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Ordinanza 11 febbraio 2006
Ministero della Salute. Misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicita' negli uccelli selvatici.
(GU n. 42 del 20-2-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista l'ordinanza 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in
materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del
2 settembre 2005, come modificata dall'ordinanza ministeriale del 10 ottobre
2005, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
Vista la direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro
l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
Considerato necessario dare immediata applicazione a talune disposizioni della
direttiva 2005/94/CE, sebbene non ancora attuata nell'ordinamento nazionale;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il documento SANCO/10155/2006 del 10 febbraio 2006 recante alcune misure
provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta
patogenicita' negli uccelli selvatici in Grecia;
Visti i casi di mortalita' e sintomi clinici rilevati in alcuni cigni migratori,
la cui migrazione anomala e' da mettere in relazione alle temperature
eccezionalmente fredde che si stanno verificando nel nord Europa e nei Balcani,
riscontrati nelle regioni Sicilia (province di Messina e Catania), Calabria
(province di Reggio Calabria e Vibo Valentia) e Puglia (provincia di Taranto);
Considerato che tutti i campioni prelevati dai soggetti rinvenuti morti e dai
soggetti con sintomi clinici riferibili ad influenza aviaria, sono stati inviati
al Centro nazionale di referenza di Padova che in data 11 febbraio 2006 ha
confermato la presenza di virus H5N1 gia' preliminarmente evidenziato dagli
Istituti zooprofilattici sperimentali dei distretti territoriali competenti;
Vista l'ordinanza 22 ottobre 2005 recante misure ulteriori di polizia
veterinaria contro l'influenza aviaria che ha recepito la decisione della
Commissione 2005/745/CE del 21 ottobre 2005 relativa alla adozione di misure di
biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione del virus dell'influenza
aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H5N1 dai volatili selvatici alle
popolazioni di volatili domestici e alla definizione di un sistema di allerta
rapido nelle aree a rischio elevato;
Ritenuto necessario stabilire zone di protezione e sorveglianza attorno ai
luoghi in cui la malattia e' stata rilevata negli uccelli selvatici e che dette
zone devono essere limitate a quanto necessario per prevenire l'introduzione di
virus influenzale negli allevamenti di volatili domestici limitrofi;
Rilevato che sulla base della situazione epidemiologica internazionale relativa
all'influenza aviaria e del rischio connesso alle migrazioni anomale dei
volatili e' necessario disporre misure urgenti di protezione per l'influenza
aviaria;
Ordina:
Art. 1.
Oggetto, campo di applicazione e definizioni
1. La presente ordinanza stabilisce alcune misure urgenti di protezione in
relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicita' riscontrata in cigni
migratori rinvenuti morti e malati nelle regioni Sicilia, Calabria e Puglia,
allegato 1, provocata dal virus dell'influenza A del sottotipo H5 di cui e'
stata confermata dal Centro nazionale di referenza di Padova l'appartenenza al
tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell'influenza
aviaria dagli uccelli selvatici agli allevamenti di volatili domestici e ad
altri volatili in cattivita', nonche' la contaminazione dei prodotti da loro
derivati.
2. L'allegato di cui al comma 1, puo' essere modificato con successivo
provvedimento del Ministero della salute sulla base dell'evoluzione della
situazione epidemiologica o di eventuali decisioni comunitarie.
Art. 2.
Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza
1. E' fatto obbligo per le regioni Sicilia, Calabria e Puglia istituire
attorno ai luoghi in cui e' confermata la presenza di influenza aviaria ad alta
patogenicita' causata dal virus dell'influenza A del sottotipo H5 negli uccelli
selvatici ed e' sospettato o confermato il tipo di neuroaminidasi N1:
a) una zona di protezione del raggio di almeno tre chilometri;
b) una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri, compresa la
zona di protezione.
2. L'istituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui al comma 1 tiene
conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che
riguardano l'influenza aviaria, nonche' delle strutture di monitoraggio
disponibili.
3. Se le zone di protezione o sorveglianza si estendono al territorio di altre
regioni, tutte le regioni coinvolte collaborano ai fini dell'istituzione delle
zone stesse.
4. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea e agli altri
Stati membri i dati delle zone di protezione e sorveglianza istituite a norma
del presente articolo.
Art. 3.
Misure nella zona di protezione
1. Nella zona di protezione sono applicate le misure seguenti ad opera dei
sindaci e dei servizi veterinari delle ASL, secondo le rispettive competenze:
a) individuazione dei pollai, di tutti gli allevamenti ed aziende avicoli;
b) visite documentate e ripetute dei luoghi di cui al comma 1, con un esame
clinico dei volatili domestici comprendente la raccolta di campioni per le
analisi di laboratorio;
c) attuazione di misure di biosicurezza presso l'allevamento, compresa la
disinfezione alle entrate e alle uscite dall'azienda, la sistemazione o la
chiusura dei volatili domestici in luoghi in cui possa essere evitato il
contatto diretto o indiretto con altro pollame e altri volatili in cattivita',
nonche' il divieto di accesso al personale non autorizzato dall'Autorita'
competente;
d) attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'ordinanza 22 ottobre 2005;
e) monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici,
in particolare quelli acquatici;
f) campagne di sensibilizzazione riguardo alla malattia tra i proprietari dei
volatili, i cacciatori e le associazioni naturalistiche e faunistiche;
g) abbattimento e distruzione degli animali sensibili infetti, sospetti di
infezione e di contaminazione;
h) qualora la situazione epidemiologica lo richieda, abbattimento e distruzione
di altri volatili selvatici o domestici presenti.
2. Nella zona di protezione e' fatto divieto di:
a) movimentare dal luogo in cui sono tenuti volatili domestici e altri volatili
in cattivita';
b) consentire la concentrazione di volatili domestici e altri volatili in
cattivita' per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni come
prescritto dall'ordinanza 22 ottobre 2005;
c) trasportare volatili domestici e altri volatili in cattivita' attraverso la
zona, escluso il transito sulle principali strade e ferrovie e il trasporto
verso la macellazione immediata;
d) inviare dalla zona uova da cova;
e) inviare dalla zona carne fresca o macinata, preparati e prodotti a base di
carne di pollame e altri volatili in cattivita', nonche' di selvaggina da penna
selvatica;
f) trasportare o spargere al di fuori della zona strame usato o concime non
trattato proveniente da aziende dell'area, ad eccezione del trasporto per la
lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002;
g) la caccia di uccelli selvatici.
Art. 4.
Misure nella zona di sorveglianza
1. Nella zona di sorveglianza sono applicate le misure seguenti ad opera dei
sindaci e dei servizi veterinari delle ASL, secondo le rispettive competenze:
a) individuazione dei pollai, di tutti gli allevamenti ed aziende avicoli;
b) attuazione di misure di biosicurezza presso l'allevamento, compreso l'uso dei
mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dall'azienda;
c) attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;
d) controllo della movimentazione dei volatili domestici e degli altri volatili
in cattivita', nonche' delle uova da cova, all'interno della zona.
2. Nella zona di sorveglianza e' fatto divieto di:
a) movimentare volatili domestici e altri volatili in cattivita' al di fuori
della zona per i primi quindici giorni successivi all'istituzione della zona
stessa;
b) consentire la concentrazione di volatili domestici e altri volatili in
cattivita' per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni come
prescritto dall'ordinanza 22 ottobre 2005;
c) la caccia di uccelli selvatici.
Art. 5.
Divieto di accesso nelle zone faunistiche
1. E' fatto assoluto divieto di accesso a tutte le persone non autorizzate
dai sindaci nelle zone faunistiche nelle quali sono stati rinvenuti morti i
volatili risultati positivi al virus H5N1 ad alta patogenicita'.
Art. 6.
Durata delle misure
1. Le misure di cui agli articoli 3 e 4 si applicano per tutto il tempo
necessario, tenuto conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed
epizootici che riguardano l'influenza aviaria, per almeno ventuno giorni nel
caso della zona di protezione e trenta giorni nel caso della zona di
sorveglianza a partire dalla data in cui e' stato isolato un virus
dell'influenza aviaria H5 raccolto da un caso clinico negli uccelli selvatici.
La presente ordinanza viene diramata in via d'urgenza alle Autorita' sanitarie
di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 7.
Deroghe per il pollame e
pulcini di un giorno.(*)
1. Il sindaco, previo parere favorevole dei servizi veterinari delle aziende
sanitarie competenti per territorio, puo' autorizzare:
a) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera a), lo spostamento, tra aziende poste
all'interno della stessa zona di protezione, di pollastre pronte per la
deposizione a condizione che il servizio veterinario competente per territorio
effettui con esito favorevole:
nei 5 giorni precedenti il carico un prelievo di sangue da almeno 10 animali;
nelle 48 h precedenti il carico, un'ispezione veterinaria e, laddove possibile
in relazione alla taglia degli animali, 10 tamponi tracheali;
le analisi devono essere effettuate presso l'Istituto zooprofilattico
sperimentale competente per territorio.
Le aziende di destinazione devono essere poste sotto il controllo ufficiale del
servizio veterinario. All'arrivo nella azienda di destinazione il sevizio
veterinario effettua un controllo clinico sugli animali e, trascorsi 7 giorni
dalla data di accasamento, la partita deve essere sottoposta ai medesimi
controlli sopra citati da parte del servizio veterinario competente per
territorio;
b) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera a) e all'art. 4, comma 2, lettera a),
il trasporto di pollame destinato alla macellazione immediata, incluse le
ovaiole da riforma, verso un macello sito nella zona di protezione o di
sorveglianza a condizione che il servizio veterinario competente per territorio:
1) effettui, nelle 48 ore precedenti la prima spedizione, un'ispezione
veterinaria sul pollame da inviare al macello che deve comprendere anche il
prelievo di 10 tamponi tracheali, laddove possibile in relazione alla taglia
degli animali; tale ispezione copre tutto il pollame da inviare al macello entro
i tre giorni successivi alla sua effettuazione. Per le spedizioni successive al
terzo giorno, l'ispezione, comprensiva del prelievo di tamponi tracheali, deve
essere ripetuta con le medesime modalita' indicate fino all'avvenuto svuotamento
dell'allevamento;
2) verifichi che il carico e il trasporto del pollame al macello avvenga con
attrezzature che, per tutto il periodo necessario al completamento delle
operazioni, sono utilizzate esclusivamente a tale fine;
c) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera a) e all'art. 4, comma 2, lettera a),
lo spostamento di pulcini di un giorno all'esterno delle zone soggette a
restrizione, a condizione che il servizio veterinario competente per l'azienda
di origine degli animali abbia effettuato 20 controlli sierologici e 20 tamponi
tracheali, con esito favorevole, su altrettanti riproduttori, campionati in
maniera statisticamente significativa. A tal fine, le aziende di destinazione:
1) devono essere poste sotto controllo ufficiale;
2) non devono contenere animali delle specie sensibili;
3) devono aver rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di
biosicurezza di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e
successive modifiche;
d) in deroga all'art. 4, comma 2, lettera a), lo spostamento di pollastre
all'esterno della zona di sorveglianza, a condizione che il servizio veterinario
competente per territorio effettui:
nei 5 giorni precedenti il carico un prelievo di sangue da almeno 10 animali;
nelle 48 h precedenti il carico un'ispezione veterinaria e, laddove possibile in
relazione della taglia degli animali, 10 tamponi tracheali.
I campioni devono essere esaminati presso l'Istituto zooprofilattico
sperimentale competente per territorio. All'arrivo nella azienda di destinazione
il servizio veterinario effettua un
controllo clinico sugli animali e, trascorsi 7 giorni dalla data di accasamento,
la partita deve essere sottoposta ai medesimi controlli sopra citati da parte
del servizio veterinario competente per territorio.
2. Per i fini di cui al comma 1, lettera b), se nelle zone interessate non vi e'
un macello o questo non ha sufficiente capacita' di macellazione, l'autorita'
regionale provvede a individuarne uno situato all'interno del territorio di
propria competenza. L'invio del pollame da macello al di fuori del territorio
regionale, e' permesso solo con il preventivo e formale accordo tra la regione
di spedizione e quella di destinazione, previo formale parere favorevole del
Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria.
3. In tutti i casi di movimentazione, il trasporto del pollame e dei relativi
prodotti deve avvenire preferibilmente su grossi assi stradali o per ferrovia;
gli automezzi da utilizzare nelle aziende di volatili presenti nella zona di
restrizione devono essere accuratamente lavati e disinfettati ad ogni scarico
degli animali, secondo modalita' stabilite dai servizi veterinari.
4. I proprietari o i detentori degli animali hanno l'obbligo di tenere un
registro aggiornato delle movimentazioni da e per l'azienda.
Art. 8.
Deroghe per le uova da
cova.(*)
1. Il sindaco, su parere favorevole dei servizi veterinari delle aziende
sanitarie competenti per territorio, puo' autorizzare, in deroga all'art. 3,
comma 2, lettera d), la movimentazione di uova da cova all'interno della zona di
protezione nonche' all'esterno di essa, a condizione che:
a) le uova siano inviate direttamente verso un incubatoio situato nel territorio
regionale e individuato dall'autorita' regionale competente;
b) le uova e gli imballaggi che le contengono siano disinfettati sotto il
controllo dei servizi veterinari;
c) almeno 20 riproduttori, campionati in maniera statisticamente significativa,
siano stati sottoposti a controllo sierologico e tamponi tracheali, con esito
negativo, da parte dei servizi veterinari.
2. I servizi veterinari devono verificare che l'incubatoio di destinazione
garantisca la rintracciabilita' delle partite di uova introdotte ai sensi del
comma 1.
3. I pulcini nati dalle uova di cui al presente articolo, possono essere
destinati esclusivamente a allevamenti in cui sia stato rispettato il periodo di
vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui all'ordinanza del
Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modifiche.
4. L'invio delle uova ad incubatoi situati al di fuori del territorio regionale,
e' consentito previo formale accordo tra la regione di spedizione e quella di
destinazione, su formale parere favorevole del Centro nazionale di referenza per
l'influenza aviaria.
5. I titolari degli incubatoi hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato
delle movimentazione da e per l'azienda.
Art. 9.
Deroghe per carne, carne
macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame.(*)
1. Il sindaco, su parere favorevole dei servizi veterinari delle aziende
sanitarie competenti per territorio, puo' autorizzare, in deroga all'art. 3,
comma 2, lettera e), l'invio dalla zona di protezione di:
a) carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, solo se prodotta in
conformita' dell'allegato II e delle sezioni II e III dell'allegato III al
regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformita' delle sezioni I, II,
III e dei capitoli V e VII della sezione IV dell'allegato I al regolamento (CE)
n. 854/2004;
b) carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di
cui alla lettera a) prodotti in conformita' delle sezioni V e VI dell'allegato
III al regolamento (CE) n. 853/2004;
c) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dalla zona, se tale
carne e' contrassegnata dalla bollatura sanitaria di cui all'allegato II al
decreto legislativo 25 maggio 2005, n. 117, e destinata al trasporto verso uno
stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza
aviaria conformemente all'allegato III del predetto decreto legislativo n. 117
del 2005;
d) prodotti a base di carne ottenuti da carne di selvaggina da penna selvatica
sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente
all'allegato III del decreto legislativo n. 117 del 2005;
e) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall'esterno della
zona di protezione ma prodotta in stabilimenti all'interno della zona stessa in
conformita' della sezione IV dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e
controllata in conformita' del capo VIII della sezione IV dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 854/2004;
f) carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di
cui alla lettera e) prodotti in stabilimenti situati nella zona di protezione in
conformita' delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n.
853/2004.
Art. 10.
Trasporto e utilizzo di taluni
sottoprodotti di origine animale.(*)
1. Il trasporto dello strame o del concime di cui all'art. 3, comma 2, lettera
f), ai soli fini della lavorazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002,
puo' essere effettuato esclusivamente nell'ambito del territorio regionale.
Roma, 11 febbraio 2006
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 1, foglio n. 105
Allegato I(**)
Le zone soggette a restrizione: aree in cui vengono istituite zone di protezione
e sorveglianza:
Sezione A.
Regioni: Calabria, Puglia, Sicilia, Umbria.
Sezione B.
Provincia di Vibo Valentia: comune di Pizzo Calabro.
Provincia di Reggio Calabria: comune di Bruzzano.
Provincia di Taranto: comune di Manduria.
Provincia di Catania: comuni di Giarre, Mascali, Mineo e Catania.
Provinca di Siracusa: comune di Marina di Melilli.
Provincia di Lecce: comune di Torre San Giovanni Ugento e Vernole.
Provincia di Foggia: comune di Rodi Garganico.
Provincia di Bari: comune di Giovinazzo.
Provincia di Perugia: comune di Panicale.
(*) N.d.R.: Gli artt. 7-10 sono stati aggiunti con ordinanza del 14 febbraio 2006, pubblicata nella G.U. n. 57 del 9 marzo 2006
(**) N.d.R.: L'allegato è stato così integrato per effetto, da ultimo, dell'ordinanza del Ministero della Salute del 28 febbraio 2006