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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Decreto Legislativo 2 marzo 2007, n.50
Attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE, concernenti l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche.
(GU n. 86 del 13-4-2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante delega al Governo
per l'attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, in materia di ispezione e verifica della
buona pratica di laboratorio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, recante attuazione delle
direttive 88/320/CEE e 90/18/CE in materia di ispezione e verifica della buona
prassi di laboratorio;
Vista la direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di
laboratorio (BPL) (versione codificata);
Vista la direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona
pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle
sostanze chimiche (versione codificata);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7
febbraio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'adozione e l'applicazione dei principi
di buona pratica di laboratorio di seguito denominata:
«B.P.L.», nonche' l'ispezione e la verifica delle procedure organizzative e
delle condizioni alle quali sono programmate, svolte, registrate e comunicate le
ricerche di laboratorio, anche denominate studi per le prove non cliniche
effettuate ai fini previsti dalla regolamentazione in materia e volte a valutare
gli effetti sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente di tutti i prodotti
chimici, tra cui vanno annoverati anche i cosmetici, i prodotti chimici per
l'industria, i prodotti medicinali, i detergenti, gli additivi alimentari ed i
coadiuvanti tecnologici, gli additivi per la mangimistica, gli antiparassitari,
i solventi e gli aromatizzanti usati nell'industria alimentare e i costituenti
chimici di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli
alimenti.
2. I centri di saggio che effettuano le ricerche indicate nel comma 1 devono
conformarsi alla enunciazione dei principi di B.P.L. contenuti nell'allegato I.
Le procedure di controllo di conformita' alla B.P.L. e gli orientamenti sullo
svolgimento delle ispezioni ai centri di saggio e sulle revisioni di studi
devono conformarsi a quanto previsto nell'allegato II.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione dei
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva
2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della
direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE,
della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva
2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE, della direttiva 2005/14/CE, della
direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e
della direttiva 2005/60/CE, sono corredati dalla relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari,
che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata
nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma
6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'art. 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare
disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali
disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la
procedura di cui all'art. 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n.
11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe
di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal
termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi
addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni
quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e
delle province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al
comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla
data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo
parere.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, abrogato dal presente decreto,
recava: «Attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di
ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio».
- La direttiva n. 88/320/CEE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.C.E. 11
giugno 1988, n. L 145. La data della direttiva e' stata rettificata con
pubblicazione nella G.U.C.E. 6 luglio 1988, n. 174, entrata in vigore il 14
giugno 1988 ed e' stata abrogata dall'art. 9 della direttiva 2004/9/CE.
- La direttiva 90/18/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 gennaio 1990, n. L 11.
- La direttiva 2004/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio
2004 e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 febbraio 2004, n. L 50.
- La direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicata
nella G.U.C.E. 20 febbraio 2004, n. L 50.
Art. 2.
Adempimenti dei centri di saggio
1. I centri di saggio che operano secondo i principi di B.P.L.danno
comunicazione al Ministero della salute delle attivita' di ricerca gia' svolte
ovvero di quelle in corso, indicando il tipo di prove e le categorie di prodotti
chimici oggetto delle stesse.
2. La comunicazione di cui al comma 1 va corredata di documentazione atta a
stabilire l'idoneita' del centro di saggio stesso ad eseguire le ricerche
secondo i principi di B.P.L. nel settore per il quale, utilizzando la
modulistica che e' pubblicata nel sito del Ministero della salute, si richiede
la certificazione di conformita'.
3. I centri di saggio informano tempestivamente il Ministero della salute delle
variazioni significative relative ai dati forniti nella comunicazione di cui al
comma 1.
4. Il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea, entro il 31
marzo di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e),
relativa all'applicazione della B.P.L. in Italia. Tale relazione contiene
l'elenco dei centri di saggio ispezionati nell'anno precedente, la data
dell'ispezione e le conclusioni della stessa.
Art. 3.
Verifica dell'applicazione dei principi di B.P.L.
1. La conformita' dei centri di saggio ai principi di B.P.L. e' verificata
mediante le ispezioni dei centri medesimi e le revisioni di studi di cui
all'allegato II, parte B, con le modalita' di cui al decreto del Ministro della
sanita' in data 4 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1°
ottobre 1997, anche su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati e
della Commissione europea.
2. Le ispezioni dei centri di saggio e le revisioni di studi sono effettuate da
ispettori scelti tra funzionari del Ministero della salute, dell'Istituto
superiore di sanita', tra esperti di altre amministrazioni pubbliche, inseriti
in una lista nazionale approvata con decreto del Ministro della salute, secondo
quanto previsto dal citato decreto del Ministro della sanita' in data 4 luglio
1997.
Nota all'art. 3:
- Il decreto del Ministro della sanita' 4 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, reca: «Procedure di certificazione di
conformita' dei centri di saggio alle buone pratiche di laboratorio (BPL).».
Art. 4.
Certificazione di conformita'
1. Qualora gli accertamenti effettuati diano esito positivo, il Ministero
della salute provvede a certificare che il centro di saggio opera conformemente
ai principi di B.P.L. relativamente a quanto comunicato dallo stesso ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, secondo la formula: «certificazione di conformita'
alla buona pratica di laboratorio ai sensi della direttiva 2004/9/CE il
....................».
2. Qualora dagli accertamenti effettuati risulti che il centro di saggio non
opera nel rispetto dei principi di B.P.L., il Ministero della salute da'
comunicazione al centro interessato delle carenze riscontrate affinche' le
stesse siano eliminate. Qualora anche a seguito di successivi accertamenti
permangano le carenze riscontrate, il centro non viene iscritto o viene
cancellato dall'elenco nazionale.
Nota all'art. 4:
- Per la direttiva 2004/9/CE si vedano le note alle premesse.
Art. 5.
Informazioni alla Commissione europea
1. Il Ministero della salute, qualora ritenga che un centro di saggio,
incluso nell'elenco di cui all'articolo 2, non rispetti la B.P.L. in modo tale
da compromettere l'integrita' o l'autenticita' delle ricerche da esso svolte,
informa immediatamente la Commissione europea.
2. Il Ministero della salute, qualora abbia motivo sufficiente di ritenere che
un centro di saggio, sito in un altro Stato membro e che asserisca di eseguire
la B.P.L., non abbia invece svolto una prova conformemente a detta buona pratica
di laboratorio, richiede ulteriori informazioni a tale Stato membro ed in
particolare, che venga eseguita una verifica della ricerca, eventualmente
associata ad una nuova ispezione.
3. Nel caso in cui gli Stati membri interessati non raggiungano un accordo, essi
ne informano gli altri Stati membri e la Commissione europea fornendo i motivi
della loro decisione.
Art. 6.
Riservatezza
1. Le informazioni riservate sotto il profilo commerciale, nonche' le altre
informazioni riservate alle quali si ha accesso nell'attivita' di ispezione
possono essere comunicate, ove necessario, alla Commissione europea, alle
autorita' regolatorie nazionali e degli altri Stati membri ed alle autorita'
specificamente designate responsabili della attivita' di B.P.L., nonche'
all'organismo che finanzia un centro di saggio o una ricerca, direttamente
interessato a una data ispezione o verifica.
2. Non sono considerati riservati i nomi dei laboratori sottoposti ad ispezione,
la loro conformita' alla B.P.L. e le date nelle quali le ispezioni di
laboratorio o le verifiche degli studi hanno avuto luogo.
3. E' fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili.
Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di
protezione dei dati personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, supplemento ordinario.
Art. 7.
Coordinamento delle attivita' di B.P.L.
1. Il Ministero della salute, attraverso l'attivita' coordinata dei propri
uffici, relativa alla B.P.L. provvede a:
a) formare e tenere aggiornato l'elenco generale dei centri di saggio di cui
all'articolo 2;
b) formare, tenere aggiornato e pubblicare l'elenco dei centri che operano
secondo i principi di B.P.L.;
c) curare l'elaborazione e l'attuazione del Programma nazionale di conformita'
alla B.P.L., come definito nell'allegato II, parte A;
d) curare la predisposizione della lista nazionale degli ispettori di B.P.L. di
cui all'articolo 3, comma 2;
e) predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 2.
Art. 8.
Programma nazionale di conformita' alla B.P.L.
1. Il Programma nazionale di conformita' alla BPL, di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera c), deve prevedere in ogni caso:
a) il controllo, almeno ogni due anni, dei centri di saggio inseriti nell'elenco
nazionale; tale controllo comprende un'ispezione generale, nonche' una revisione
di studio terminato o in corso;
b) speciali ispezioni o revisioni di studi anche su richiesta delle autorita'
competenti di altri Stati e della Commissione europea.
Art. 9.
Aggiornamento degli allegati
1. Il Ministero della salute, previo parere della Conferenza per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
proprio decreto, in attuazione di direttive comunitarie, provvede alla modifica
degli allegati al presente decreto.
Art. 10.
Spese relative ai sopralluoghi e alle verifiche dei centri di saggio
1. Le spese relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per
le verifiche e le certificazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono a carico dei
centri di saggio secondo tariffe e modalita' di versamento, da stabilirsi, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Le predette
tariffe sono aggiornate ogni due anni.
Art. 11.
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.
Nota all'art. 11:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, si vedano le note alle
premesse.
Art. 12.
Norma finale
1. I centri di saggio che alla data di entrata in vigore del presente
decreto risultano autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 120, sono considerati centri di saggio certificati ai sensi
dell'articolo 4.
Nota all'art. 12:
- L'art. 4 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, abrogato dal
presente decreto, recava:
«Art. 4 (Verifica dell'applicazione dei principi di buone pratiche di
laboratorio).».
Art. 13.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materia di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si
applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata, da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.
Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, e' il seguente:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Turco, Ministro della salute
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegati omessi