AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it

Decreto 22 Marzo 2007

Ministero della Salute. Disposizioni correttive ed integrative del decreto 28 febbraio 2006 di recepimento della direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.

(GU n. 128 del 5-6-2007 - Suppl. Ordinario n.131)

 

 


 IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 37, comma 2;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1998, n. 271;
Vista la direttiva 2004/73/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose come modificata dalla rettifica del 16 giugno 2004 e dalla rettifica del 7 luglio 2004;
Visto il decreto del Ministro della salute del 28 febbraio 2006 di recepimento della direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2006, n. 92;
Rilevato che nel citato decreto 28 febbraio 2006 risultano omesse alcune sostanze pericolose peraltro indicate nella direttiva 2004/73/CE del 29 aprile 2004;
Ritenuto necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze chimiche di cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
Ritenuto altresi' necessario pubblicare un elenco consolidato dei simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi, nonche' degli elenchi delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza;
Effettuata con lettera del 9 febbraio 2007 ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo del 3 febbraio 1997, n. 52, la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.
1. Al decreto 28 febbraio 2006, citato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le seguenti sostanze sono aggiunte dopo la sostanza 006-012-00-2-ZIRAM:
040-001-00-3 zirconio in polvere (pirolorica);
040-002-00-9 zirconio in polvere (stabilizzata);
016-013-00-X zolfo dicloruro;
016-012-00-4 zolfo monocloruro;
016-014-00-5 zolfo tetracloruro.
b) le sostanze dell'allegato I al presente decreto con numero indice dal 607-466-00-X al 608-013-00-9 sono aggiunte dopo la sostanza con numero indice 607-465-00-4;
c) le sostanze dell'allegato II al presente decreto, con numero indice dal 608-017-00-0 al 611-009-00-X sono aggiunte dopo la sostanza con numero indice 608-016-00-5 di pagina 362 del decreto ministeriale 28 febbraio 2006;
d) le sostanze dell'allegato III al presente decreto sostituiscono le corrispondenti voci presenti nel decreto 28 febbraio 2006.

Art. 2.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte delle sostanze in esso inserite per la prima volta o modificate nella classificazione rispetto alle sostanze esistenti nel 28° adeguamento della direttiva 67/548/CEE, e presenti nel magazzino del produttore, purche' conformi alla previgente normativa.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi la cui classificazione ed etichettatura viene modificata a causa della presenza nei preparati di sostanze inserite per la prima volta o modificate nella classificazione rispetto alle sostanze esistenti nel 28° adeguamento della direttiva 67/548/CEE, gia' immesse sul mercato alla data di entrata in vigore del presente dispositivo, purche' conformi alla previgente normativa.

Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 22 marzo 2007
Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 36

 

Allegato omesso