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Decreto 28 febbraio 2006
Ministero della Salute. Ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (direttiva 2004/73/CE della Commissione), concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
(GU n. 111 del 15-5-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della
direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura
delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio
1998, n. 90, ed in particolare l'art. 37, comma 2;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1997, n. 192 supplemento
ordinario;
Vista la direttiva 2004/73/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante
ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del
Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose, come sostituita dalla rettifica
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 216, del 16 giugno
2004 e dalla rettifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 236, del 7 luglio 2004;
Ritenuto necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze chimiche di
cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti;
Ritenuto altresi' necessario pubblicare un elenco consolidato dei simboli e
indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi, nonche' degli
elenchi delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza;
Effettuata con lettera del 18 luglio 2005, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del
decreto legislativo n. 52 del 1997, la comunicazione al Ministero delle
attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio;
Decreta:
Art. 1.
1. I testi degli allegati IB, II, III e IV al presente decreto sostituiscono
i corrispondenti testi degli allegati I, II, III e IV
al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa.
Art. 2.
1. L'allegato I al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa e'
modificato in relazione alla nota k della prefazione e alle voci di cui
all'elenco dei numeri d'indice riportato in allegato IA.
2. L'allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa e'
modificato come segue:
a) il testo dell'allegato 5A del presente decreto e' aggiunto come capitolo A.21.;
b) il capitolo B.1bis. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5B del
presente decreto;
c) il capitolo B.ter. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5C del
presente decreto;
d) il capitolo B.4. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5D del presente
decreto;
e) il capitolo B.5. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5E del presente
decreto;
f) il capitolo B.31. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5F del presente
decreto;
g) il capitolo B.35. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5G del presente
decreto;
h) il testo dell'allegato 5H del presente decreto e' aggiunto come capitolo B.42.
e B.43.;
i) il testo dell'allegato 51 del presente decreto e' aggiunto come capitoli da C.21.
a C.24.
Art. 3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte delle sostanze in esso
inserite per la prima volta o modificate nella classificazione rispetto alle
sostanze esistenti nel 28° adeguamento della Direttiva 67/548/CEE, e presenti
nel magazzino del produttore, purche' conformi alla previgente normativa.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi la
cui classificazione ed etichettatura viene modificata a causa della presenza nei
preparati di sostanze inserite per la prima volta o modificate nella
classificazione rispetto alle sostanze esistenti nel 28° adeguamento della
Direttiva 67/548/CEE, gia' immesse sul mercato alla data di entrata in vigore
del presente dispositivo, purche' conformi alla previgente normativa.
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2006
Il Ministro: Storace
Allegati omessi