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Decreto 30 Maggio 2007
Ministero della Salute. Recepimento della direttiva 2006/139/CE del Consiglio Europeo sull'adattamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell'arsenico.
(GU n. 217 del 18-9-2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
904, concernente l'attuazione della direttiva 79/769/CEE relativa
all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215
recante attuazione delle direttive 83/478CEE e 85/610/CEE recanti,
rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della
direttiva 76/769/CEE;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in
particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale
n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle
direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti
rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica
della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle
direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE,
recanti modifiche della direttiva 761/769/CEE ed adeguamenti al
progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare
e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento,
quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo
2000, e il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti
rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e
il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa
direttiva;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno
2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la
dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile
2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante
diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio
2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante
nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva
76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto
2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE
e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al
progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e
ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31
dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE,
2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della
direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso
tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;
Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004,
n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la
ventiseisima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministero della salute 18 giugno 2004 recante il
recepimento della direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima modifica
alla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 del Consiglio, relativa
alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene,
mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198;
Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005,
n. 31, che recepisce la direttiva comunitaria 1999/77/CE, che adegua per
la sesta volta al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva
76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministero della salute 18 ottobre 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2006,
n. 3, che recepisce le direttive comunitarie 2005/59/CE e 2005/69/CE
recanti la ventottesima e ventisettesima modifica dell'allegato 1 della
direttiva 76/769/CEE;
Vista la direttiva 2006/139/CE del Consiglio della Comunita' europea che
modifica la direttiva 76/769/CE per quanto riguarda le restrizioni in
materia di commercializzazione e uso dei composti dell'arsenico, al fine
di adattare il suo allegato I al progresso tecnico;
Decreta:
Art. 1.
1. Il punto 17 dell'allegato al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, modificato dal decreto del
Ministro della salute del 17 ottobre 2003, e' sostituito dal punto 17
dell'allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2007
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 57
Allegato omesso