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Decreto 31 Luglio 2007

Ministero della Salute. Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2007/7/CE, 2007/8/CE, 2007/9/CE, 2007/12/CE e 2007/28/CE della Commissione e aggiornamento del decreto 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Quattordicesima modifica.

(GU n. 254 del 31-10-2007)

 

 

 


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007);
Vista la direttiva 2007/7/CE della Commissione del 14 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di atrazina, lambda-cialotrina, fenmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina;
Vista la direttiva 2007/8/CE della Commissione del 20 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di fosfamidone e mevinfos;
Vista la direttiva 2007/9/CE della Commissione del 20 febbraio 2007, che modifica l'allegato della 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva aldicarb;
Vista la direttiva 2007/12/CE della Commissione del 26 febbraio 2007, che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di penconazolo, benomil e carbendazim;
Vista la direttiva 2007/28/CE della Commissione del 25 maggio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lamda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina;
Vista la necessita' di rettificare il limite massimo di residuo fissato sulle mele per la sostanza attiva acibenzolar-S-methyl dalla direttiva 2003/60/CE recepita con decreto ministeriale 18 dicembre 2003;
Visti i decreti dirigenziali emanati dal 17 gennaio 2007 all'8 giugno 2007, per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acibenzolar-S-methyl, abamectina, azossistrobina, bifentrin, iprodione, lamda-cialotrina, pimetrozina, con i quali sono state autorizzate le modifiche di impiego di prodotti gia' registrati;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive acibenzolar-S-methyl, atrazina, lambda-cialotrina, fenmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin, abamectina, fosfamidone, mevinfos, aldicarb, benomil, carbendazim, azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 12 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.
1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive acibenzolar-S-methyl, atrazina, lambdacialotrina, fenmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin, abamectina, fosfamidone, mevinfos, aldicarb, benomil, carbendazim, azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 2.
1. I limiti massimi di residui della sostanza attiva idrazide maleica, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 3.
1. I nuovi limiti massimi di residui si applicano per la sostanza attiva atrazina a decorrere dal 21 gennaio 2007; per le sostanze attive lamda-cialotrina, fenmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina si applicano a decorrere dal 16 agosto 2007; per le sostanze attive penconazolo, benomil e carbendazim si applicano a decorrere dal 28 agosto 2007; per le sostanze attive fosfamidone, mevinfos e aldicarb si applicano a decorrere dal 2 settembre 2007; ed infine per le sostanze attive azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lamda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina si applicano a decorrere dal 27 novembre 2007.

Art. 4.
1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive abamectina, acibenzolarS-methyl, aldicarb, azossistrobina, bifentrin, iprodione, lambda-cialotrina e pimetrozina, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
2. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 275



Allegati omessi