
carni ottenute da animali delle specie sensibili originari da zone di
sorveglianza mantenute per piu' di trenta giorni; tali provvedimenti sono
immediatamente comunicati al Ministero della salute a cura della regione o della
provincia autonoma interessata.
Note all'art. 39:
- Per il regolamento (CE) n. 853 del 2004, vedi note all'art. 25.
- Per il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, vedi note all'art. 25.
- Per i decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e 28, vedi note all'art. 25.
Art. 40.
Misure applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari di animali di specie
sensibili prodotti nella zona di sorveglianza
1. E' vietato immettere sul mercato:
a) latte proveniente da animali di specie sensibili originari della zona di
sorveglianza e di prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte;
b) latte e prodotti lattiero-caseari di animali di specie sensibili prodotti
nella zona di sorveglianza.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica al latte di animali
di specie sensibili originari della zona di sorveglianza e ai prodotti
lattiero-caseari derivati da tale latte, se sono stati prodotti almeno ventuno
giorni prima della data presunta del primo focolaio di infezione manifestatosi
in una azienda situata nella zona di protezione corrispondente e se dal momento
della produzione sono stati immagazzinati e trasportati separatamente dal latte
e dai prodotti lattiero-caseari prodotti dopo tale data.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica al latte proveniente
da animali di specie sensibili originari della zona di sorveglianza e ai
prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte se sono stati sottoposti ad uno
dei trattamenti di cui alle parti A o B dell'allegato IX, a seconda dell'uso cui
sono destinati. Il trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 4, in stabilimenti situati all'interno della zona
di sorveglianza o, se nella zona di sorveglianza non vi sono stabilimenti,
presso stabilimenti designati dalla regione o dalla provincia autonoma, situati
all'esterno della zona di protezione e di sorveglianza.
4. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica al latte e ai
prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti di cui al comma 3 se:
a) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
b) tutto il latte utilizzato nello stabilimento e' conforme al disposto del
comma 3 o e' stato ottenuto da animali esterni alla zona di sorveglianza e di
protezione;
c) nel corso di tutto il processo produttivo il latte e' stato chiaramente
identificato, trasportato ed immagazzinato separatamente dal latte e dai
prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori della zona di
sorveglianza;
d) il trasporto di latte crudo da aziende situate al di fuori della zona di
protezione e di sorveglianza verso gli stabilimenti e' stato effettuato con
veicoli che sono stati puliti e disinfettati precedentemente alle operazioni di
trasporto e che in seguito non hanno avuto contatti con aziende della zona di
protezione e di sorveglianza in cui sono tenuti animali di specie sensibili.
5. Negli stabilimenti di cui al comma 3, il veterinario ufficiale deve
certificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4, quando il latte e'
destinato agli scambi intracomunitari ed effettuare costanti verifiche sulla
conformita' di esso alle prescrizioni stabilite. Le regioni e le province
autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche
sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende
sanitarie e dai veterinari ufficiali e comunicano al Ministero della salute un
elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini della predetta
certificazione nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute
comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea tale elenco e gli
eventuali aggiornamenti. Quando il latte giunge in Italia da altri Stati membri,
i servizi veterinari delle aziende sanitarie verificano, anche su indicazione
degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria
di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle prescrizioni di cui al
comma 6, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.
6. Il trasporto di latte crudo da aziende situate nella zona di sorveglianza a
stabilimenti situati al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza e la
trasformazione di detto latte devono essere effettuati nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
a) la trasformazione negli stabilimenti situati al di fuori delle zone di
protezione e di sorveglianza di latte crudo proveniente da animali di specie
sensibili tenuti all'interno della zona di sorveglianza deve essere autorizzata
dalla regione o dalla provincia autonoma che deve altresi' prestabilire
l'itinerario per il trasporto verso lo stabilimento da essa stessa individuato
ed emanare ogni altra opportuna istruzione;
b) il trasporto deve essere effettuato con veicoli che sono stati puliti e
disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto, costruiti e mantenuti
in modo da evitare perdite di latte durante il trasporto e attrezzati in modo da
evitare una dispersione del virus afoso nell'aria o per qualsiasi altra via
durante le operazioni di carico e scarico del latte;
c) prima di lasciare l'azienda in cui e' stato raccolto il latte di animali di
specie sensibili i tubi di raccordo, i pneumatici, i passaruote, le parti
inferiori del veicolo e ogni versamento di latte devono essere puliti e
disinfettati e il veicolo, dopo l'ultima disinfezione e prima di lasciare la
zona di controllo, non deve avere contatti successivi con aziende situate nelle
zone di protezione e di sorveglianza in cui sono presenti animali di specie
sensibili;
d) i mezzi di trasporto devono essere utilizzati nell'ambito dell'area
geografica o amministrativa cui sono stati preventivamente assegnati a cura dei
servizi veterinari delle aziende sanitarie ed essere appositamente
contrassegnati; il loro spostamento verso un'altra area puo' avvenire solo
previa pulizia e disinfezione effettuate sotto controllo ufficiale.
7. E' vietato raccogliere e trasportare campioni di latte crudo di animali di
specie sensibili da aziende situate nella zona di sorveglianza verso laboratori
diversi da quelli autorizzati dal Ministero della salute nonche' procedere, in
detti laboratori, alla trasformazione del latte. Il campionamento ed il
trasporto dei campioni di latte devono essere svolti sotto controllo ufficiale.
Nota all'art. 40:
- Per i decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e 28, vedi note all'art. 25.
Art. 41.
Trasporto, distribuzione e spargimento di stallatico e letame di animali di
specie sensibili prodotti nella zona di sorveglianza
1. All'interno e all'esterno della zona di sorveglianza, e' vietato il
trasporto ed ogni forma di scambio, di immissione sul mercato e di spandimento
di stallatico e di letame proveniente da aziende ed altre installazioni, quali
quelle di cui all'articolo 16, situate nella medesima zona e in cui sono
presenti animali delle specie sensibili.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, in casi eccezionali, la regione o la
provincia autonoma puo' autorizzare, sentito il Centro di cui all'articolo 69,
mediante mezzi di trasporto accuratamente puliti e disinfettati prima e dopo
l'uso, il trasporto di stallatico o letame da utilizzare in aree da essa
prestabilite all'interno della zona di sorveglianza, a sufficiente distanza
dalle aziende in cui si trovano animali delle specie sensibili, solo se e'
rispettata una delle seguenti condizioni:
a) il veterinario ufficiale attesta l'esecuzione di un esame su tutti gli
animali delle specie sensibili presenti nell'azienda il cui esito ha escluso la
presenza di animali sospetti di essere infettati dal virus dell'afta epizootica
e se lo stallatico o il letame e' sparso a livello del suolo, in modo da evitare
una diffusione del virus afoso nell'aria e, se il terreno viene immediatamente
arato, in modo da incorporarvi lo stallatico o il letame;
b) il veterinario ufficiale attesta l'esecuzione di un esame clinico di tutti
gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda con esito negativo e se
lo stallatico e' interrato;
c) lo stallatico e' assoggettato alle medesime disposizioni di cui all'articolo
29, comma 2, lettera a).
3. I provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente comunicati al
Ministero della salute a cura della regione o della provincia autonoma
interessata.
Art. 42.
Misure applicabili ad altri prodotti di origine animale prodotti nella zona di
sorveglianza
1. L'immissione sul mercato dei prodotti di origine animale diversi da
quelli di cui agli articoli 39, 40 e 41, e' assoggettata alle misure stabilite
agli articoli 28, 30, 31 e 32.
Art. 43.
Misure supplementari applicate nella zona di sorveglianza
1. Ferme restando le misure di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e 42, il
Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e
delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta
di cui all'articolo 69, puo' disporre ogni misura supplementare ritenuta
necessaria per meglio contrastare il virus dell'afta epizootica, tenuto conto
delle specifiche condizioni epidemiologiche, zootecniche, commerciali e sociali
esistenti nelle aree considerate; nel caso di misure specifiche per limitare il
movimento di equidi, si tiene conto di quelle previste all'allegato VI.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie assicurano l'applicazione delle
misure di cui al comma 1.
Art. 44.
Revoca delle misure nella zona di sorveglianza
1. L'autorita' sanitaria territorialmente competente revoca le misure
disposte nella zona di sorveglianza solo se:
a) sono trascorsi almeno trenta giorni dall'abbattimento e dall'eliminazione in
condizioni di sicurezza di tutti gli animali delle specie sensibili dall'azienda
di cui all'articolo 10, comma 1, nonche' dal completamento delle operazioni
preliminari di pulizia e disinfezione nella stessa azienda ai sensi
dell'articolo 11;
b) nella zona di protezione sono state soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 36, comma 1, lettere a) e b);
c) e' stata effettuata, con esito negativo, un'indagine.
2. L'indagine di cui al comma 1, lettera c), deve comprovare l'assenza di
infezione nella zona di sorveglianza ed essere eseguita in conformita' alle
disposizioni dell'allegato III, punto 1, comprendendovi le misure di cui al
punto 2.4 all'allegato III, basate sui criteri di cui all'allegato III, punto
2.1.
Art. 45.
Regionalizzazione
1. Fatte salve le misure di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
28, e successive modificazioni, in particolare quelle cautelari di salvaguardia,
se nonostante le misure adottate ai sensi del presente decreto vi e' la
possibilita' di una diffusione del virus dell'afta epizootica e l'epizoozia
assume carattere estensivo, o se e' stata disposta la vaccinazione d'emergenza,
il Ministero della salute:
a) sentiti i Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome
interessate, dispone, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui
all'articolo 69, la regionalizzazione del territorio nazionale, distinguendo la
zona o le zone soggette a restrizioni e quelle indenni dalla malattia;
b) notifica alla Commissione europea i dati relativi alle misure applicate nella
zona soggetta a restrizioni ai fini del loro esame ed approvazione, apportandovi
le eventuali modifiche da essa richieste.
2. Fermo restando l'obbligo di provvedere in conformita' al comma 1, lettera a),
il Ministero della salute adotta altresi' ogni ulteriore provvedimento per
conformarsi a quanto eventualmente disposto in sede comunitaria con riguardo
alla regionalizzazione e alle misure applicabili nelle zone soggette a
restrizioni e ne verifica la corretta applicazione da parte delle regioni e
delle province autonome.
3. Per consentire l'individuazione della zona da sottoporre a restrizioni, il
Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69 e il gruppo di esperti di cui
all'articolo 75, forniscono al Ministero della salute un'approfondita
valutazione congiunta della situazione epidemiologica, con particolare riguardo
al probabile momento e luogo di introduzione del virus dell'afta epizootica,
alla sua possibile diffusione e al periodo di tempo richiesto per la sua
eradicazione.
4. Nella delimitazione della zona soggetta a restrizioni, il Ministero della
salute tiene conto dei confini amministrativi e delle barriere geografiche.
Sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica di cui all'articolo 13, il
Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui
all'articolo 69 puo' ridurre la zona soggetta a restrizioni ad un'area di
dimensioni non inferiori ad una provincia e, se necessario, alle province
circostanti; in caso di propagazione del virus dell'afta epizootica, il
Ministero della salute dispone l'ampliamento della zona soggetta a restrizioni,
includendovi ulteriori regioni o province.
Nota all'art. 45:
- Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note all'art. 25.
Art. 46.
Misure applicate in una zona soggetta a restrizioni
1. Nel caso di regionalizzazione, i servizi veterinari delle aziende
sanitarie dispongono e verificano l'applicazione delle seguenti misure:
a) all'interno della zona sottoposta a restrizioni, il controllo del trasporto e
dei movimenti di animali delle specie sensibili, dei prodotti di origine
animale, delle merci e dei mezzi di trasporto considerati potenziali vettori del
virus aftoso;
b) l'individuazione e il contrassegno, in conformita' alla normativa
comunitaria, delle carni fresche e del latte crudo nonche' delle scorte di altri
prodotti non ammissibili alla spedizione al di fuori della zona soggetta a
restrizioni;
c) l'obbligo di certificazione specifica degli animali di specie sensibili e dei
prodotti derivati da tali animali nonche' la bollatura sanitaria, in conformita'
alla normativa comunitaria, dei prodotti per il consumo umano destinati alla
spedizione fuori dalla zona soggetta a restrizioni e per i quali e' consentita
detta spedizione.
2. Nel caso di regionalizzazione, oltre alle misure di cui al comma 1, i servizi
veterinari delle aziende sanitarie devono individuare:
a) i movimenti degli animali di specie sensibili spediti dalla zona soggetta a
restrizioni verso altri Stati membri nel periodo compreso tra la data presunta
di introduzione del virus dell'afta epizootica e la data di applicazione della
regionalizzazione; tali animali devono essere isolati sotto controllo
veterinario fino all'avvenuta esclusione ufficiale della presenza di una
possibile infezione o contaminazione;
b) le carni fresche, il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo ottenuti
da animali di specie sensibili prodotti nella zona soggetta a restrizioni tra la
data presunta di introduzione del virus dell'afta epizootica e la data di
applicazione della regionalizzazione. Le carni fresche devono essere sottoposte
a trattamento, sotto controllo ufficiale, ai sensi del punto 1 nella parte A
dell'allegato VII e il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo devono
essere sottoposti a trattamento, sotto controllo ufficiale, ai sensi della parte
A o B dell'allegato IX a seconda del loro utilizzo o tenuti presso il luogo in
cui sono stati reperiti fino all'avvenuta esclusione ufficiale della presenza di
una possibile contaminazione da virus dell'afta epizootica.
3. I servizi veterinari delle aziende sanitarie provvedono all'individuazione
degli animali e dei prodotti di cui al comma 2, inviati in Italia in provenienza
da zone di altri Stati membri soggette a restrizioni, avvalendosi della
collaborazione degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al
decreto legislativo n. 27 del 1993, adottando su detti animali e prodotti le
medesime misure di cui allo stesso comma 2. I servizi veterinari delle aziende
sanitarie comunicano immediatamente alla regione o alla provincia autonoma e al
Ministero della salute i risultati delle indagini effettuate e i provvedimenti
adottati sugli animali e i prodotti ai sensi del presente comma e del comma 2.
4. Il Ministero della salute adotta i provvedimenti, necessari a conformarsi
alle misure specifiche eventualmente disposte in sede comunitaria, ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117,
relativi, in particolare, alla bollatura sanitaria di prodotti derivati da
animali di specie sensibili originari della zona soggetta a restrizioni e non
destinati ad essere immessi sul mercato al di fuori di detta zona e ne verifica
la corretta applicazione da parte delle regioni e delle province autonome.
Note all'art. 46:
- Per il decreto legislativo n. 27 del 1993, vedi note all'art. 25.
- L'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 cosi' recita:
«4. Le deroghe di cui al presente articolo sono adottate con provvedimento del
Ministero della salute, d'intesa con la regione o le regioni interessate, nel
rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II e III, numero 1, nonche' ad
ogni altra specifica disposizione, anche modificativa, adottata in sede
comunitaria.».
Art. 47.
Identificazione degli animali di specie sensibili
1. Fermo restando il rispetto della normativa sull'identificazione di
animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suidi, in caso di
insorgenza sul territorio nazionale di un focolaio di afta epizootica, i servizi
veterinari delle aziende sanitarie e i veterinari ufficiali consentono l'uscita
degli animali delle specie sensibili dall'azienda in cui si trovano solo dopo
aver accertato che gli stessi sono stati identificati mediante l'apposito
contrassegno supplementare individuato dal Ministero della salute, anche tramite
il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, nell'ambito del Piano
nazionale di emergenza di cui all'allegato XVII o con successivi provvedimenti,
e nel rispetto delle modalita' stabilite dallo stesso Ministero; il contrassegno
deve essere permanente e indelebile e permettere una rapida localizzazione dei
movimenti degli animali e la loro azienda di origine o qualsiasi altra azienda
da cui provengono.
2. Nei casi di cui agli articoli 15, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, il
Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e
delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta
di cui all'articolo 69, puo', in circostanze specifiche e tenuto conto della
situazione sanitaria, autorizzare modalita' diverse da quelle di cui al comma 1,
che consentono la localizzazione rapida dei movimenti degli animali e della loro
azienda di origine o di qualsiasi altra azienda da cui provengono.
3. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea le modalita' per
l'identificazione degli animali o la determinazione dell'azienda di origine,
adottate ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Nel caso di ricorso alle vaccinazioni di cui agli articoli 52 e 53, il
Ministero della salute assicura l'adeguamento delle misure nazionali adottate in
conformita' ai commi 1 e 2 alle eventuali diverse disposizioni adottate in sede
comunitaria.
Art. 48.
Controllo dei movimenti degli animali in caso di focolaio di afta epizootica
1. In caso di focolaio di afta epizootica e al fine di assicurare il
controllo dei movimenti degli animali delle specie sensibili, nella zona
soggetta a restrizione ai sensi dell'articolo 45, su richiesta dei servizi
veterinari delle aziende sanitarie:
a) i proprietari devono fornire ogni utile informazione relativa agli animali
delle specie sensibili entrati o usciti dalla propria azienda, o almeno i dati
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
b) le persone addette al trasporto o alla commercializzazione di animali di
specie sensibili devono fornire ogni utile informazione relativa ai movimenti
degli animali da essi trasportati o commercializzati, o almeno i dati di cui
agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 196.
2. Il Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione
e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di
lotta di cui all'articolo 69, puo' limitare l'applicazione di talune o di tutte
le misure di cui al comma 1, ad una parte della zona soggetta a restrizione.
Note all'art. 48:
- Gli articoli 12, 10, comma 2, e 11, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 22 maggio 1999, cosi' recitano:
«Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita', le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unita' sanitarie locali e'
istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti
legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno
le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle
aziende unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle
province autonome e al Ministero della sanita'; il Ministero per le politiche
agricole e' interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca
dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza.
2. In relazione a ciascun animale della specie bovina sono indicati:
a) il codice di identificazione;
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di animale importato da
un Paese terzo, il numero di identificazione attribuito conformemente alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996,
n. 317, e successive modifiche, nonche' il numero di identificazione di origine;
f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita;
g) i movimenti di ciascun animale a partire dall'azienda di nascita e, per gli
animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di importazione;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale e' stato
custodito e le date di ciascun movimento.
3. In relazione agli animali della specie suina sono indicati:
a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine o dell'allevamento
d'origine, nonche' il numero del certificato sanitario, quando prescritto;
b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o dell'ultimo allevamento e,
per gli animali importati da Paesi terzi, dell'azienda di importazione.
4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
a) il numero di identificazione che deve contenere, oltre la sigla IT che
individua lo Stato italiano, un codice che non superi i dodici caratteri;
b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della persona fisica o giuridica
responsabile.
4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente agli animali della
specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000.
5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in modo tale da fornire a
chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
seguenti informazioni:
a) il numero di identificazione degli animali della specie bovina presenti in
una azienda o, in caso di animali della specie suina, le informazioni di cui al
comma 3, lettera a);
b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della specie bovina a partire
dall'azienda di nascita o, per gli animali importati da paesi terzi,
dall'azienda di importazione; per gli animali della specie suina le informazioni
di cui al comma 3, lettera b).
5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente agli animali
della specie suina, sono fornite:
a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre
2001;
b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre
2002.
6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate nella banca dati per almeno
i tre anni successivi al decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi
all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso di animali della
specie suina.
6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie suina, la
registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il
numero dei suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o
dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda o
dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo.».
«Art. 10 - 1. (Omissis).
2. Il trasportatore deve:
a) tenere e conservare per almeno tre anni, per ciascun veicolo utilizzato per
il trasporto degli animali, un registro contenente le seguenti informazioni:
1) luogo, data, nome, o ragione sociale, delle aziende o dei centri di raccolta
dai quali gli animali sono stati prelevati e relativo indirizzo;
2) luogo e data della consegna degli animali e nome, o ragione sociale, e
indirizzo dei destinatari di essi;
3) specie e numero degli animali trasportati;
4) data e luogo delle operazioni di disinfezione;
5) dati relativi alla certificazione sanitaria di accompagnamento degli animali;
b) provvedere affinche' tra la partenza dall'azienda o dal centro di raccolta
d'origine e l'arrivo al luogo di destinazione, gli animali non entrino in
contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore.
«Art. 11. - 1. (Omissis).
2. Il commerciante deve:
a) - b) (omissis);
c) iscrivere in un registro, o su supporto informatico, in base ai certificati
sanitari di accompagnamento degli animali oppure ai numeri o marchi di
identificazione degli stessi, conservandone i dati per almeno tre anni:».
Art. 49.
Uso, fabbricazione, vendita e controllo dei vaccini
1. E' vietato l'uso di vaccini anti-aftosi e la somministrazione di sieri
iper-immuni contro l'afta; in deroga al divieto, l'uso e la somministrazione dei
citati prodotti e' consentita solo su espressa disposizione adottata dal
Ministero della salute nei casi stabiliti dal presente decreto e nel rispetto
delle prescrizioni dallo stesso fissate.
2. Ferma restando l'applicazione delle vigenti modalita' di controllo, il
Ministero della salute puo' adottare misure di controllo ulteriori:
a) per la produzione, il deposito, la fornitura, la distribuzione e la vendita
dei vaccini anti-aftosi sul territorio nazionale;
b) per la commercializzazione sul territorio nazionale di vaccini anti-aftosi .
3. L'uso di vaccini anti-aftosi per scopi diversi dall'induzione dell'immunita'
attiva negli animali di specie sensibili, in particolare per le ricerche di
laboratorio, le ricerche scientifiche o i test di vaccini e' soggetto ad
autorizzazione del Ministero della salute che ne stabilisce le relative
condizioni e ne fissa, altresi', le condizioni di bio-sicurezza e le misure di
controllo.
4. Le attivita' di controllo di cui al presente articolo, sono assicurate in via
ordinaria dai servizi veterinari delle aziende sanitarie.
Art. 50.
Vaccinazione d'emergenza
1. La vaccinazione d'emergenza e' disposta con provvedimento del Ministero
della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69,
se ricorre una delle seguenti condizioni:
a) vi e' stata la conferma di uno o piu' focolai di afta epizootica sul
territorio nazionale e vi e' la minaccia di diffusione della malattia;
b) il territorio nazionale, o parte di esso, e' a rischio a causa della
posizione geografica dei focolai di afta epizootica notificati da un altro Stato
membro o delle condizioni meteorologiche ivi prevalenti;
c) il territorio nazionale, o parte di esso, e' a rischio a causa di contatti
epidemiologicamente significativi tra aziende nazionali e aziende che detengono
animali di specie sensibili in uno Stato membro in cui sono presenti focolai di
afta epizootica;
d) il territorio nazionale, o parte di esso, e' a rischio a causa della
posizione geografica o delle condizioni meteorologiche prevalenti in un paese
terzo limitrofo in cui sono presenti focolai di afta epizootica.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministero della salute tiene conto delle
misure di cui all'articolo 15 e dei criteri di cui all'allegato X.
3. Prima di adottare il provvedimento di cui al comma 1, il Ministero della
salute chiede l'approvazione in sede comunitaria da parte del Comitato
permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
4. In deroga al comma 3, il Ministero della salute puo' adottare il
provvedimento di cui al comma 1, e disporre l'immediata applicazione della
vaccinazione d'emergenza in conformita' al presente decreto, notificando
preliminarmente la sua decisione alla Commissione europea unitamente ai dati di
cui all'articolo 51.
5. Oltre ai casi di cui al comma 1, la vaccinazione di emergenza e' disposta con
provvedimento del Ministero della salute, anche su richiesta della Commissione
europea.
6. Il Ministero della salute assicura in ogni caso l'applicazione delle misure
riguardanti la vaccinazione d'emergenza adottate in sede comunitaria, modifica,
se necessario, il contenuto del provvedimento di cui al comma 1 per tenerne
conto, e verifica l'attuazione delle misure riguardanti la vaccinazione
d'emergenza da parte delle regioni e delle province autonome.
Art. 51.
Condizioni per la vaccinazione d'emergenza
1. Il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, indica almeno:
a) la delimitazione, ai sensi dell'articolo 45, della zona geografica in cui si
effettua la vaccinazione d'emergenza;
b) le specie e l'eta' degli animali da vaccinare;
c) la durata della campagna di vaccinazione;
d) il divieto di spostamento degli animali vaccinati e di quelli non vaccinati
delle specie sensibili, nonche' dei prodotti da essi derivati;
e) le modalita' d'identificazione supplementare e permanente, ai sensi
dell'articolo 47, comma 3, nonche' quelle di specifica registrazione degli
animali vaccinati ;
f) ogni altro aspetto ritenuto necessario per fronteggiare la situazione di
emergenza.
2. La vaccinazione d'emergenza e' effettuata applicando le disposizioni
dell'articolo 52, indipendentemente dal fatto che gli animali restino in vita, o
vengano macellati, ovvero siano successivamente abbattuti ed eliminati.
3. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome concordano ed
attuano un programma d'informazione al pubblico sulla sicurezza della carne, del
latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti dagli animali vaccinati che
sono destinati al consumo umano.
Art. 52.
Vaccinazione profilattica
1. La vaccinazione profilattica e' disposta con provvedimento del Ministero
della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69
che, contestualmente, stabilisce almeno:
a) la regionalizzazione della zona di vaccinazione in conformita' alle
disposizioni dell'articolo 45, effettuandola, se necessario, in collaborazione
con gli Stati membri limitrofi;
b) la sua rapida esecuzione, in conformita' con le norme e i principi di igiene
e bio-sicurezza in modo da evitare la propagazione del virus dell'afta
epizootica;
c) la verifica, da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie e dei
veterinari ufficiali, dell'avvenuta attuazione delle misure applicabili nella
zona di vaccinazione e del mantenimento di quelle stabilite agli articoli 45,
46, 47 e 48.
2. Ferme restando le verifiche da attuare a seguito delle disposizioni adottate
ai sensi del comma 1, i servizi veterinari delle aziende sanitarie, se la zona
di vaccinazione include totalmente o parzialmente la zona di protezione o di
sorveglianza:
a) mantengono le misure stabilite dal presente decreto per la zona di protezione
o di sorveglianza nella parte della zona interessata dalla vaccinazione fino
all'avvenuta revoca delle prime ai sensi degli articoli 36 o 44;
b) applicano, per la zona di vaccinazione, le disposizioni degli articoli 54,
55, 56, 57 e 58 successivamente alla revoca delle restrizioni relative alla zona
di protezione e di sorveglianza.
3. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, intorno alla
zona di vaccinazione, i servizi veterinari delle aziende sanitarie delimitano,
inoltre, una zona di sorveglianza, come definita dall'Ufficio internazionale
delle epizoozie, di profondita' non inferiore a 10 km calcolata dal perimetro
della medesima zona di vaccinazione. In tale zona di sorveglianza, i servizi
veterinari delle aziende sanitarie:
a) dispongono il divieto di vaccinazione;
b) intensificano la sorveglianza;
c) sottopongono a controlli i movimenti degli animali delle specie sensibili.
4. E' mantenuta operativa la zona di sorveglianza di cui al comma 3, fino
all'avvenuto ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta
epizootica e da infezione da afta epizootica ai sensi dell'articolo 61.
Art. 53.
Vaccinazione soppressiva
1. La vaccinazione soppressiva e' disposta con provvedimento del Ministero
della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province
autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui
all'articolo 69, che adotta, contestualmente, ogni necessaria misura di
controllo, includendovi almeno quelle dell'articolo 21. Il Ministero della
salute notifica alla Commissione europea il proprio provvedimento e le misure di
controllo adottate.
2. La vaccinazione soppressiva e' effettuata esclusivamente:
a) all'interno di una zona di protezione;
b) in aziende preventivamente identificate e nelle quali devono essere applicate
le misure di cui all'articolo 10, comma 1, ed in particolare quelle indicate
alla lettera a) dello stesso articolo 10.
Tuttavia, per ragioni logistiche, in deroga all'articolo 10, comma 1, lettera
a), i servizi veterinari delle aziende sanitarie possono ritardare
l'abbattimento degli animali in tali aziende per il tempo necessario ad
assicurare il rispetto del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, e
successive modificazioni, e delle prescrizioni dell'articolo 10, comma 1,
lettera c).
3. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie attivita'
istituzionali, dispongono l'applicazione, da parte dei servizi veterinari delle
aziende sanitarie, delle misure del presente articolo, di quelle di cui agli
articoli 50, 51 e 52, nonche' di ogni altra misura disposta dal Ministero della
salute e ne verificano l'esecuzione.
Nota all'art. 53:
- Per il decreto legislativo 1° settmbre 1998, n. 333, vedi note all'art. 2.
Art. 54.
Misure applicabili nella zona di vaccinazione nel periodo compreso tra l'inizio
della vaccinazione d'emergenza e almeno 30 giorni dopo il suo completamento
1. Nel periodo compreso tra l'inizio della vaccinazione d'emergenza e almeno
trenta giorni dopo il suo completamento, cosiddetta «fase 1», nella zona di
vaccinazione, su proposta del servizio veterinario, l'autorita' sanitaria locale
competente:
a) dispone il divieto dei movimenti di animali vivi delle specie sensibili tra
aziende all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione. In deroga al
divieto, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare, previa ispezione
clinica degli animali in questione e degli allevamenti d'origine o di
spedizione, effettuata da veterinari ufficiali, il trasporto diretto di animali
vivi delle specie sensibili, ai fini della loro immediata macellazione, in un
stabilimento di macellazione da essa designato, situato nella zona di
vaccinazione o, in casi eccezionali, in prossimita' della medesima;
b) con riguardo alle carni fresche di animali vaccinati, macellati durante il
periodo compreso tra l'inizio della vaccinazione d'emergenza e almeno trenta
giorni dopo il suo completamento, dispone e il veterinario ufficiale verifica:
1) l'obbligo di bollatura, in conformita' a quanto stabilito dal decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 117;
2) l'obbligo di immagazzinamento e di trasporto separati rispetto alle carni
sprovviste del bollo di cui al numero 1), nonche' quello di successivo trasporto
in recipienti ermeticamente chiusi verso uno stabilimento designato dalla
regione o dalla provincia autonoma ai fini del trattamento in conformita' del
punto 1 nella parte A dell'allegato VII;
c) con riguardo al latte e ai prodotti lattiero-caseari ottenuti da animali
vaccinati, ne dispongono l'immissione sul mercato all'interno o all'esterno
della zona di vaccinazione solo se, in funzione dell'utilizzo finale sia per il
consumo umano che non, essi sono stati sottoposti almeno ad uno dei trattamenti
previsti all'allegato IX, parti A e B. Il trattamento deve essere effettuato nel
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, presso stabilimenti situati nella
zona di vaccinazione o, qualora non vi sono stabilimenti in tale zona, presso
stabilimenti situati al di fuori della zona di vaccinazione verso i quali il
latte crudo deve essere trasportato nel rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 4.
2. Per i fini di cui alla lettera c) del comma 1:
a) lo stabilimento deve operare sotto controllo ufficiale permanente;
b) tutto il latte utilizzato nello stabilimento deve essere conforme a quanto
disposto alla lettera c) del comma 1, oppure il latte crudo deve provenire da
animali esterni alla zona di vaccinazione;
c) durante l'intero processo di produzione il latte deve essere chiaramente
identificato ed essere trasportato ed immagazzinato separatamente dal latte
crudo e dai prodotti lattiero-caseari derivati dal latte crudo non destinati ad
essere spediti fuori della zona di vaccinazione;
d) il trasporto di latte crudo da aziende situate al di fuori della zona di
vaccinazione verso gli stabilimenti deve essere effettuato in veicoli che sono
stati puliti e disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto e che
in seguito non hanno avuto contatti con aziende della zona soggetta a
restrizioni in cui sono tenuti animali di specie sensibili.
3. Il veterinario ufficiale certifica il rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 1, lettera b), le carni fresche sono destinate agli scambi intracomunitari.
Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita'
istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi
veterinari delle aziende sanitarie e, ai fini degli scambi intracomunitari,
forniscono preventivamente al Ministero della salute un elenco degli
stabilimenti presso i quali e' stato certificato il rispetto delle predette
prescrizioni nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute
comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea l'elenco di tali
stabilimenti e gli eventuali aggiornamenti. Quando le carni fresche giungono in
Italia in provenienza da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende
sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli Uffici veterinari per
gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27,
la presenza della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua
completezza rispetto alle citate prescrizioni per esse stabilite, applicando, in
caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio
n. 28, e successive modificazioni.
4. Il trasporto di latte crudo da aziende situate all'interno della zona di
vaccinazione verso stabilimenti situati al di fuori di detta zona e la
trasformazione di detto latte devono essere effettuati nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
a) la trasformazione negli stabilimenti situati al di fuori della zona di
vaccinazione di latte crudo prodotto da animali di specie sensibili tenuti
all'interno della zona di vaccinazione deve essere autorizzata dalla regione o
provincia autonoma che deve altresi' prestabilire l'itinerario per il trasporto
verso lo stabilimento, individuare espressamente lo stabilimento ed emanare ogni
altra opportuna istruzione;
b) il trasporto deve essere effettuato con veicoli che sono stati puliti e
disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto, costruiti e mantenuti
in modo da evitare perdite di latte durante il trasporto e attrezzati in modo da
evitare dispersioni sotto forma di aerosol durante le operazioni di carico e
scarico del latte;
c) prima di lasciare l'azienda in cui e' stato raccolto il latte di animali di
specie sensibili, i tubi di raccordo, i pneumatici, i passaruote, le parti
inferiori del veicolo e ogni versamento di latte devono essere puliti e
disinfettati e il veicolo, dopo l'ultima disinfezione e prima di lasciare la
zona di vaccinazione, non deve avere contatti successivi con aziende situate
nelle zone di vaccinazione in cui sono presenti animali di specie sensibili;
d) i mezzi di trasporto devono essere utilizzati nell'ambito dell'area
geografica o amministrativa cui sono stati preventivamente assegnati a cura dei
servizi veterinari delle aziende sanitarie ed essere appositamente
contrassegnati; il loro spostamento verso un'altra area puo' avvenire solo
previa pulizia e disinfezione effettuate sotto controllo ufficiale.
5. Durante la fase 1:
a) sono vietati la raccolta e il trasporto di campioni di latte crudo di animali
di specie sensibili da aziende situate nella zona di vaccinazione a laboratori
diversi da quelli autorizzati dal Ministero della salute per la diagnosi
dell'afta epizootica nonche' la trasformazione del latte in detti laboratori;
b) e' vietata la raccolta di ovuli e embrioni da animali donatori;
c) su proposta del servizio veterinario, l'autorita' sanitaria locale competente
dispone la sospensione della raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale
da animali donatori delle specie sensibili tenuti in centri di raccolta dello
sperma situati all'interno della zona di vaccinazione. In deroga al divieto, la
regione o la provincia autonoma puo' autorizzare, la raccolta di sperma per la
produzione di sperma congelato presso centri di raccolta all'interno della zona
di vaccinazione, se sono rispettate congiuntamente le seguenti prescrizioni:
1) lo sperma raccolto nella zona di vaccinazione durante il periodo compreso tra
l'inizio della vaccinazione d'emergenza e almeno trenta giorni dopo il suo
completamento, e' stato immagazzinato separatamente per almeno trenta giorni;
2) precedentemente alla spedizione dello sperma l'animale donatore non e' stato
vaccinato e sono state applicate le condizioni di cui all'articolo 28, comma 3,
lettere b) e c), ovvero se, in alternativa, sussistono congiuntamente le
seguenti condizioni:
2.1) gli animali donatori sono stati sottoposti con esito negativo ad un test
per la ricerca di anticorpi del virus dell'afta epizootica prima della
vaccinazione;
2.2) e' stato effettuato, con esito negativo, ad un test per l'individuazione
del virus o del genoma virale o ad un test approvato per la ricerca di anticorpi
delle proteine non strutturali, effettuati al termine del periodo di quarantena
su campioni di sperma prelevato da tutti gli animali delle specie sensibili
presenti nel centro di raccolta nel periodo considerato;
2.3) lo sperma soddisfa i requisiti di cui al decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 132, ed in particolare quelli dell'articolo 3;
2.4) l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale diversi da quelli
di cui alle lettere 2.2) e 2.3) e' assoggettata alle medesime misure di cui agli
articoli 30, 31, 32 e 41.
Note all'art. 54:
- Per il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, vedi note all'art. 25.
- Per i decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e 28, vedi note all'art. 25.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, reca:
«Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed
alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.».
Art. 55.
Misure applicabili nella zona di vaccinazione nel periodo compreso tra la
vaccinazione d'emergenza e il completamento dell'indagine e della
classificazione delle aziende
1. Nella zona di vaccinazione, nel periodo che ha inizio almeno trenta
giorni dopo il completamento della vaccinazione d'emergenza e termina con il
completamento delle misure di cui agli articoli 56 e 57, cosiddetta «fase 2», su
proposta del servizio veterinario, l'autorita' sanitaria locale competente
dispone il divieto dei movimenti di animali delle specie sensibili tra aziende
all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione e i servizi veterinari
effettuano controlli per assicurare il rispetto delle prescrizioni del presente
articolo.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma
puo' autorizzare il trasporto diretto di animali vivi delle specie sensibili
dagli allevamenti in cui la presenza del virus dell'afta epizootica e' stata
ufficialmente esclusa ai sensi dell'articolo 56, ai fini della loro immediata
macellazione in un stabilimento di macellazione situato nella zona di
vaccinazione o all'esterno di essa se:
a) durante il trasporto e negli stabilimenti di macellazione detti animali non
entrano in contatto con altri animali di specie sensibili;
b) gli animali sono accompagnati da un documento rilasciato dal veterinario
ufficiale che attesta che tutti gli animali di specie sensibili presenti
nell'azienda di origine o di spedizione sono stati oggetto di un'indagine ai
sensi dell'articolo 56, comma 1;
c) tutti i veicoli adibiti al trasporto sono puliti e disinfettati prima del
carico e dopo la consegna degli animali e la procedura di disinfezione risulta,
unitamente alla data e all'ora, nel registro che accompagna il mezzo di
trasporto;
d) gli animali sono stati sottoposti ad ispezione sanitaria ante-mortem presso
lo stabilimento di macellazione nelle ventiquattro ore precedenti la
macellazione, e, in particolare, a un esame per l'individuazione dell'afta
epizootica, il cui esito ha escluso la presenza della malattia.
3. Durante la fase 2, le carni fresche, escluse le frattaglie, ottenute da
grossi e piccoli ruminanti vaccinati possono essere immesse sul mercato
all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione solo se:
a) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
b) nello stabilimento vengono trasformate unicamente quelle sottoposte al
trattamento di cui ai punti 1, 3 e 4 nella parte A dell'allegato VIII, o quelle
ottenute da animali allevati e macellati al di fuori della zona di vaccinazione;
c) riportano la bollatura sanitaria o la marchiatura di identificazione previste
dal regolamento (CE) n. 853 del 2004;
d) durante tutto il processo di produzione sono chiaramente identificate,
trasportate e immagazzinate separatamente dalle altre carni .
4. Il veterinario ufficiale deve certificare il rispetto delle prescrizioni di
cui al comma 3, quando le carni fresche sono destinate agli scambi
intracomunitari. Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle
proprie attivita' istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto
dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e dai veterinari ufficiali e, ai
fini degli scambi intracomunitari, forniscono preventivamente al Ministero della
salute un elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini della predetta
certificazione, nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute
comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea l'elenco di tali
stabilimenti e gli eventuali aggiornamenti. Quando le carni fresche giungono in
Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie
devono verificare, anche su indicazione degli UVAC di cui al decreto legislativo
30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria di
accompagnamento e la sua completezza rispetto alle prescrizioni per esse
stabilite, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.
5. Durante la fase 2:
a) le carni fresche di suini vaccinati macellati, devono recare il bollo
sanitario previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, essere
immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni sprovviste del bollo
suddetto e successivamente trasportate in recipienti ermeticamente chiusi in uno
stabilimento designato dalla regione o dalla provincia autonoma ai fini del
trattamento in conformita' del punto 1, nella parte A dell'allegato VII;
b) il latte e i prodotti lattiero-caseari ottenuti da animali vaccinati possono
essere immessi sul mercato all'interno o all'esterno della zona di vaccinazione
solo se sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti previsti alle parti
A e B dell'allegato IX, a seconda della loro destinazione al consumo umano o
meno. Tale trattamento deve essere stato effettuato presso uno stabilimento
situato nella zona di vaccinazione, o al di fuori di essa, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 54, commi 1, lettera c), 2, 3, 4 e 5, lettera a);
c) la raccolta di sperma, ovuli e embrioni da animali delle specie sensibili
continua ad essere assoggettata alle misure di cui all'articolo 54, comma 5,
lettere b) e c);
d) l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale diversi da quelli di
cui al comma 3, e alle lettere a), b) e c) del presente comma, e' assoggettata
alle misure di cui agli articoli 30, 31, 32 e 41.
Note all'art. 55:
- Per il regolamento (CE) n. 853 del 2004, vedi note all'art. 25.
- Per i decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e 28, e 27 maggio 2005, n.
l17, vedi note all'art. 25.
Art. 56.
Indagine clinica e sierologica nella zona di vaccinazione
1. Nella zona di vaccinazione, nel periodo che ha inizio almeno trenta
giorni dopo il completamento della vaccinazione d'emergenza e termina con il
completamento di un'indagine clinica e sierologica, cosiddetta «fase 2 A», i
servizi veterinari delle aziende sanitarie dispongono ed attuano una indagine
finalizzata a individuare anche gli allevamenti di animali di specie sensibili
che hanno avuto contatti con il virus dell'afta epizootica ma non presentano
segni clinici manifesti della malattia e che deve comprendere l'esame clinico di
tutti gli animali delle specie sensibili presenti in tutti gli allevamenti della
zona di vaccinazione, con l'esecuzione di esami di laboratorio in conformita' al
comma 2.
2. Gli esami di laboratorio devono essere effettuati mediante test conformi ai
criteri per i test diagnostici di cui all'allegato XIII. Inoltre, se si tratta
di analisi:
a) per la ricerca dell'infezione da virus dell'afta epizootica, effettuata
mediante saggio per la ricerca di anticorpi delle proteine non strutturali del
virus dell'afta epizootica o altro metodo riconosciuto, devono essere
soddisfatti i criteri per il campionamento nelle aziende di cui al punto 2.2
dell'allegato III. Se le modalita' di vaccinazione disposte dal Ministero della
salute prevedono anche l'uso di animali sentinella, occorre tenere altresi'
conto delle condizioni per il ripopolamento delle aziende infette di cui
all'allegato V;
b) per la ricerca di anticorpi delle proteine non strutturali del virus
dell'afta epizootica, le stesse devono essere condotte su campioni prelevati da
tutti gli animali vaccinati delle specie sensibili e dai loro discendenti non
vaccinati in tutti gli allevamenti della zona di vaccinazione.
Art. 57.
Classificazione degli allevamenti nella zona di vaccinazione
1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie effettuano la
classificazione delle aziende situate nella zona di vaccinazione in cui si
trovano animali di specie sensibili, in base all'esito dell'indagine di cui
all'articolo 56, comma 1, e ai criteri di cui all'allegato I, cosiddetta fase «2
B».
2. Oltre a quanto stabilito al comma 1, nelle aziende situate nella zona di
vaccinazione, il veterinario ufficiale verifica le seguenti misure, disposte su
proposta del servizio veterinario dall'autorita' sanitaria locale competente:
a) per quelle in cui e' tenuto almeno un animale sospetto di essere infetto e
nelle quali la presenza del virus dell'afta epizootica e' stata confermata in
conformita' ai criteri di cui all'allegato I, l'applicazione delle prescrizioni
degli articoli 10 e 21;
b) per quelle in cui e' tenuto almeno un animale delle specie sensibili sospetto
di essere stato infettato attraverso un precedente contatto con il virus
dell'afta epizootica ma prove ulteriori effettuate su tutti gli animali di
specie sensibili presenti nell'azienda hanno confermato l'assenza di
circolazione del virus:
1) l'abbattimento degli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda e
la trasformazione delle relative carcasse;
2) la pulizia e la disinfezione delle aziende ai sensi dell'articolo 11;
3) il ripopolamento dell'azienda in conformita' all'allegato V.
3. Per le aziende di cui alla lettera b) del comma 2, i servizi veterinari delle
aziende sanitarie possono richiedere alla regione o alla provincia autonoma
l'autorizzazione a disporre misure alternative all'abbattimento di tutti gli
animali delle specie sensibili presenti nell'azienda, consistenti nella loro
classificazione e ad effettuare:
a) la soppressione di quelli risultati positivi ad almeno uno dei test approvati
di cui all'articolo 56, comma 2, e la trasformazione delle relative carcasse;
b) la macellazione di quelli non assoggettati alle misure di cui alla lettera
a), che deve essere effettuata in conformita' alle prescrizioni stabilite dalla
stessa regione o provincia autonoma contestualmente al rilascio della
autorizzazione sopra citata.
4. La regione o la provincia autonoma trasmette immediatamente l'autorizzazione
di cui al comma 3 al Ministero della salute unitamente alle prescrizioni da essa
stabilite per la macellazione degli animali ai sensi della lettera b) del
medesimo comma 3.
5. Nel caso di prodotti ottenuti dagli animali di cui al comma 3, lettera b),
durante la fase 2 B, i servizi veterinari delle aziende sanitarie dispongono e
verificano l'applicazione:
a) delle disposizioni dell'articolo 55, commi 3 e 5, lettera a), per le carni
fresche ottenute, rispettivamente, da ruminanti e da suidi;
b) di almeno uno dei trattamenti di cui alle parti A e B dell'allegato IX, in
funzione dell'utilizzo previsto, e delle disposizioni di cui all'articolo 54,
commi 1, lettera c), 2, 3, 4 e 5, lettera a), per il latte e i prodotti
lattiero-caseari.
6. Nelle aziende che detengono animali di specie sensibili in cui la presenza
attuale o passata del virus dell'afta epizootica e' stata ufficialmente esclusa
ai sensi dell'articolo 56, i servizi veterinari delle aziende sanitarie
verificano l'applicazione delle misure stabilite all'articolo 58.
Art. 58.
Misure applicabili nella zona di vaccinazione nel periodo compreso tra il
completamento dell'indagine e della classificazione delle aziende e il
ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da
infezione da afta epizootica
1. Nella zona di vaccinazione, successivamente al completamento delle misure
di cui all'articolo 57 e fino al ripristino della qualifica di ufficialmente
indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica ai sensi
dell'articolo 59, cosiddetta «fase 3», su proposta del servizio veterinario, l'autorita'
sanitaria locale competente dispone:
a) il divieto dei movimenti degli animali delle specie sensibili al di fuori
della zona di vaccinazione;
b) i movimenti di animali delle specie sensibili tra le aziende situate nella
zona di vaccinazione, solo previa autorizzazione.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera a), la regione o la provincia
autonoma puo' autorizzare, disponendo l'applicazione di quanto stabilito
dall'articolo 55, comma 2, il trasporto diretto di animali delle specie
sensibili verso un stabilimento di macellazione ove devono essere immediatamente
macellati.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera b), la regione o la provincia
autonoma puo' autorizzare il trasporto di animali non vaccinati delle specie
sensibili tra aziende situate nella zona di vaccinazione solo se vengono
rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) entro ventiquattro ore dal carico, tutti gli animali delle specie sensibili
presenti nell'azienda sono sottoposti ad esame clinico e non sono stati
riscontrati sintomi clinici dell'afta epizootica;
b) gli animali hanno sostato nell'azienda di origine per un periodo di almeno
trenta giorni durante il quale nessun animale delle specie sensibili e' stato
introdotto;
c) l'azienda di origine non e' situata nella zona di protezione o di
sorveglianza;
d) gli animali destinati al trasporto sono stati individualmente sottoposti, con
esito negativo, ad un test per l'individuazione degli anticorpi del virus
dell'afta epizootica al termine del periodo di isolamento, o ad un esame
sierologico portato a termine nell'azienda conformemente al punto 2.2
dell'allegato III a prescindere dalle specie interessate;
e) gli animali non sono stati esposti ad alcuna sorgente di infezione durante il
trasporto dall'azienda di origine al luogo di destinazione.
4. I controlli e le verifiche del rispetto delle condizioni di cui al comma 3,
sono effettuati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie.
5. Durante la fase 3, oltre alle misure di cui al comma 1, su proposta dei
servizi sanitari, l'autorita' sanitaria competente dispone il divieto di uscita
dall'azienda d'origine degli animali non vaccinati, nati da madri vaccinate. Il
divieto non si applica nel caso in cui i predetti animali sono trasportati:
a) ad un'azienda situata all'interno della zona di vaccinazione che ha la stessa
qualifica sanitaria dell'azienda di origine degli animali;
b) ad uno stabilimento di macellazione ai fini dell'immediata macellazione degli
animali;
c) ad un'azienda individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, e dalla
quale gli animali devono essere condotti direttamente ad uno stabilimento di
macellazione;
d) ad una qualsiasi azienda, se gli animali sono stati sottoposti, con esito
negativo, a un test sierologico per l'individuazione di anticorpi del virus
dell'afta epizootica eseguito su un campione ematico prelevato prima della
spedizione dall'azienda di origine.
6. Durante la fase 3, le carni fresche ottenute da animali non vaccinati di
specie sensibili possono essere immesse sul mercato all'interno e all'esterno
della zona di vaccinazione solo se:
a) in tutta la zona di vaccinazione sono state attuate le misure di cui
all'articolo 57, commi 2, lettera b), e 3 o, in alternativa, se gli animali sono
trasportati allo stabilimento di macellazione alle condizioni previste dal comma
2 o dal comma 3, lettera d);
b) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
c) nello stabilimento vengono trasformate unicamente carni fresche di animali di
cui alla lettera a), o carni fresche di animali allevati o macellati al di fuori
della zona di vaccinazione, ovvero carni fresche di cui al comma 8;
d) le carni indicate alla lettera c) recano il bollo di cui al regolamento (CE)
n. 853 del 2004;
e) durante tutto il processo di produzione le carni fresche sono chiaramente
identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle altre carni.
7. Le carni fresche ottenute da animali vaccinati di specie sensibili o da
animali non vaccinati dal virus dell'afta epizootica, denominati sieropositivi,
nati da madri vaccinate e macellate durante la fase 3, devono essere
contrassegnate con il bollo sanitario previsto dal decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 117, essere immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni
sprovviste di detto bollo e successivamente trasportate in recipienti
ermeticamente chiusi in uno stabilimento designato dalla regione o dalla
provincia autonoma ai fini del trattamento in conformita' del punto 1 della
parte A dell'allegato VII.
8. Durante la fase 3, in deroga al comma 7:
a) le carni fresche e le frattaglie ottenute da grossi e piccoli ruminanti
vaccinati o dai loro discendenti sieropositivi non vaccinati possono essere
immesse sul mercato all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione se:
1) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
2) nello stabilimento vengono trasformate unicamente carni fresche, escluse le
frattaglie, sottoposte al trattamento di cui ai punti 1, 3 e 4 della parte A
dell'allegato VIII o le carni fresche di cui al comma 6 ovvero quelle ottenute
da animali allevati o macellati al di fuori della zona di vaccinazione;
3) le carni indicate al numero 2) riportano la bollatura sanitaria o la
marchiatura di identificazione previste dal regolamento (CE) n. 853/2004;
4) durante tutto il processo di produzione le carni fresche devono essere
chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle altre
carni;
b) le carni fresche ottenute da suidi vaccinati e dai loro discendenti
sieropositivi non vaccinati, prodotte nel periodo compreso tra l'inizio
dell'indagine fino all'attuazione delle misure di cui all'articolo 57 in tutta
la zona di vaccinazione e fino a che siano trascorsi almeno tre mesi dall'ultimo
focolaio registrato in tale zona, possono essere immesse sul mercato dell'intero
territorio nazionale sia all'interno che all'esterno della zona di vaccinazione
se:
1) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
2) nello stabilimento vengono trasformate unicamente le carni fresche di animali
provenienti da aziende che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 57,
comma 6, o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati al di fuori
della zona di vaccinazione;
3) recano un bollo sanitario, individuato in sede comunitaria, per assicurare le
finalita' di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117;
4) durante tutto il processo di produzione le carni fresche devono essere
chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle altre
carni.
9. La Commissione europea puo' autorizzare, su richiesta di uno Stato membro che
vi ha interesse, l'immissione sul mercato delle carni di cui alla lettera b) del
comma 8, ottenute in Italia, nel territorio di detto Stato, o in parte di esso,
stabilendone le condizioni. Se dette carni sono prodotte in uno Stato membro
diverso dall'Italia, la decisione in merito alla loro immissione sul territorio
nazionale, o in parte di esso, spetta, sentite le regioni o le province
autonome, al Ministero della salute che formula, se del caso, la relativa
domanda di autorizzazione comunitaria, partecipando altresi' alla definizione
delle relative condizioni.
10. La spedizione dalla zona di vaccinazione di carni fresche di suidi vaccinati
prodotte dopo il periodo di cui al capoverso della lettera b) del comma 8 fino
al ripristino della qualifica di ufficialmente indenne ai sensi dell'articolo
61, deve essere effettuata nel rispetto delle norme stabilite in sede
comunitaria e secondo le modalita' indicate, se necessario, dal Ministero della
salute anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui
all'articolo 69; le regioni e le province autonome ne assicurano l'applicazione
tramite i servizi veterinari.
11. Il veterinario ufficiale certifica il rispetto delle prescrizioni di cui ai
commi 6 e 8, lettera a), nonche', se ricorrono i presupposti, quelle del comma
9, quando le carni fresche di cui ai predetti commi sono destinate agli scambi
intracomunitari ed effettuare costanti verifiche sulla conformita' di esse alle
prescrizioni stabilite. Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito
delle proprie attivita' istituzionali, verifiche sul
controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e
dai veterinari ufficiali e comunicano al Ministero della salute l'elenco degli
stabilimenti da esse riconosciuti ai fini della predetta certificazione, nonche'
ogni successiva variazione; il Ministero della salute comunica agli altri Stati
membri e alla Commissione europea tale elenco e gli eventuali aggiornamenti.
Quando le carni fresche giungono in Italia da altri Stati membri, i servizi
veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli
uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo
30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della
certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle
prescrizioni per esse previste, applicando, in caso di non conformita', le
procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio1993, n. 28, e successive
modificazioni.
12. Se in sede comunitaria, riguardo alle carni fresche di ruminanti non
sottoposte al trattamento di cui all'Allegato VIII, parte A, nonche' alle carni
macinate e alle preparazioni di carni ottenute da tali carni, destinate ad
essere immesse sul mercato in una regione specifica dello Stato membro
d'origine, e' disposto l'utilizzo di un bollo sanitario speciale, diverso da
quelli previsti al numero 3) delle lettere a) e b) del comma 8, i servizi
veterinari delle aziende sanitarie ne assicurano l'impiego, nel rispetto delle
modalita' comunitarie eventualmente stabilite.
13. Durante la fase 3:
a) il latte e i prodotti lattiero-caseari ottenuti da animali vaccinati possono
essere immessi sul mercato all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione
solo se sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti previsti alle parti
A e B dell'allegato IX, a seconda che siano o meno destinati al consumo umano.
Tale trattamento deve essere stato effettuato, sotto controllo ufficiale, presso
uno stabilimento situato nella zona di vaccinazione e nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 54, commi 1 lettera c), 2, 3 e 4;
b) la raccolta e il trasporto di campioni di latte crudo di animali di specie
sensibili da aziende situate nella zona di vaccinazione a laboratori diversi da
quelli autorizzati dal Ministero della salute per la diagnosi dell'afta
epizootica, nonche' la trasformazione del latte in detti laboratori, sono
assoggettati ad autorizzazione della regione o della provincia autonoma che
devono adottare, contestualmente, ogni misura necessaria ad evitare la
propagazione di un eventuale virus dell'afta epizootica;
c) l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale diversi da quelli di
cui ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, e alle lettere a) e b), e' assoggettata alle
medesime misure stabilite agli articoli 30, 31, 32 e 42.
Note all'art. 58:
- Per il regolamento (CE) n. 853/2004, vedi note all'art. 25.
- Per il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, vedi note all'art. 25.
- Per i decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e 28, vedi note all'art. 25.
Art. 59.
Ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da
infezione da afta epizootica
1. La Commissione europea, con propria decisione, effettua il ripristino
della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da
afta epizootica dello Stato o di una regione come definita all'articolo 2, comma
1, lettera t), tenuto conto delle condizioni stabilite agli articoli 60 e 61,
riguardanti, rispettivamente, l'eradicazione della malattia nei territori
interessati senza effettuazione della vaccinazione ovvero facendovi
ricorso.
2. La richiesta per il ripristino della qualifica di cui al comma 1, e'
formulata alla Commissione europea dal Ministero della salute, su istanza delle
regioni o delle province autonome interessate; prima di formulare la richiesta,
il Ministero della salute, informandone le regioni e le province autonome
interessate, puo' procedere ad ispezioni e verifiche per valutare la situazione
e la sussistenza o meno delle condizioni per il ripristino della qualifica,
avvalendosi di proprio personale e di quello del Centro nazionale di lotta di
cui all'articolo 69.
Art. 60.
Ripristino della qualifica a seguito dell'eradicazione dell'afta epizootica
senza vaccinazione d'emergenza
1. Nel caso di eradicazione di uno o piu' focolai di afta epizootica senza
ricorso alla vaccinazione, il Ministero della salute richiede il ripristino
della qualifica di ufficialmente indenne di cui all'articolo 59 se tutte le
misure previste agli articoli 36 e 44 sono state completate e se:
a) sono soddisfatte le pertinenti raccomandazioni contenute nel capitolo
relativo all'afta epizootica del Codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale
delle epizoozie (U.I.E.)., nella versione vigente al momento della richiesta di
ripristino della qualifica;
b) sono trascorsi almeno tre mesi dall'ultimo focolaio registrato di afta
epizootica e prove cliniche e di laboratorio svolte in conformita' dell'allegato
III hanno confermato l'assenza di infezione da virus dell'afta epizootica nello
Stato o nella regione interessata.
Art. 61.
Ripristino della qualifica a seguito dell'eradicazione dell'afta epizootica con
vaccinazione
1. Nel caso di eradicazione di uno o piu' focolai di afta epizootica per
mezzo della vaccinazione, il Ministero della salute richiede il ripristino della
qualifica di ufficialmente indenne di cui all'articolo 59 se tutte le misure
previste agli articoli 36, 44, 54, 55, 56 e 57 sono state completate e se
sussiste, inoltre, una delle seguenti condizioni:
a) sono soddisfatte le pertinenti raccomandazioni contenute nel capitolo
relativo all'afta epizootica del Codice zoosanitario dell'U.I.E., nella versione
vigente al momento della richiesta di ripristino della qualifica;
b) sono trascorsi almeno tre mesi dalla macellazione dell'ultimo animale
vaccinato ed e' stata condotta una sorveglianza sierologica;
c) sono trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo focolaio di afta epizootica o dal
completamento della vaccinazione d'emergenza, se questa e' stata effettuata piu'
tardi, e un'indagine sierologica basata sul rilevamento di anticorpi delle
proteine non strutturali del virus dell'afta epizootica ha dimostrato l'assenza
di infezione negli animali vaccinati conformemente agli orientamenti stabiliti
ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b).
Art. 62.
Modifica delle misure volte al ripristino della qualifica di ufficialmente
indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica
1. Il Ministero della salute puo' chiedere alla Commissione europea, anche
su istanza delle regioni e delle province autonome interessate, di disporre la
revoca delle restrizioni applicate ai sensi del presente decreto:
a) nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui all'articolo 60, se
risultano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 36 e 44, e' stata
completata l'indagine clinica e sierologica con esito soddisfacente ed e' stata
confermata l'assenza dell'infezione da virus dell'afta epizootica;
b) nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui all'articolo 61, se sono
state completate, con esito soddisfacente, l'indagine clinica e sierologica di
cui all'articolo 56, applicate le misure di cui all'articolo 57 ed e' stata
confermata l'assenza dell'infezione da virus dell'afta epizootica.
2. La Commissione europea, accordando la revoca ai sensi del comma 1, puo'
disporre ulteriori limitazioni, secondo la decisione 1999/468/CE.
3. Nel caso venga disposta la revoca ai sensi del comma 1, resta fermo il potere
della Commissione europea di disporre:
a) limitazioni o divieti allo spostamento di animali delle specie sensibili dal
territorio o dalla regione dello Stato in cui si e' manifestato il focolaio di
afta epizootica verso un altro Stato membro fino all'avvenuto ripristino della
qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta
epizootica conformemente alle condizioni del Codice zoosanitario dell'U.I.E. Le
predette limitazioni o divieti di spostamento verso altri Stati membri non
riguardano gli animali delle specie sensibili che non sono stati vaccinati e
vengono consegnati direttamente a un stabilimento di macellazione ai fini della
immediata macellazione o, in alternativa, gli animali che sono stati isolati per
almeno trenta giorni immediatamente prima del carico e sono stati sottoposti con
esito negativo a prova sierologica per l'individuazione di anticorpi delle
proteine strutturali del virus dell'afta epizootica condotta su campioni
prelevati nei dieci giorni precedenti al carico;
b) la riduzione del raggio della zona di sorveglianza intorno alla zona di
vaccinazione di cui all'articolo 52, commi 3 e 4, successivamente al
completamento con esito soddisfacente delle misure previste all'articolo 57 fino
a quando la qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione
da afta epizootica non sia stata ripristinata secondo le condizioni del Codice
zoosanitario dell'U.I.E.
4. Nei casi previsti dal presente articolo, il Ministero della salute,
informandone le regioni e le province autonome interessate, puo' procedere ad
ispezioni e verifiche per valutare la corretta applicazione di quanto disposto
in sede comunitaria, avvalendosi di proprio personale e di quello del Centro
nazionale di lotta di cui all'articolo 69.
Nota all'art. 62:
- La decisione 1999/468/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 184 del 17 luglio
1999.
Art. 63.
Certificazione degli animali di specie sensibili e dei prodotti da essi derivati
ai fini degli scambi intraco-munitari
1. L'obbligo della certificazione supplementare richiesta dal presente
decreto per gli animali delle specie sensibili o i prodotti da essi derivati
destinati ad essere spediti dall'Italia ad altri Stati membri, permane fino al
ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da
infezione da afta epizootica ai sensi degli articoli 60 e 61 di tutto o parte
del territorio nazionale.
2. Le regioni o le province autonome, nell'ambito delle proprie attivita'
istituzionali, verificano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 da parte
dei servizi veterinari delle aziende sanitarie, comunicando immediatamente al
Ministero della salute le eventuali irregolarita' constatate.
3. Nel caso di animali delle specie sensibili o prodotti da essi derivati
introdotti in Italia in provenienza da Stati membri il cui territorio e' in
tutto o in parte sede di focolai di afta epizootica, i servizi veterinari delle
aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli uffici
veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30
gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione supplementare richiesta,
applicando, in sua assenza, le procedure di cui al decreto legislativo 30
gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; ogni irregolarita' constatata
deve essere altresi' comunicata immediatamente al Ministero della salute. Le
predette attivita' di verifica devono essere effettuate fino a quando non vi e'
stato ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e
da infezione da afta epizootica ai sensi degli articoli 60 e 61 di tutto o parte
del territorio dello Stato di provenienza delle merci.
Nota all'art. 63:
- Per decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e 28, vedi note all'art. 25.
Art. 64.
Movimenti di animali vaccinati di specie sensibili dopo il ripristino della
qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta
epizootica
1. Su proposta dei servizi sanitari, l'autorita' sanitaria competente
dispone il divieto di spedizione degli animali delle specie sensibili vaccinati
contro l'afta epizootica dall'Italia verso altri Stati membri.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie possono derogare al divieto di
cui al comma 1, in presenza e nel rispetto di disposizioni adottate in sede
comunitaria limitatamente agli animali vaccinati delle specie sensibili tenuti
nei giardini zoologici ed inclusi in un programma di conservazione della fauna
selvatica o tenuti, a titolo di risorse genetiche di animali da allevamento, in
fabbricati che risultano iscritti, da parte delle regioni e province autonome,
nell'elenco dei centri di allevamento di animali indispensabili alla
sopravvivenza della specie.
Art. 65.
Laboratori e stabilimenti che manipolano virus vivi dell'afta epizootica e
controlli
1. La manipolazione di virus vivi dell'afta epizootica e' effettuata:
a) ai fini di ricerca e diagnostica, esclusivamente nei laboratori riconosciuti,
elencati nella parte A dell'allegato XI;
b) ai fini della fabbricazione di antigeni inattivati per la produzione di
vaccini o di vaccini e per la ricerca attinente, esclusivamente negli
stabilimenti e nei laboratori riconosciuti, elencati nella parte B dell'allegato
XI.
2. Il Ministero della salute:
a) sottopone a verifiche i laboratori e gli stabilimenti nazionali di cui al
comma 1, anche al fine di accertare che operino in conformita' alle norme di
bio-sicurezza di cui all'allegato XII;
b) assicura la collaborazione agli esperti veterinari della Commissione europea
incaricati di effettuare controlli a sondaggio per verificare se i sistemi di
sicurezza applicati negli stabilimenti e nei laboratori di cui alle parti A e B
dell'allegato XI sono conformi alle norme di bio-sicurezza definite
nell'allegato XII;
c) trasmette alla Commissione europea le opportune informazioni ai fini
dell'aggiornamento dell'elenco degli stabilimenti e dei laboratori di cui alle
parti A e B dell'allegato XI.
Art. 66.
Laboratorio nazionale di riferimento
1. Le prove di laboratorio intese ad accertare la presenza dell'afta
epizootica sono effettuate dal competente laboratorio nazionale di riferimento
di cui alla parte A dell'allegato XI, che e' tenuto ad eseguirle in conformita'
alle disposizioni dell'articolo 68, e che e' altresi' responsabile del
coordinamento di norme e metodi diagnostici applicati.
2. Il Ministero della salute puo' autorizzare il laboratorio nazionale di cui al
comma 1 a fungere da laboratorio di riferimento o fornire ed espletare incarichi
e servizi anche per altri Stati, su loro richiesta. Detta cooperazione e'
ufficializzata mediante uno specifico accordo concluso tra le autorita'
competenti degli Stati richiedenti e il Ministero della salute, da notificare
alla Commissione europea.
3. Il laboratorio nazionale di cui al comma 1:
a) svolge le funzioni e i compiti previsti all'allegato XV;
b) garantisce il collegamento con il laboratorio comunitario di riferimento e
provvede ad inviare a quest'ultimo campioni adeguati;
c) finalizza le indagini di laboratorio previste dal presente decreto alla
conferma o all'esclusione della presenza di afta epizootica o di altre malattie
vescicolari;
d) procede, quando la presenza dell'afta epizootica e' stata confermata ed e'
stato identificato il sierotipo del virus, alla caratterizzazione del virus a
livello dell'antigene in relazione ai ceppi del vaccino di riferimento, in
collaborazione, se necessario, con il laboratorio comunitario di riferimento;
e) assicura l'invio al laboratorio comunitario di riferimento, per ulteriori
accertamenti, dei campioni prelevati da animali domestici recanti segni di
malattie vescicolari ma risultati negativi al virus della malattia e, ove del
caso, al virus della malattia vescicolare dei suini.
4. In particolari situazioni epidemiologiche il Ministero della salute, sentito
il Centro di referenza per le malattie vescicolare, puo' autorizzare altri
laboratori per l'esecuzione di test sierologici di screening o di conferma
diagnostica, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal presente
decreto.
Art. 67.
Norme di sicurezza e orientamenti per la sorveglianza
1. Il Ministero della salute assicura la vigilanza e il controllo sulla
corretta applicazione, da parte degli stabilimenti e dei laboratori di cui
all'articolo 65, nonche' di quelli di cui all'articolo 66, delle disposizioni o
indicazioni stabilite in sede comunitaria che concernono:
a) le norme minime per i laboratori che manipolano virus dell'afta epizootica in
vivo e in vitro;
b) gli orientamenti per la sorveglianza richiesti per recuperare la qualifica di
ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione;
c) le buone prassi per i sistemi di sicurezza applicati negli stabilimenti e nei
laboratori di cui alle parti A e B dell'allegato XI.
2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome forniscono la
propria collaborazione al Ministero della salute, in particolare per quanto
attiene la verifica e il controllo circa la corretta applicazione degli
orientamenti di cui al comma 1, lettera b), da parte dei servizi veterinari
delle aziende sanitarie.
Art. 68.
Test e norme per la diagnosi della malattia e per la diagnosi differenziale di
altre malattie vescicolari
1. Ai fini della diagnosi della malattia, il laboratorio nazionale di cui
all'articolo 66:
a) deve utilizzare i test e le norme specificati all'allegato XIII;
b) assicura l'applicazione delle indicazioni eventualmente stabilite in sede
comunitaria circa la diagnosi dell'afta epizootica e la diagnosi differenziale
di malattie vescicolari diverse dalla malattia vescicolare dei suini.
2. Il Ministero della salute assicura una conforme e tempestiva applicazione
delle eventuali disposizioni adottate in sede comunitaria riguardanti
l'acquisto, il magazzinaggio e la fornitura ai laboratori nazionali di
quantitativi sufficienti di reagenti specifici o test diagnostici in caso di
emergenza.
Art. 69.
Piani di emergenza
1. Il Ministero della salute, tramite il Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali, istituito con decreto-legge 1° ottobre
2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244, di seguito denominato Centro nazionale, redige un piano di emergenza
secondo i criteri e i requisiti definiti nell'allegato XVII.
2. Il piano di emergenza, redatto avvalendosi del Centro nazionale di referenza
per le malattie vescicolari e del Centro nazionale per l'epidemiologia, deve:
a) specificare le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di afta
epizootica al fine di mantenere un elevato livello di preparazione e capacita'
di far fronte alla malattia e un elevato livello di protezione ambientale;
b) prevedere la disponibilita' di strutture, apparecchiature, addetti ed altri
materiali appropriati necessari per una rapida ed efficace eradicazione dei
focolai di afta epizootica;
c) garantire il coordinamento con gli Stati membri limitrofi e incoraggiare la
cooperazione con i Paesi terzi limitrofi;
d) prevedere, nel caso indicato al punto 12 dell'allegato XVII, le misure da
attuare fornendo indicazioni precise riguardo:
1) ai quantitativi di vaccino necessari nel caso di una vaccinazione di
emergenza;
2) ai criteri in base ai quali procedere alle vaccinazioni, tenuto conto della
densita' animale e di quanto stabilito nell'allegato X;
e) indicare i criteri per decidere se interrare o incenerire in loco le carcasse
degli animali morti o abbattuti, al fine di impedire ogni danno evitabile
all'ambiente, assicurando nel contempo il massimo livello di lotta contro la
malattia.
3. Il Ministero della salute:
a) sottopone il piano di cui al comma 1 all'approvazione della Commissione
europea e lo modifica per tenere conto delle eventuali osservazioni da essa
formulate in tale fase;
b) successivamente all'avvenuta approvazione del piano, notifica tempestivamente
alla stessa Commissione eventuali modifiche significative apportatevi;
c) aggiorna il piano di emergenza ogni cinque anni, in particolare alla luce
delle esercitazioni in tempo reale di cui all'articolo 70, e lo presenta alla
Commissione europea per la sua approvazione.
Nota all'art. 69:
- Il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244, recante: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decereto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure
urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2005.
Art. 70.
Esercitazioni e simulazioni di emergenza
1. Il Ministero della salute, tramite il Centro nazionale di lotta di cui
all'articolo 69, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate:
a) programma ed effettua esercitazioni e simulazione di emergenza in conformita'
al rispettivo piano di emergenza approvato e a quanto previsto all'allegato XVII,
e, per quanto possibile, in stretta collaborazione con le autorita' competenti
degli altri Stati membri o dei Paesi terzi limitrofi. Le esercitazioni e le
simulazioni sono programmate ed effettuate avvalendosi del Centro nazionale di
referenza per le malattie vescicolari e in collaborazione con le regioni e le
province autonome;
b) comunica alla Commissione europea i risultati delle esercitazioni e
simulazioni di cui alla lettera a), trasmettendo una relazione ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
Nota all'art. 70:
- L'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, cosi'
recita:
«Art. 8. - 1. (Omissis).
2. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea, entro il 31
maggio di ogni anno, e per la prima volta entro il 1999, informazioni
dettagliate relative alla presenza sul territorio nazionale, durante l'anno
precedente, delle malattie di cui all'allegato E, parte I, o di qualsiasi
malattia per la quale la normativa comunitaria preveda garanzie supplementari,
nonche' informazioni dettagliate sui programmi di controllo e di eradicazione
delle malattie in corso, secondo i criteri stabiliti in sede comunitaria.».
Art. 71.
Funzioni e compiti del Centro nazionale di lotta contro la malattia
1. In caso di insorgenza della malattia, il Centro nazionale di cui
all'articolo 69, assicura per l'intero territorio nazionale il coordinamento di
tutte le misure ed attivita' necessarie al controllo e l'eradicazione della
malattia, provvedendo tra l'altro a:
a) pianificare le necessarie misure di controllo;
b) coordinare e verificare le attivita' dei Centri territoriali di cui
all'articolo 73;
c) verificare la pronta ed efficace attuazione dei provvedimenti adottati o
delle disposizioni da esso impartite da parte dei Centri locali di lotta contro
la malattia;
d) nell'ambito delle risorse economiche e di personale disponibili, mettere
personale ed altre risorse a disposizione dei Centri locali di lotta contro la
malattia;
e) trasmettere informazioni alla Commissione, alle autorita' competenti degli
altri Stati membri e alle altre autorita' nazionali, incluse le autorita' e gli
organismi competenti in materia di ambiente, nonche' alle organizzazioni e agli
enti veterinari, agricoli e commerciali;
f) organizzare campagne di vaccinazione d'emergenza e la definizione delle zone
di vaccinazione;
g) assicurare il collegamento con i laboratori di diagnosi;
h) assicurare il collegamento con le autorita' competenti in materia di ambiente
per coordinare gli interventi in termini di sicurezza veterinaria e ambientale;
i) assicurare i contatti con gli organi di informazione;
l) assicurare il collegamento con le autorita' di polizia ai fini dell'adozione
di specifici provvedimenti;
m) delegare, con provvedimento scritto e ove ritenuto utile, alcuni compiti ai
Centri territoriali.
Art. 72.
Requisiti tecnici del Centro nazionale di lotta contro la malattia
1. Per assicurare un'efficace gestione delle misure di lotta ed eradicazione
della malattia, il Centro nazionale di cui all'articolo 69, nell'ambito dei
finanziamenti previsti dal decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, deve avere la
disponibilita' di personale, impianti e attrezzature, tra cui almeno:
a) un sistema di identificazione degli allevamenti e di localizzazione degli
animali, preferibilmente informatizzato;
b) opportuni mezzi di comunicazione, compresi telefoni, fax e, se possibile,
sistemi di comunicazione con gli organi di informazione;
c) un sistema di comunicazione, preferibilmente informatizzato, che consenta lo
scambio di informazioni con i centri locali di lotta contro la malattia, i
laboratori e gli altri organismi interessati;
d) le carte geografiche ed altre fonti di informazione utilizzabili
nell'orientamento delle misure di lotta;
e) un registro da aggiornare quotidianamente aggiornato in cui annotare, in
ordine cronologico, tutti gli eventi associati ad un focolaio di afta epizootica
e in modo da consentire di collegare e coordinare le diverse attivita';
f) un elenco aggiornato degli organismi e dei laboratori nazionali e
internazionali competenti, da contattare in caso di insorgenza di un focolaio
della malattia;
g) un elenco aggiornato del personale e degli altri collaboratori che possono
essere chiamati ad operare immediatamente nei centri territoriali di lotta,
coadiuvando il gruppo di esperti di cui all'articolo 75 nel caso di insorgenza
di un focolaio della malattia;
h) un elenco aggiornato delle autorita' competenti in materia di protezione
ambientale e degli organismi da contattare in caso di insorgenza di un focolaio
della malattia;
i) le mappe che localizzino adeguate zone di trasformazione delle carcasse degli
animali morti o abbattuti;
l) un elenco delle imprese di trattamento e trasformazione autorizzate a
svolgere le operazioni di trattamento o trasformazione delle carcasse animali e
dei rifiuti di origine animale che potrebbero essere commissionate in caso di
insorgenza di un focolaio della malattia, con indicazione della capacita',
dell'indirizzo e di altre informazioni utili per contattarle;
m) un elenco di misure per la sorveglianza e il controllo dello smaltimento dei
disinfettanti e dei tessuti e dei fluidi corporei nell'ambiente circostante a
seguito del decomposizione delle carcasse, segnatamente nelle acque superficiali
e sotterranee.
Nota all'art. 72:
- Per il decreto-legge l° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, vedi note all'art. 69.
Art. 73.
Istituzione, funzioni e compiti dei Centri territoriali di lotta contro la
malattia
1. Le regioni e le province autonome, in caso di insorgenza di focolai sul
proprio territorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, devono essere in grado di assicurare l'immediata
operativita' dei Centri territoriali di lotta contro la malattia, di seguito
denominati Centri territoriali, che abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano dotati di quanto necessario a garantire la pronta attuazione delle
misure previste dal presente decreto in caso di insorgenza di un focolaio della
malattia, anche avuto riguardo alla rapida attuazione delle misure riguardanti
l'indagine epidemiologica, la protezione ambientale, la trasformazione delle
carcasse provenienti dagli allevamenti infetti, la sorveglianza ufficiale delle
zone, la rintracciabilita' degli animali e dei prodotti, gli abbattimenti
preventivi e la macellazione d'urgenza, la pulizia, la disinfezione, le altre
misure igieniche e la vaccinazione d'emergenza;
b) provvedano a comunicare al Centro nazionale l'ubicazione dei Centri
territoriali nonche', l'organizzazione, il personale, gli impianti e le
attrezzature, i sistemi di gestione, le linee di comunicazione e i canali
d'informazione di cui sono dotati, al fine dell'inserimento dei relativi dati
nei piani di emergenza nazionali;
c) assicurino uno stretto coordinamento e cooperazione dei Centri territoriali
di lotta con il Centro nazionale, garantendo, in particolare, la pronta ed
efficace attuazione dei provvedimenti adottati o delle disposizioni da esso
impartite.
Art. 74.
Requisiti tecnici dei Centri territoriali
1. Per i fini di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), le regioni e le
province autonome, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, garantiscono che i Centri territoriali abbiano almeno la
disponibilita' di:
a) una linea telefonica riservata alle comunicazioni con il Centro nazionale di
lotta contro la malattia; linee telefoniche accessibili, da cui gli allevatori
ed altri residenti possono ottenere informazioni aggiornate e accurate sulle
misure prese;
b) collaboratori dotati degli strumenti necessari a garantire la comunicazione e
l'efficace gestione di tutti i dati pertinenti;
c) un sistema di raccolta di dati, preferibilmente informatizzato, accessibile
al Centro nazionale di lotta, ai laboratori e agli altri organismi;
d) un registro da aggiornare quotidianamente in cui annotare, in ordine
cronologico, tutti gli eventi associati ai focolai di afta epizootica e in modo
da collegare e coordinare le diverse attivita';
e) un elenco aggiornato, per ciascuna regione, delle persone e degli organismi
locali da contattare e da coinvolgere in caso di insorgenza di un focolaio della
malattia;
f) un elenco aggiornato delle aziende e dei veterinari privati, a cui possano
applicarsi le disposizioni dell'articolo 15 e dell'articolo 18 in caso di
insorgenza di un focolaio della malattia;
g) un elenco aggiornato delle possibili aree per l'incenerimento o
l'interramento degli animali abbattuti ai sensi del presente decreto, aree che
devono essere gestite conformemente alla normativa comunitaria e nazionale sulla
protezione dell'ambiente;
h) un elenco aggiornato, per ciascuna regione, delle autorita' competenti in
materia di ambiente e di altri organismi ambientali da contattare e da
coinvolgere in caso di insorgenza di un focolaio della malattia;
i) mappe che localizzino aree adeguate per l'interramento delle carcasse che non
presentino rischi per l'ambiente, segnatamente per le acque superficiali e
sotterranee;
l) un elenco delle imprese di trattamento e smaltimento autorizzate a svolgere
le operazioni di trattamento o smaltimento delle carcasse animali e dei rifiuti
di origine animale;
m) un elenco delle misure per la sorveglianza e il controllo dello smaltimento
dei disinfettanti nonche' dei tessuti e dei fluidi corporei nell'ambiente
circostante a seguito della decomposizione delle carcasse, e, segnatamente,
nelle acque superficiali e sotterranee.
Art. 75.
Gruppo di esperti
1. Il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69 si avvale di un
gruppo composto da esperti epidemiologi, scienziati veterinari e virologi del
Centro nazionale di referenza per le malattie vescicolari, di seguito denominato
gruppo di esperti, in possesso di conoscenze specialistiche, che lo coadiuvano
in caso di insorgenza di un focolaio della malattia. Su richiesta, il Ministero
della salute puo' concludere un accordo formale con altri Stati membri per
l'utilizzo di tali esperti.
2. In caso di sospetto di afta epizootica, il gruppo di esperti procede quanto
meno a:
a) effettuare una valutazione del quadro clinico e della situazione
epidemiologica;
b) fornire consulenza sulle procedure di campionamento e sulle analisi
necessarie per diagnosticare l'afta epizootica nonche' sulle ulteriori azioni e
misure da adottare.
3. In caso di insorgenza di un focolaio di afta epizootica, il gruppo di esperti
procede quanto meno a:
a) effettuare, almeno nel primo caso segnalato, e se necessario recandosi in
loco, una valutazione del quadro clinico e un'analisi dell'indagine
epidemiologica al fine di raccogliere i dati necessari per determinare:
1) l'origine dell'infezione;
2) la data di introduzione dell'agente patogeno;
3) la possibile diffusione della malattia;
b) riferire al Centro nazionale i dati di cui alla lettera a) e le proprie
valutazioni;
c) fornire consulenza sulle procedure di screening, di campionamento e di test,
sui metodi di lotta e sulle altre misure da applicare, nonche' sulla strategia
da attuare, ivi compresa la consulenza sulle misure di bio-sicurezza riguardanti
le aziende e i fabbricati di cui all'articolo 16 e in relazione alla
vaccinazione di emergenza;
d) seguire ed orientare l'indagine epidemiologica;
e) integrare i dati epidemiologici con informazioni geografiche, meteorologiche
e con qualsiasi altro elemento necessario;
f) analizzare le informazioni epidemiologiche ed eseguire valutazioni periodiche
dei rischi;
g) fornire assistenza nella trasformazione delle carcasse e dei rifiuti di
origine animale in modo da garantire i minori effetti nocivi per l'ambiente.
Art. 76.
Banche nazionali di antigene e di vaccini
1. Se il piano di emergenza lo impone, il Ministero della salute,
nell'ambito delle risorse disponibili per le medesime finalita', puo':
a) istituire o mantenere banche nazionali di antigene e di vaccini per il
magazzinaggio di riserve, destinate alla vaccinazione d'emergenza, di antigeni o
vaccini autorizzati ai sensi della normativa nazionale di recepimento della
direttiva 2001/82/CE;
b) designare gli stabilimenti per il confezionamento e l'immagazzinamento di
vaccini destinati alla vaccinazione d'emergenza.
2. Il Ministero della salute assicura le necessarie verifiche sulla conformita'
dell'antigene e dei vaccini conservati nelle banche nazionali di cui al comma 1,
lettera a), ai requisiti minimi stabiliti per le riserve comunitarie di antigene
e di vaccini in materia di sicurezza, di sterilita' e di contenuto di proteine
non strutturali.
3. Il Ministro della salute, in caso di istituzione delle banche nazionali di
cui al comma 1, lettera a), informa la Commissione europea delle scorte di
antigene e di vaccini in loro possesso. Tali informazioni sono comunicate ogni
dodici mesi ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 196. I dati relativi ai quantitativi e ai sottotipi di antigeni e di
vaccini autorizzati conservati nelle banche nazionali sono trattati come
informazioni riservate e non devono essere resi pubblici.
4. Il Ministero della salute, ove necessario, puo' chiedere alla Commissione
europea di fornire al Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69 antigeni
e vaccini nella disponibilita' della banca comunitaria.
Note all'art. 76:
- La direttiva 2001/82/CE pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 311 del 28 novembre
2001.
- Per l'art. 8 comma 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, vedi
note all'art. 70.
Art. 77.
Misure complementari di prevenzione e di controllo dell'afta epizootica
1. Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1774/2002 e le relative disposizione
di applicazione, e' vietato somministrare rifiuti alimentari agli animali delle
specie sensibili alla malattia, a prescindere dall'uso cui sono destinati o dal
luogo in cui vivono.
2. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome assicurano
l'applicazione:
a) delle misure di controllo eventualmente disposte in sede comunitaria,
riguardanti il divieto di cui al comma 1;
b) delle modalita' di lotta contro l'afta epizootica eventualmente disposte in
sede comunitaria con riguardo ad altri animali, quali quelli appartenenti agli
ordini Rodentia o Proboscide, se considerati sensibili alla malattia sulla base
di dati scientifici, come previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo
capoverso.
3. Se si ha notizia del sospetto di insorgenza della malattia negli animali
selvatici, il Ministero della salute, tramite il Centro nazionale di lotta di
cui all'articolo 69, allerta le regioni e le province autonome e:
a) dispone l'effettuazione di indagini, compresi gli esami di laboratorio, su
tutti gli animali selvatici di specie sensibili uccisi o trovati morti, e quanto
altro necessario a confermare o escludere la presenza della malattia;
b) effettua un'idonea informazione del pubblico, con particolare attenzione ai
proprietari e detentori di animali di specie sensibili e ai cacciatori in merito
all'esistenza di un sospetto di infezione.
4. Se vi e' conferma di un caso primario di afta epizootica negli animali
selvatici, il Ministero della salute, tramite il Centro nazionale di lotta di
cui all'articolo 69:
a) dispone l'immediata applicazione delle misure di cui all'allegato XVIII,
parte A, al fine di ridurre la diffusione dell'epidemia ed elabora un piano per
l'eradicazione dell'afta epizootica in conformita' delle disposizioni di cui
all'allegato XVIII, parte B;
b) effettua un'idonea informazione del pubblico, con particolare attenzione ai
proprietari e detentori di animali di specie sensibili e ai cacciatori in merito
alla conferma del caso.
5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Nota all'art. 77:
- Per il regolamento (CE) n. 1774/2002, vedi note all'art. 2.
Art. 78.
Adozione di misure epidemiologiche
1. Il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di
cui all'articolo 69, se le misure previste dal presente decreto non sono
adeguate alla situazione epidemiologica oppure se il virus dell'afta epizootica
rischia di diffondersi malgrado le misure adottate, e' autorizzato a chiedere
alla Commissione europea l'adozione di una decisione specifica per
l'applicazione di misure alternative, con effetto epidemiologico equivalente,
per un limitato periodo di tempo adeguato alla situazione epidemiologica in
atto.
Art. 79.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i soggetti indicati
all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), che non adempiono all'obbligo di
denuncia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono puniti con l'arresto
fino a due anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Il titolare dell'azienda interessata che non adempie alle misure disposte dal
veterinario ufficiale ai sensi degli articoli 10, 11 e 16 o dal Ministero della
salute ai sensi degli articoli 14, 15, 20, 35 e 43 ovvero dalle regioni e dalle
province autonome ai sensi dell'articolo 14 e' punito con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda fino a 25.000 euro.
3. Chiunque violi il divieto di movimento imposto a norma degli articoli 4,
comma 2, lettera d), 5, 6, 7, commi 1 e 2, 19, comma 3, 22, comma 3, lettera c),
23, comma 1, lettera a), 24, comma 1, lettere a) e b), 37, comma 1, 38, comma 1,
51, comma 1, lettera d), 54, comma 1, lettera a), 55, comma 1, 58, commi 1 e 5,
e 64, comma 1, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
4. Chiunque viola i divieti imposti dalle regioni e dalle province autonome ai
sensi degli articoli 23, comma 1, lettere b), c) e d), e 24, comma 1, lettere
c), d), e), f) e g), e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
5. Chiunque viola i divieti imposti dagli articoli 25, comma 1, 26, comma 1, 27,
comma 1, 28, comma 1, 30, comma 1, 31, comma 1, 32, comma 1, 33, comma 1, 39,
comma 1, 40, comma 1, 55, commi 3 e 5, lettera d), e 58, commi 6, 8 e 13,
lettere a) e c), e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 euro fino a 24.000 euro.
6. Il titolare dell'azienda od il trasportatore che non si attiene alle
prescrizioni indicate negli articoli 27, comma 6, e 40, comma 6, o che non si
attiene ai divieti di cui agli articoli 27, comma 7, 29, comma 1, 40, comma 7,
41, comma 1, 54, comma 4, e 58, comma 10, ovvero che raccoglie o trasporta
campioni di latte crudo di animali di specie sensibili senza l'autorizzazione
prescritta dall'articolo 58, comma 13, lettera b), e' soggetto al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro.
7. I proprietari e le persone addette al trasporto od alla commercializzazione
di animali di specie sensibili che a seguito della richiesta dei servizi
veterinari delle aziende sanitarie non forniscono le informazioni indicate
nell'articolo 48 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
8. Chiunque non ottempera al divieto di cui all'articolo 49, comma 1, ovvero fa
uso di vaccini anti-aftosi per scopi diversi dall'induzione dell'immunita'
attiva negli animali di specie sensibili senza l'autorizzazione prevista
dall'articolo 49, comma 3, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro per ogni animale vaccinato.
La stessa sanzione si applica a chiunque manipola virus vivi dell'afta
epizootica al di fuori dei casi previsti dall'articolo 65, comma 1.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni impartite dai veterinari delle
aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), o non si
attiene alle prescrizioni di cui agli articoli 55, comma 5, lettere a), b) e c),
e 58, comma 7, ovvero non rispetta il divieto di cui all'articolo 54, comma 5,
lettere a), b) e c), e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro.
10. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 77, comma 1, e' soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
11. L'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio procede
all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo
con le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive
modificazioni, in quanto compatibili.
12. I proventi delle sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento di violazioni
alle prescrizioni in materia di lotta contro le malattie animali e nelle
relative emergenze sono introitate dalle regioni e dalle province autonome che
le destinano ai Centri territoriali per il finanziamento di attivita' eventuali
ed ulteriori rispetto a quelle svolte dalla normativa vigente, in materia di
lotta contro le malattie animali e al potenziamento dei servizi veterinari.
Art. 80.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il Ministro della salute, con proprio decreto di natura non
regolamentare, assicura l'attuazione delle eventuali disposizioni transitorie o
applicative adottate in sede comunitaria in materia di lotta contro le malattie
animali nonche' delle modifiche disposte agli allegati dei provvedimenti
nazionali emanati in attuazione della normativa comunitaria in materia di lotta
contro le malattie animali, compresi quelli del presente decreto. Alle misure e
alle attivita' di tale decreto i soggetti pubblici interessati provvedono con le
risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I provvedimenti adottati e le disposizioni impartite dal Ministero della
salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta contro le malattie animali e
le emergenze zoo-sanitarie di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,
costituiscono misure strumentali di profilassi internazionale, inderogabili
dalle regioni e province autonome e dagli altri enti territoriali, tenuti a
conformarvisi. I provvedimenti immediati, adottati dall'autorita' sanitaria
territorialmente competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 117, restano fermi fino all'eventuale emanazione
di quelli disposti dal Ministero della salute, anche tramite il Centro
nazionale. Il Ministero della salute, tramite il Centro nazionale, effettua gli
opportuni controlli per verificare la corretta applicazione delle misure di
lotta contro le malattie animali sul territorio nazionale.
3. I proprietari e i detentori di animali, nonche' i proprietari e i
responsabili di stabilimenti, impianti o aziende in cui sono ottenuti o trattati
prodotti e alimenti destinati al consumo umano o animale, compreso il foraggio,
la paglia e il fieno nonche' qualsiasi altro prodotto o alimento capace di
veicolare o trasmettere malattie animali, devono attenersi ai divieti, alle
prescrizioni e alle condizioni disposte dal Ministero della salute, anche
tramite il Centro nazionale, e di quelli immediati adottati dall'autorita'
sanitaria territorialmente competente, compresi quelli riguardanti le
limitazioni all'immissione sul mercato di prodotti e alimenti e alla
movimentazione degli animali. I predetti soggetti sono altresi' tenuti a fornire
i documenti e i dati richiesti dagli organi incaricati di svolgere verifiche e
controlli.
4. Alla violazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 3, nonche' nel
caso di loro applicazione parziale o non conforme consegue in ogni caso
l'esclusione del proprietario e del detentore di animali e del proprietario e
del responsabile degli stabilimenti, impianti o aziende che trattano prodotti e
alimenti, da qualsivoglia forma di rimborso, indennizzo o beneficio
economico-finanziario, nazionale, regionale o comunitario, comunque denominati,
e il recupero forzato di quelli eventualmente corrisposti.
Note all'art. 80:
- Per il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 2002, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, vedi note all'art. 69.
- L'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, citato
all'art. 25, cosi' recita: «Art. 6 (Controlli veterinari ufficiali). - 1. - 2.
(Omissis).
3. Se si constata un rischio per la sanita' animale o per la salute pubblica,
fermi restando i provvedimenti immediati adottati dall'autorita' sanitaria
territorialmente competente, ogni provvedimento d'urgenza o misura cautelare e'
adottato dallo Stato ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni, anche nel caso di provvedimenti
emanati dallo Stato in correlazione a misure di salvaguardia adottate, in dette
materie, in sede comunitaria. Le competenti autorita' assicurano una conforme
applicazione dei provvedimenti in questione nei rispettivi territori.».
Art. 81.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Alle misure ed alle attivita' previste dal presente decreto i soggetti
pubblici interessati provvedono con le risorse umane e strumentali previste
dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 82.
Abrogazione
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Turco, Ministro della salute
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato I
[Articolo 2, comma 1, lettera m)]
omesso
Allegato II
(Articolo 3, comma 4)
omesso
Allegato III
[Articolo 4, comma 2, lettera g)]
omesso
Allegato IV
(Articolo 11, comma 3)
omesso
Allegato V
[Articolo 10, comma 2, lettera c)]
omesso
Allegato VI
[Articolo 24, comma 2, lettera d)]
omesso
Allegato VII
(Articolo 25, comma 2)
omesso
Allegato VIII
[Articolo 39, comma 4, lettera b)]
omesso
Allegato IX
[Articolo 18, comma 3, lettera c)]
omesso
Allegato X
(Articolo 50, comma 2)
omesso
Allegato XI
(Articolo 3, comma 4)
omesso
Allegato XII
[Articolo 65, comma 2, lettera a)]
omesso
Allegato XIII
[Articolo 2, comma 1, lettera m), numero 21)]
omesso
Allegato XIV
omesso
Allegato XV
[Articolo 66, comma 3, lettera a)]
omesso
Allegato XVI
omesso
Allegato XVII
(Articolo 47, comma 1)
omesso
Allegato XVIII
[Articolo 77, comma 4, lettera a)]
omesso