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Decreto 27 gennaio 2006
Ministero della Salute. Nomina degli ispettori preposti alla vigilanza sulle sostanze e preparati pericolosi.
(GU n. 41 del 18-2-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 di attuazione
della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive
1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la circolare del Ministro della sanita' del 12 settembre 2000, n. 13 sull'attivita'
di vigilanza nel settore delle sostanze chimiche pericolose e dei relativi
preparati, cooperazione tra amministrazione centrale ed autorita' locali;
Vista la nota DGFDM/9/28793/I.S.h.c., del 23 settembre 2005, della Direzione
generale dei farmaci e dispositivi medici, di comunicazione del personale in
servizio presso la medesima direzione, interessato alle attivita' ispettive;
Vista la nota DGVA.I/26978/P/I.5.h.c., del 21 luglio 2005, della Direzione
generale della sanita' veterinaria e degli alimenti, di comunicazione del
personale in servizio presso la medesima direzione, interessato alle attivita'
ispettive;
Vista la nota 34751/PRE 4 del 25 luglio 2005 dell'Istituto superiore di sanita',
di comunicazione del personale in servizio presso il medesimo istituto,
interessato alle attivita' ispettive;
Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2005, della Direzione generale della
prevenzione sanitaria, di costituzione del Gruppo tecnico per la vigilanza delle
sostanze e preparati pericolosi;
Considerata la necessita' di promuovere iniziative nell'ambito delle politiche
europee sulla implementazione di dispositivi comunitari, con particolare
riguardo alle attivita' del CLEEN - Chemical Legislation European Enforcement
Network;
Decreta:
Art. 1.
1. Le ispezioni delle realta' produttive, nonche' delle Unita' dedite
all'importazione di sostanze e preparati pericolosi e loro articoli, sono
effettuate da ispettori del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di
sanita' ed, eventualmente, da esperti di altre Amministrazioni pubbliche,
inseriti nella seguente lista nazionale:
dott. Alessi Mariano, dirigente medico, Ministero della salute;
dott. Attias Leonelo, ricercatore, Istituto superiore di sanita';
dott.ssa Apuzzo Germana, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott.ssa Capasso Monica, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott. Covino Lucio, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott. Consolino Antonio, dirigente chimico, Ministero della salute;
dott. Chiavoni Marcello, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott.ssa Cuomo Immacolata, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott.ssa Quaresima Emma Teresa, dirigente chimico, Ministero della salute;
dott.ssa Di Marzio Graziella, primo ricercatore, Istituto superiore di sanita';
dott.ssa Di Prospero Fanghella Paola, primo ricercatore, Istituto superiore di
sanita';
dott.ssa Fornarelli Laura, ricercatore, Istituto superiore di sanita';
dott.ssa Izzo Paola, ricercatore, Istituto superiore di sanita';
dott.ssa Marseglia Marisa, dirigente chimico, Ministero della salute;
dott.ssa Perrone Raffaella, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott. Pistolese Pietro, dirigente chimico, Ministero della salute;
dott.ssa Ricci Vittoria, ricercatore, Istituto superiore di sanita';
dott.ssa Rubbiani Maristella, primo ricercatore, Istituto superiore di sanita';
dott. Secchi Stefano, dirigente chimico, Ministero della salute;
dott. Strincone Marco, chimico, Ministero dell'ambiente;
dott.ssa Terzulli Giuseppina, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott.ssa Terracciano Maria, dirigente chimico, Ministero della salute.
2. I predetti ispettori, in qualsiasi momento, possono procedere ad ispezioni
presso i luoghi di produzione, di deposito e vendita di sostanze chimiche
pericolose e loro preparati, richiedere dati, informazioni e documenti e, ove
sia necessario, prelevare campioni da sottoporre ad analisi e valutazione presso
i laboratori di propria competenza.
3. La designazione ha la durata di un anno ed e' tacitamente rinnovabile.
Art. 2.
1. L'attivita' amministrativa e contabile e' svolta dall'Ufficio IV della
Direzione generale della prevenzione sanitaria.
Art. 3.
1. Le spese per l'effettuazione delle ispezioni, effettuate dagli ispettori
di cui all'art. 1, sono a carico del bilancio del Ministero della salute e
gravano sul capitolo n. 312, relativo alle notifiche delle nuove sostanze
pericolose dello stesso Ministero.
Roma, 27 gennaio 2006
Il Ministro: Storace