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Decreto 15 novembre 2005
Ministero della Salute. Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2005/37/CE, 2005/46/CE e 2005/48/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.
(GU n. 28 del 3-2-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283,
successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede
l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari:
limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati
all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto
del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005) e dal decreto
del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
184 del 9 agosto 2005);
Vista la direttiva 2005/37/CE della Commissione del 3 giugno 2005, recante
modifica delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto
riguarda le quantita' massime di residui di alcuni antiparassitari;
Vista la direttiva 2005/46/CE della Commissione dell'8 luglio 2005, recante
modifica delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per
quanto riguarda le quantita' massime di residui della sostanza attiva amitraz;
Vista la direttiva 2005/48/CE della Commissione del 23 agosto 2005, recante
modifica delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per
quanto riguarda le quantita' massime di residui di alcuni antiparassitari;
Visti i decreti dirigenziali emanati dal 1° aprile 2005 al 30 settembre 2005,
con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sostanze
attive nuove o con cui sono state approvate modifiche di impiego di prodotti
gia' registrati, nei quali sono stati definiti inoltre i relativi limiti massimi
di residui o gli intervalli di sicurezza nazionali;
Visti i decreti dirigenziali del 21 febbraio 2005, con cui sono state sospese in
Italia le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
carbendazim, dinocap, vinclozolin, warfarin, flusilazolo, in considerazione
della loro attuale classificazione in categoria 2 di cancerogenesi, tossicita'
per la riproduzione o mutagenesi;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i
nuovi limiti massimi di residui e con le nuove condizioni di impiego di alcune
sostanze attive;
Decreta:
Art. 1.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive amitraz, benfluralin,
carfentrazone-ethyl, cicloxidim, cloropicrina, cyprodinil, fenamidone,
fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, idrazide maleica, iodosulfuron methyl
sodium, iprodione, isoxaflutole, lufenuron, mecoprop, mesotrione, molinate,
propiconazolo, propizamide, S-metolachlor, spiroxamina, tebuconazolo,
teflubenzuron, terbutilazina, thiamethoxam, triclopir, trifloxystrobin, indicati
nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti
massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della
salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
Art. 2.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive dymethenamid-P, etoxazole,
mesosulfuron, novaluron, picoxystrobin, silthiofam, tepraloxydim, indicati
nell'allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 2 del decreto
del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
Art. 3.
Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive
benfluralin, benfuracarb, cicloxidim, clopiralid, cloropicrina, cyprodinil,
dodina, etoprofos, fenhexamid, fludioxonil, flufenacet, fosmet, imazamox,
lufenuron, mancozeb, metalaxyl-M, ossidemeton metile, quizalofop etile, rotenone,
S-metolachlor, tebuconazolo, teflubenzuron, teflutrin, triclopir, trifluralin,
indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli
corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto
2004 e successivi aggiornamenti.
Art. 4.
Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive
dymethenamid-P, etoxazole, mesosulfuron, novaluron, spiroxamina, tepraloxydim,
indicati nell'allegato 4 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 5 del
decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
Art. 5.
I limiti massimi di residui della sostanza attiva picoxystrobin, indicati
nell'allegato 5 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A,
del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
Art. 6.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive amitraz e propiconazolo,
indicati nell'allegato 6 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3,
parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi
aggiornamenti.
Art. 7.
Gli impieghi delle sostanze attive carbendazim, dinocap, vinclozolin,
warfarin e flusilazolo sono sospesi per le motivazioni citate in premessa.
Art. 8.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive dinocap e flusilazolo, per
i quali trova applicazione l'art. 4, comma 7, del decreto del Ministro della
salute 27 agosto 2004, sono pari a 0.01 mg/kg, in quanto limiti nazionali non
armonizzati a livello comunitario.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in
vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 15 novembre 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro
n. 6, foglio n. 81
Allegati omessi