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Decreto 22 Marzo 2007
Ministero della Salute. Disposizioni correttive ed integrative del decreto 28 febbraio 2006 di recepimento della direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.
(GU n. 128 del 5-6-2007 - Suppl. Ordinario n.131)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione
della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto
legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 37, comma
2;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1998,
n. 271;
Vista la direttiva 2004/73/CE della Commissione del 29 aprile 2004,
recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva
67/548/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze
pericolose come modificata dalla rettifica del 16 giugno 2004 e dalla
rettifica del 7 luglio 2004;
Visto il decreto del Ministro della salute del 28 febbraio 2006 di
recepimento della direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al
progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di
classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20
aprile 2006, n. 92;
Rilevato che nel citato decreto 28 febbraio 2006 risultano omesse alcune
sostanze pericolose peraltro indicate nella direttiva 2004/73/CE del 29
aprile 2004;
Ritenuto necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze
chimiche di cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e
successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
Ritenuto altresi' necessario pubblicare un elenco consolidato dei
simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi,
nonche' degli elenchi delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza;
Effettuata con lettera del 9 febbraio 2007 ai sensi dell'art. 37, comma
2, del decreto legislativo del 3 febbraio 1997, n. 52, la comunicazione
al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
tutela del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Al decreto 28 febbraio 2006, citato in premessa, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le seguenti sostanze sono aggiunte dopo la sostanza
006-012-00-2-ZIRAM:
040-001-00-3 zirconio in polvere (pirolorica);
040-002-00-9 zirconio in polvere (stabilizzata);
016-013-00-X zolfo dicloruro;
016-012-00-4 zolfo monocloruro;
016-014-00-5 zolfo tetracloruro.
b) le sostanze dell'allegato I al presente decreto con numero indice dal
607-466-00-X al 608-013-00-9 sono aggiunte dopo la sostanza con numero
indice 607-465-00-4;
c) le sostanze dell'allegato II al presente decreto, con numero indice
dal 608-017-00-0 al 611-009-00-X sono aggiunte dopo la sostanza con
numero indice 608-016-00-5 di pagina 362 del decreto ministeriale 28
febbraio 2006;
d) le sostanze dell'allegato III al presente decreto sostituiscono le
corrispondenti voci presenti nel decreto 28 febbraio 2006.
Art. 2.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte delle sostanze in
esso inserite per la prima volta o modificate nella classificazione
rispetto alle sostanze esistenti nel 28° adeguamento della direttiva
67/548/CEE, e presenti nel magazzino del produttore, purche' conformi
alla previgente normativa.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati
pericolosi la cui classificazione ed etichettatura viene modificata a
causa della presenza nei preparati di sostanze inserite per la prima
volta o modificate nella classificazione rispetto alle sostanze
esistenti nel 28° adeguamento della direttiva 67/548/CEE, gia' immesse
sul mercato alla data di entrata in vigore del presente dispositivo,
purche' conformi alla previgente normativa.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 22 marzo 2007
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 2, foglio n. 36
Allegato
omesso