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Decreto 9 Novembre 2007
Ministero della Salute. Recepimento della direttiva 2007/27/CE della Commissione del 15 maggio 2007, della direttiva 2007/39/CE della Commissione del 26 giugno 2007, della direttiva 2007/56/CE della Commissione del 17 settembre 2007 e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, circa i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.
(GU n. 53 del 3-3-2008)
IL MINISTRO
DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962, n.
283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti
fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei
prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento
ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17
novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio
2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del
Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della
salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3
febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal
decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro
della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204
del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre
2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006),
dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007), dal decreto del Ministro
della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199
del 28 agosto 2007), dal decreto del Ministro della salute 13 giugno
2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2007),
dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2007);
Vista la direttiva 2007/27/CE della Commissione del 15 maggio 2007, che
modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e
90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti massimi di
residui delle sostanze attive etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone,
1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolilfluanide e triticonazolo;
Vista la direttiva 2007/39/CE della Commissione del 26 giugno 2007, che
modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, per quanto
riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva diazinone;
Vista la direttiva 2007/56/CE della Commissione del 17 settembre 2007,
che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e
90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti massimi di
residui delle sostanze attive azossistrobina, clorotalonil, deltametrina,
esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen;
Visti i decreti dirigenziali della Direzione generale della sicurezza
degli alimenti e della nutrizione emanati dal 25 giugno 2007 al 3 luglio
2007, per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive carbaril,
fenitrotion, diclorvos e diazinone, con i quali sono stati revocate le
loro autorizzazioni per la non iscrizione delle relative sostanze attive
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visti i decreti dirigenziali della Direzione generale della sicurezza
degli alimenti e della nutrizione emanati dal 21 novembre 2006 al 23
maggio 2007, per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
bupirimate e ciflutrin con i quali sono state autorizzate le modifiche
di impiego di prodotti gia' registrati;
Visto il decreto dirigenziale della Direzione generale della sicurezza
degli alimenti e della nutrizione emanato l'8 settembre 2006 con il
quale e' stato autorizzato il prodotto fitosanitario Smartfresh (reg. n.
12867) e contenente la sostanza attiva nuova 1-metilciclopropene;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto del Ministro della salute 27
agosto 2004 e successivi aggiornamenti, con i nuovi limiti massimi di
residui delle sostanze attive azossistrobina, bupirimate, clorotalonil,
deltametrina, diazinone, esaclorobenzene, etoxazolo, indoxacarb,
ioxinil, MCPA, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, oxamil, quinoxifen,
tolilfluanide e triticonazolo;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari espresso nella seduta plenaria del 16 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Limiti massimi di residui
1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive azossistrobina,
bupirimate, clorotalonil, deltametrina, diazinone, esaclorobenzene,
etoxazolo, indoxacarb, ioxinil, MCPA, mesosulfurone, oxamil, quinoxifen,
tolilfluanide e triticonazolo, indicati nell'allegato 1 del presente
decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui
indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto
2004 e successivi aggiornamenti.
2. I limiti massimi di residui della sostanza attiva 1-metilciclopropene
indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono aggiunti a quelli
indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto
2004 e successivi aggiornamenti.
3. I limiti massimi di residui della sostanza attiva deltametrina,
indicati in allegato 2 del presente decreto, sostituiscono quelli
nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27
agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
4. I limiti massimi di residui delle sostanze attive indoxacarb, MCPA e
tolilfluanide, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono
aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute
27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
5. I nuovi limiti massimi di residui, che trovano applicazione per i
trattamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dei limiti stessi, si
applicano per le sostanze attive etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone,
1-metilciclopropene, MCPA, tolilfluanide e triticonazolo a decorrere dal
17 novembre 2007; per le sostanze attive azossistrobina, clorotalonil,
deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen si applicano
a decorrere dal 19 dicembre 2007; per la sostanza attiva diazinone si
applicano a decorrere dal 28 dicembre 2007.
Art. 2.
Impieghi e intervalli di sicurezza
1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze
attive bupirimate, carbaril, ciflutrin, diazinone, diclorvos,
fenitrotion, e triticonazolo, indicati nell'allegato 3 del presente
decreto, sostituiscono quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministro
della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
2. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alla sostanza
attiva 1-metilciclopropene, indicati nell'allegato 3 del presente
decreto, sono aggiunti a quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministro
della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
Art. 3.
Prodotti di origine vegetale
1. La voce «Foglie e steli di brassica» e' sostituita da «Foglie e
steli di brassica, incluse le cime di rapa» nell'allegato 1 del decreto
del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 2.e.1. Ortaggi a
foglia ed erbe fresche - Lattughe e simili.
2. La voce «Semi di zucca» e' aggiunta nell'allegato 1 del decreto del
Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 4. Semi oleaginosi.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 9 novembre 2007
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 7, foglio n. 145
Allegati omessi