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DECRETO 3 febbraio 2006

Ministero della Salute. Revisione della lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

 (GU n. 37 del 14-2-2006- Suppl. Ordinario n.39)
 

 IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive»;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2005, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2005, n. 127, suppl. ord. n. 104;
Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, in vigore dal 1° gennaio 2006 e che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA);
Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive espressa in data 24 novembre 2005;
Considerata la necessita' di armonizzare, entro il termine del 1° gennaio 2006, la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
Considerato il presente decreto sostitutivo del decreto ministeriale 13 aprile 2005 citato in premessa;

Decreta:


Art. 1.
E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, il cui impiego e' considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, nel rispetto della lista adottata con l'emendamento all'appendice della Convenzione contro il doping nello sport ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2006 e riportata nell'allegato I.
Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II.
La lista e' composta dalle seguenti cinque sezioni:
Sezione 1: classi vietate;
Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
Sezione 3: specialita' medicinali contenenti principi attivi vietati;
Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle relative specialita' medicinali;
Sezione 5: pratiche mediche e metodi vietati.


Art. 2.
Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel decreto 13 aprile 2005, meglio indicato in premessa, ed entrano in vigore il 1° gennaio 2006.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 3 febbraio 2006


Il Ministro della salute


Storace

Il Ministro per i beni e le attivitą culturali


Buttiglione

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2006


Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 89

Omissis