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Decreto 4 maggio 2006, n. 227
Ministero della Salute. Regolamento
recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o
con sostanze
d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE.
(GU n. 159 del 11-7-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2004/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2004, che modifica
la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell'uso di
azodicarbonammide come agente rigonfiante;
Vista la direttiva 2004/13/CE della Commissione del 29 gennaio 2004, che
modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in
materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Vista la direttiva 2004/19/CE della Commissione del 1° marzo 2004, che modifica
la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 22
dicembre 2005, n. 299;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, recante aggiornamento del
decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o
con sostanze d'uso personale.
Recepimento delle direttive
82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210, recante
aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n.
99/91/CE;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE ed in particolare gli articoli 9, comma 1, e 10;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di
sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 ottobre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
Vista la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 aprile 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e' modificato come
segue:
a) all'articolo 5, come modificato da ultimo dall'articolo 1 del decreto 28
marzo 2003, n. 123, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al paragrafo
1 non e' obbligatoria qualora il valore della determinazione della migrazione
globale non comporti il superamento dei limiti di migrazione specifica di cui
allo stesso paragrafo.»;
b) all'articolo 9, comma 2, dopo la
lettera b) e' inserita la seguente lettera:
«c) gli additivi di cui alla lettera b) consentiti come additivi alimentari di
cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai
sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, non devono migrare:
1) nei prodotti alimentari finiti in quantita' tale da svolgere una funzione
tecnologica;
2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi
in quantita' superiori alle restrizioni piu' basse loro applicabili;
3) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi come additivi alimentari o
aromi in quantita' superiori alle restrizioni di cui all'allegato III del
presente regolamento.»;
c) l'articolo 9-bis, come inserito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 26
aprile 1993, n. 220, e modificato dal decreto ministeriale 28 ottobre 1994, n.
735, e' modificato come segue:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis:
«2-bis. I limiti di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze riportate
nell'allegato II, Sezione I, parte B»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«I limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano anche ai materiali ed
oggetti di cui al comma 4 dell'articolo 9»;
d) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente articolo 9-ter:
«Art. 9-ter. - 1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al
dettaglio i materiali ed oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a
contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c) devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta
che fornisca, per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari,
informazioni adeguate, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sul
livello di migrazione specifica, criteri di purezza a norma dei decreti
ministeriali 27 febbraio 1996, n. 209, 27 novembre 1996, n. 684 e 23 luglio
2003, onde consentire agli utilizzatori di tali materiali ed oggetti di
rispettare le disposizioni sui prodotti alimentari»;
e) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo 14-bis:
«1. Chiunque sia interessato a che una sostanza riportata nell'allegato II -
Sezione 1: parte B, venga inserita nell'elenco comunitario deve presentare una
richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 1935/2004, entro il 31
dicembre 2006»;
f) l'allegato II - Sezione 1: Parte
B, come sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996,
n. 572, e modificato da ultimo dall'allegato IV del decreto ministeriale 28
marzo 2003, n. 123, e' modificato come segue:
1) il punto 1 delle «OSSERVAZIONI GENERALI» e' sostituito dal seguente:
«1. Il presente allegato contiene l'elenco seguente:
a) sostanze incorporate nella plastica per conseguire un effetto tecnico nel
prodotto finito, inclusi gli «additivi polimerici». Dette sostanze sono presenti
nel prodotto finito;
b) sostanze utilizzate per fungere da mezzo adeguato nel quale realizzare la
polimerizzazione.
Ai fini del presente allegato, le sostanze di cui alle lettere a) e b) sono in
appresso denominate «additivi».
Ai fini del presente allegato, con il termine «additivi polimerici» s'intende
qualsiasi polimero e/o prepolimero e/o oligomero che puo' essere aggiunto alla
plastica per conseguire un effetto tecnico, ma che non puo' essere impiegato in
assenza di altri polimeri quale componente strutturale principale dei materiali
e degli oggetti finiti. Con esso s'intendono anche le sostanze che possono
essere aggiunte al mezzo in cui avviene la polimerizzazione.
L'elenco non comprende:
a) le sostanze che incidono
direttamente sulla formazione dei polimeri;
b) i coloranti;
c) i solventi.».
2) l'elenco delle sostanze e' sostituito dall'allegato III del presente
regolamento.
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunita' europee (G.U.U.E.).
Note alle premesse:
- La direttiva 2004/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2004 che modifica la
direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell'uso di
azodicarbonammide come agente rigonfiante e' stata pubblicata nella G.U.U.E. del
13 gennaio 2004, serie L n. 7.
- La direttiva 2004/13/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 che modifica la
direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e' stata
pubblicata nella G.U.U.E. del 30 gennaio 2004, serie L n. 27.
- La direttiva 2004/19/CE della Commissione del 1° marzo 2004 che modifica la
direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e' stata pubblicata
nella G.U.U.E. del 10 marzo 2004, serie L n. 71.
- Il regolamento (CE) n.
1935/2004 del Parlamento e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e' stato pubblicato nella
G.U.U.E. serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108
(Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) e' il seguente:
«Art. 3. - 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 777, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. - Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a
venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o
in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove
occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali
e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui
sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego
sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli
risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa
rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda
stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei
decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno
1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1°
giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede
all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e
2.
4. Chiunque impieghi nella
produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito
nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni.».
- Il decreto 26 aprile 1993, n. 220 (Regolamento recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari e con sostanze d'uso personale.
Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE) e'
stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13
luglio 1993.
- Il decreto 15 giugno 2000, n. 210 (Regolamento recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale.
Recepimento della direttiva n.
99/91/CE), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio
2000.
- Il decreto 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale.
Recepimento della direttiva
2001/62/CE, della direttiva 2002/16/CE e della direttiva 2002/17/CE), e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31
maggio 2003.
- Il decreto 22 dicembre 2005, n. 299 (Regolamento recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006.
- Il testo vigente dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto 21 marzo 973, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 5. - Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli
materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere
i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari
in quantita' superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del
materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione).
Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantita' superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale limite e' pari a 50 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o
siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacita' non
inferiore a 500 ml e non superiore a 10 1;
b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non e' possibile determinare
l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare;
c) coperchi, guarnizioni, tappi o
altri dispositivi di chiusura simili.
Gli stessi criteri di espressione dei risultati si applicano per il controllo
dell'osservanza dei limiti di cessione specifica eventualmente indicati.
Nel caso di accoppiati o di altri
materiali complessi, deve corrispondere alle condizioni e caratteristiche del
presente decreto lo strato che viene a contatto diretto con gli alimenti,
sempreche' tale strato esplichi la funzione di barriera capace di impedire, per
permeabilita' o altra causa, la migrazione di costituenti dei materiali non a
contatto diretto con l'alimento, e cio' risulti alle prove di cessione indicate
nell'allegato IV.
Il controllo dei limiti di migrazione specifici non e' obbligatorio qualora si
possa accertare che, assumendo una completa migrazione della sostanza residua
nel materiale o oggetto, essa non possa superare il limite specifico di
migrazione.
Il controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei prodotti alimentari e'
eseguito nelle peggiori condizioni di durata e temperatura prevedibili per
l'uso.
La verifica del rispetto dei
limiti di migrazione specifica prevista al paragrafo 1 puo' essere garantita
dalla determinazione della quantita' di una sostanza nel materiale o
nell'oggetto finito, a patto che sia stata definita una relazione tra tale
quantita' ed il valore della migrazione specifica della sostanza attraverso una
sperimentazione adeguata oppure per mezzo dell'applicazione di modelli di
diffusione universalmente riconosciuti e basati su prove scientifiche. Per
dimostrare la non conformita' di un materiale o di un articolo e' obbligatoria
la conferma per via sperimentale del valore di migrazione stimato.
La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al paragrafo
1 non e' obbligatoria qualora il valore della determinazione della migrazione
globale non comporti il superamento dei limiti di migrazione specifica di cui
allo stesso paragrafo.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto 21 marzo 1973, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 9. - 1. Per materia plastica si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze.
2. Per la preparazione di
materiali ed oggetti, costituiti esclusivamente di materia plastica o composti
da due o piu' strati - ognuno dei quali e' costituito esclusivamente di materia
plastica - fissati fra loro mediante adesivi o con qualunque altro mezzo,
possono essere impiegati esclusivamente:
a) i monomeri e le altre sostanze di partenza indicate nell'allegato I, sezioni
A e B, del presente decreto alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate
per le singole voci;
b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione I, parte B del decreto
ministeriale 21 marzo 1973 alle condizioni e limitazioni di impiego
eventualmente indicate per le singole voci.
c) gli additivi di cui alla lettera b) consentiti come additivi alimentari di
cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai
sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, non devono migrare:
1) nei prodotti alimentari finiti in quantita' tale da svolgere una funzione
tecnologica;
2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi
in quantita' superiori alle restrizioni piu' basse loro applicabili;
3) nei prodotti alimentari in cui
non sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantita' superiori alle
restrizioni di cui all'allegato III del presente regolamento.
3. Per quanto riguarda i composti a basso peso molecolare, gli intermedi, i
catalizzatori, i solventi e gli agenti emulsionanti utilizzati nella
preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'art. 10.
4. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1, parti A e B,
del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato per ultimo con il decreto
ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408, possono essere impiegati, alle condizioni
e con le limitazioni ivi previste per la produzione di:
rivestimenti superficiali, applicati su materiali diversi da quelli di cui al
comma 1, ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi,
polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.;
siliconi;
resine epossidiche;
materiali e oggetti composti di due o piu' strati, di cui quello destinato al
contatto diretto con i prodotti alimentari e' costituito di materia plastica e
almeno uno strato non e' costituito esclusivamente di materia plastica.
4-bis. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui all'allegato I,
sezioni A e B, si applicano anche alle resine di cui al precedente comma 4».
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto 21 marzo 1973, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 9-bis. - 1. I materiali e gli oggetti di cui all'art. 9, comma 2, non
devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei
prodotti alimentari in quantita' superiori a 10 mg per decimetro quadrato
(mg/dm2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di
migrazione); tale limite e' di 60 mg/kg di prodotto alimentare (mg/kg) nei
seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano
essere riempiti, di capacita' non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;
b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non e' possibile determinare l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare;
c) coperchi, guarnizioni, tappi o
altri dispositivi di chiusura simili.
2. I limiti di migrazione specifica riportati nell'allegato I del presente
decreto sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm2 nei seguenti
casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti che possono
essere riempiti, di capacita' inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;
b) fogli, pellicole o altri articoli che non possono essere riempiti o per i
quali non sia possibile valutare il rapporto tra l'area della superficie di tali
oggetti e la quantita' di prodotti alimentari a contatto.
In tali casi, i limiti indicati nell'allegato I, espressi in mg/kg, vanno divisi
per il fattore di conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm2.
2-bis. I limiti di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze riportate
nell'allegato II, Sezione I, parte B;
3. I limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano anche ai materiali ed
oggetti di cui al comma 4 dell'art. 9.».
- L'allegato II, sezione I, Parte B, del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
come sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n.
572 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11
novembre 1996) e modificato da ultimo dall'allegato IV del decreto ministeriale
28 marzo 2003, n. 123, e' ulteriormente modificato dal regolamento qui
pubblicato.
Art. 2.
1. L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, modificato
da ultimo dal decreto 28 marzo 2003, n. 123, e' modificato come segue:
a) al punto 8 delle «Introduzioni generali», la definizione di QM e' sostituita
dalla seguente:
«QM = Quantita' massima di sostanza «residua» ammessa nel materiale o
nell'oggetto. Ai fini del presente decreto, la quantita' di sostanza nel
materiale o nell'oggetto e' determinata con un metodo convalidato di analisi. Se
attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico
con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa che
venga messo a punto un metodo convalidato»;
b) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» sono
inseriti, in fine, i monomeri e le sostanze di partenza riportate nell'allegato
I del presente regolamento;
c) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» e'
modificata la colonna «Denominazione» o «N. CAS» o «Restrizioni e/o specifiche»,
per le sostanze riportate nell'allegato II al presente regolamento.
Art. 3.
1. Il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210, e'
modificato come segue:
a) l'allegato I e' sostituito dall'allegato IV del presente regolamento;
b) l'allegato II, come sostituito dall'allegato V del decreto del Ministro della
sanita' 28 marzo 2003, n. 123, e' sostituito dall'allegato V del presente
regolamento;
c) l'allegato III, come sostituito dall'allegato VI del decreto del Ministro
della sanita' 28 marzo 2003, n. 123, e' sostituito dall'allegato VI del presente
regolamento.
Art. 4.
1. Il decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 2003, n. 123, e'
modificato come segue:
a) all'articolo 9, comma 1, la data «31 dicembre 2004» e' sostituita dalla
seguente: «31 dicembre 2005»;
b) all'articolo 10 e' inserito, infine, il seguente comma:
«2. Tuttavia la data di riempimento
puo' essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale
indicazione consenta di individuare la data di riempimento. La data di
riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorita' competenti e a
chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente
regolamento».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto 28 marzo 2003, cosi' come
modificato da decreto qui pubblicato:
«Art. 9. - 1. L'uso e/o la presenza di BADGE nella fabbricazione di materiali e
oggetti di cui all'art. 8, comma 2, possono continuare ad essere ammessi
soltanto fino al 31 dicembre 2005.
2. L'uso e/o la presenza di BFDGE nella fabbricazione di materiali e oggetti di
cui all'art. 8, comma 2, possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al
31 dicembre 2004.
3. A decorrere dal 1° marzo 2003, la quantita' di componenti di NOGE con piu' di
2 anelli aromatici e almeno un gruppo epossidico nonche' i loro derivati,
contenenti funzioni cloridriniche e aventi massa molecolare inferiore a 1000
Dalton, non deve essere riscontrabile nei materiali e oggetti di cui all'art. 8,
comma 2, al limite di rilevabilita' di 0,2 mg/6 dm2, compresa la tolleranza
analitica.
4. Il limite di rilevabilita' di cui al comma 3 deve essere determinato mediante
metodo di analisi convalidato.
In mancanza di tale metodo puo' essere utilizzato un metodo analitico con
adeguate caratteristiche di prestazione, in attesa dell'elaborazione di un
metodo convalidato.
5. L'uso e/o la presenza di NOGE nella fabbricazione di tali materiali e oggetti
possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto 28 marzo 2003, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 10. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano ai
materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie e adesivi di cui
all'art. 8, comma 2, lettere b) e c), posti in contatto con i prodotti
alimentari prima del 1° marzo 2003.
Detti materiali e oggetti possono continuare ad essere immessi sul mercato a
condizione che la data di riempimento figuri sugli stessi, tenuto conto delle
prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni.
2. Tuttavia la data di riempimento puo' essere sostituita da un'altra
indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data
di riempimento.
La data di riempimento deve
essere fornita su richiesta alle autorita' competenti e a chiunque sia preposto
al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.».
Art. 5.
1. La commercializzazione e l'uso di materiali e oggetti di materia plastica
destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del
presente regolamento, e' consentita a partire dal 1° settembre 2005.
2. La produzione e l'importazione di materiali ed oggetti di materia plastica
destinati a venire a contatto con gli alimenti, non conformi alle disposizioni
del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, sono
consentite fino al 28 febbraio 2006.
3. In deroga a quanto previsto ai
commi 1 e 2 la produzione, la commercializzazione e/o l'importazione di
materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli
alimenti contenenti l'azodicarbonammide, sostanza riportata nell'allegato III
del presente regolamento con il numero di riferimento 36640, sono consentite
fino al 1° agosto 2005. Tuttavia detti materiali ed oggetti possono continuare
ad essere immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento figuri
sugli stessi, tenuto conto delle prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 109, e successive modificazioni.
La data di riempimento puo' essere sostituita da un'altra indicazione, a
condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento.
La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorita'
competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle
prescrizioni del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 maggio 2006
Il Ministro (ad interim): Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 4, foglio n. 115
Allegato I omissis
Allegato II omissis
Allegato III omissis
Allegato IV omissis
Allegato V omissis
Allegato VI omissis