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Decreto 10 maggio 2006, n.230
Ministero della Salute. Regolamento recante recepimento della direttiva 2004/14/CE del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti.
(GU n. 160 del 12-7-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982,
n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
108;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1985, aggiornamento del decreto
ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o
con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23
maggio 1985;
Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1994, n. 556, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CEE;
Visto il decreto del Ministro della
salute 28 marzo 2003, n. 123, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21
marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,
utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con
sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e
2002/17/CE;
Vista la direttiva 2004/14/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 che modifica
la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali ed agli oggetti di pellicola di
cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n 400;
Sentito il Consiglio superiore di
sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 ottobre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in
data 31 marzo 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il decreto 1° luglio 1994, n. 556, e' modificato come segue:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma 2-bis:
«2-bis. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui al comma 1, appartengono ad
una delle seguenti categorie:
a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;
b) pellicole di cellulosa rigenerata
con un rivestimento derivato dalla cellulosa;
c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica.»;
b) all'articolo 1, comma 3, e' soppressa la lettera a);
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. -
1. Le pellicole di cellulosa
rigenerata di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a) e b) devono essere
prodotte utilizzando solo le sostanze e i gruppi di sostanze elencate
nell'allegato I alle condizioni ivi stabilite.
2. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 1, comma 2-bis,
lettera c), devono essere prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo
le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I, Parte prima, alle
condizioni ivi stabilite.
3. In deroga ai commi 1 e 2,
sostanze non elencate nell'allegato I possono essere utilizzate come coloranti
(tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di
migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti
alimentari, rilevabile con un metodo convalidato, conformemente a quanto
stabilito dal decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive
modificazioni.»;
d) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente articolo 2-bis:
«Art. 2-bis. - 1. Il rivestimento
delle pellicole di cellulosa rigenerata definite all'articolo 1, comma 2-bis,
lettera c), deve essere prodotto utilizzando le sostanze consentite per le
materie plastiche di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Ministro
della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni, alle condizioni ivi
stabilite.
2. I materiali ed oggetti ottenuti con le pellicole di cui all'articolo 1, comma
2-bis, lettera c), devono essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo
9-bis, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e
successive modificazioni»;
e) l'allegato I, Parte seconda, e' sostituito dall'allegato I al presente
regolamento.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 maggio 2006
Il Ministro (ad interim): Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 4, foglio n. 114
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.U.E.).
Note alle premesse:
- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del Consiglio del 27 ottobre
2004 riguardante i materiali e gli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le
direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e' stato pubblicato nella G.U.U.E. serie L n.
338 del 13 novembre 2004.
- La direttiva 2004/14/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 che modifica la
direttiva 93/10/CE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di
cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti e' stata
pubblicata nella G.U.U.E. del 30 gennaio 2004, serie L n. 27.
- Il testo vigente dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva 76/893 relativa ai materiali e
agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), cosi'
come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108
(Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a
venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o
in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove
occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali
e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui
sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego
sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli
risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti
di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di' acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda
cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo
1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25
giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede
all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e
2.
4. Chiunque impieghi nella
produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito
nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».
- Il decreto 1° luglio 1994, n. 556 (Regolamento recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari e con sostanze d'uso personale.
Attuazione delle direttive
93/10/CEE e 93/111/CE) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del
30 settembre 1994.
- Il decreto 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale.
Recepimento della direttiva 2001/62/CE, della direttiva 2002/16/CE e della
direttiva 2002/17/CE), e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003.
- Il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito ilConsiglio di Stato, sono emanati i regolamenti
per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali».
Nota all'art. 1, comma 1, lettere a) e b):
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto ministeriale 1° luglio
1994, n. 556, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 1. - 1. Il presente regolamento disciplina le pellicole di cellulosa
rigenerata le quali:
a) costituiscono di per se' un
prodotto finito, oppure
b) sono parte di un prodotto finito composto di altri elementi, e che sono
destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a
contatto conformemente a tale destinazione.
2. La pellicola di cellulosa rigenerata e' un foglio sottile prodotto a partire
da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze
tecnologiche, opportune sostanze possono essere incorporate nella massa o in
superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte di
vernice su uno o su ambedue i lati.
2-bis. Le pellicole di cellulosa
rigenerata di cui al comma 1 appartengono ad una delle seguenti categorie:
a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;
b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla
cellulosa;
c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica».
3. Il presente regolamento non si applica ai budelli sintetici di cellulosa
rigenerata definiti all'art. 4».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 luglio
1994, n. 556, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 2. - 1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'art. 1, comma
2-bis, lettere a) e b) devono essere prodotte utilizzando solo le sostanze e i
gruppi di sostanze elencate nell'allegato I alle condizioni ivi stabilite.
2. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'art. 1, comma 2-bis, lettera
c) devono essere prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le
sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I, Parte prima, alle
condizioni ivi stabilite.
3. In deroga ai commi 1 e 2, sostanze non elencate nell'allegato I possono
essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a
condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o
sulla superficie dei prodotti alimentari, rilevabile con un metodo convalidato,
conformemente a quanto stabilito dal decreto del Ministro della sanita' 21 marzo
1973 e successive modificazioni».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):
- La Parte seconda dell'allegato I del decreto ministeriale 1° luglio 1994, n.
556, reca l'elenco delle sostanze autorizzate nella fabbricazione di pellicole
di cellulosa rigenerata verniciata.
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