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Decreto 31 Luglio 2007
Ministero della Salute. Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2007/11/CE della Commissione e aggiornamento del decreto 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Tredicesima modifica.
(GU n. 253 del 30-10-2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n.
283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 "Prodotti
fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei
prodotti destinati all'alimentazione" (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento
ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17
novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio
2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del
Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della
salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3
febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal
decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro
della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204
del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre
2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006),
dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007);
Vista la direttiva 2007/11/CE della Commissione del 21 febbraio 2007,
che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e
90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di
acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor,
milbemectin e tribenuron;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 e
successivi aggiornamenti con i nuovi limiti massimi di residui delle
sostanze attive acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide,
S-metolachlor, milbemectin e tribenuron;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari espresso nella seduta del 12 luglio 2007;
Decreta:
Art. 1.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid,
thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor e tribenuron,
indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i
corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del
decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi
aggiornamenti, a decorrere dal 2 settembre 2007.
Art. 2.
I limiti massimi di residui della sostanza attiva milbemectin
indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono aggiunti
nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e
successivi aggiornamenti, a decorrere dal 2 settembre 2007.
Art. 3.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid,
metossifenozide e thiacloprid, indicati in allegato 2 del presente
decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del
Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a
decorrere dal 2 settembre 2007.
Art. 4.
Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alla sostanza
attiva metossifenozide, indicati nell'allegato 3 del presente decreto,
sostituiscono quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministro della
salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
Art. 5.
Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alla sostanza
attiva milbemectin, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sono
aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto
2004 e successivi aggiornamenti.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 31 luglio 2007
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 276
Allegati omessi