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Ordinanza 26 Giugno 2007

Ministero della Salute. Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente dell'8 novembre 2005, relativa alla previsione di misure finalizzate alla prevenzione dell'influenza aviaria.

 (GU n. 159 del 11-7-2007)

 

 



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 novembre 2005, n. 244;
Vista la propria ordinanza contingibile ed urgente dell'8 novembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 gennaio 2006, n. 13, avente ad oggetto la previsione di misure finalizzate alla prevenzione dell'influenza aviaria;
Considerato, in particolare, che con l'ordinanza in esame sono state introdotte disposizioni sanitarie specifiche, concernenti il potenziamento e l'impulso per lo svolgimento dei controlli sanitari, da parte degli uffici periferici del Ministero della salute, sulle merci e sui viaggiatori provenienti da aree territoriali a rischio, nonche' misure finalizzate all'adozione degli atti necessari per il reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, e per la realizzazione delle opere di ristrutturazione dei locali di proprieta' statale siti in Roma, via dei Carri Armati n. 13 da destinare a sede di uffici nonche' a deposito attrezzato per le scorte dei medicinali e del materiale profilattico;
Rilevato che le disposizioni previste dall'ordinanza dell'8 novembre 2005 hanno un'efficacia di diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento, avvenuta il 18 gennaio 2006, e che, pertanto, la loro scadenza e' prevista per il 18 luglio 2007;
Ritenuto necessario prorogare l'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza dell'8 novembre 2005, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, le cui procedure sono state gia' ultimate, permanendo, allo stato, le condizioni di necessita' ed urgenza che ne avevano giustificato l'adozione;
Considerato, in particolare, che con nota DCOM.II/920/F.6.c.A. del 22 maggio 2007 il capo Dipartimento della prevenzione e comunicazione ha evidenziato la necessita' di prorogare l'efficacia dell'ordinanza dell'8 novembre 2005 in quanto le misure ivi previste risultano indispensabili per l'attuazione delle attivita' di prevenzione previste dall'Unione europea, anche a seguito alla risoluzione del Parlamento europeo P6 TA (2006) 0259 avente ad oggetto la pianificazione della preparazione e dell'intervento dell'Unione in caso di influenza pandemica, e dall'Organizzazione mondiale della sanita' che, nel corso dell'Assemblea mondiale della salute tenutasi in data 14-16 maggio 2007, ha invitato i Paesi membri ad un potenziamento delle misure di vigilanza e controllo con particolare riferimento alle proprie sedi di frontiera;
Rilevato che nella medesima nota si specifica che la proroga delle misure di sorveglianza e controllo, previste dall'ordinanza dell'8 novembre 2005, appare necessaria anche in relazione alla recente entrata in vigore (avvenuta il 1° giugno 2007) del nuovo Regolamento sanitario internazionale che modifica radicalmente le responsabilita' e l'ottica di intervento dei singoli Stati membri con il superamento dell'attivita' meramente certificatoria delle pratiche profilattiche e la previsione di un maggior coinvolgimento dei Paesi interessati che devono procedere caso per caso alla verifica dei rischi di importazione;
Considerato che con nota prot. DSVET/I/P/1750 del 30 maggio 2007 anche il capo del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti ha evidenziato che la proroga delle disposizioni previste nell'ordinanza dell'8 novembre 2005 e' necessaria per la compiuta attuazione delle misure di prevenzione e controllo coordinate in ambito comunitario dalla Commissione europea;
Rilevato, in particolare, che, come risulta dalla nota in esame, la Commissione ha invitato i Paesi membri a mantenere alto il livello di sorveglianza sanitaria e ad adottare tutte le possibili misure (biosicurezza, controlli rinforzati sulle importazioni e sistema "early warning detection") per evitare qualsiasi nuova insorgenza della malattia in considerazione dei potenziali pericoli provenienti dai ciclici flussi migratori degli uccelli verso l'Europa;
Considerato che la programmazione delle misure finalizzate alla prevenzione ed al controllo del fenomeno dell'influenza aviaria si fonda su un'articolata strategia avente ad oggetto, da una parte, le misure dirette a contenere il virus fra la popolazione aviaria e ad evitare che lo stesso raggiunga altri Paesi, e, dall'altra, i preparativi per reagire ad un'eventuale pandemia che comprendono, tra l'altro, la formulazione di piani nazionali per fronteggiare il rischio, un miglior accesso ai farmaci antivirali e lo sviluppo di vaccini contro la pandemia;
Rilevato che, nell'ambito delle misure in esame, riveste particolare importanza la ristrutturazione dei locali siti in Roma, via dei Carri Armati n. 13 i quali, secondo quanto stabilito nell'ordinanza dell'8 novembre 2005, debbono essere destinati a sede di uffici nonche' a deposito attrezzato per le scorte dei medicinali e del materiale profilattico;
Rilevato che, in attuazione della citata ordinanza di necessita' ed urgenza, il Ministero della salute ha attivato il procedimento finalizzato alla ristrutturazione dei locali;
Rilevato che il procedimento in esame e' stato caratterizzato da una serie di difficolta' oggettive che ne hanno ritardato il completamento nei tempi programmati;
Considerato, in particolare, che il Ministero, per l'importanza e la peculiare natura dell'opera pubblica, si e' trovato nell'impossibilita' di gestire direttamente la procedura di realizzazione della stessa tanto che, dopo una serie di indagini, avvalendosi della facolta' prevista dagli articoli 19, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha ritenuto opportuno affidare le funzioni di stazione appaltante al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna;
Considerato che tale affidamento e' stato formalizzato con una convenzione stipulata il 5 febbraio 2007;
Considerato che il Provveditorato ha redatto il progetto preliminare generale dell'opera ed il primo stralcio funzionale dell'intervento che sono stati approvati dai competenti organi del Ministero della salute e, nella seduta del 22 marzo 2007, dal Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato stesso;
Rilevato che e' in corso di completamento la redazione del progetto definitivo dell'opera pubblica come risulta dalla nota prot. n. 18928 inviata dal Provveditorato il 9 maggio 2007;
Rilevato che con la citata nota il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche ha chiesto la proroga dell'efficacia dell'ordinanza di necessita' ed urgenza dell'8 novembre 2005, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla realizzazione dell'opera pubblica, evidenziandone la necessita' per l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini previsti dalla convenzione del 5 febbraio 2007 che sono stati cosi' individuati da questo Ministero in relazione ai peculiari bisogni di cui si e' dato atto nel quadro esigenziale allegato alla citata convenzione del 5 febbraio 2007;
Considerato che la fase di progettazione ha richiesto tempi piu' lunghi di quelli inizialmente previsti per la necessita' di adeguare l'elaborazione originaria, predisposta sulla base delle esigenze dell'amministrazione, alle prescrizioni degli enti ed amministrazioni titolari di poteri sull'area oggetto della procedura (Corpo forestale dello Stato, Soprintendenza ai beni culturali ed archeologici, ecc.);
Rilevato che la peculiare natura delle opere da realizzare (alcune delle quali necessitano di particolari accorgimenti tecnici come il sito per lo stecchiamo e la conservazione dei vaccini) ha reso necessaria una compiuta e delicata valutazione, sin dalla fase progettuale, delle modalita' e delle problematiche operative inerenti la realizzazione delle stesse che ne consentano, in concreto, un'utilizzazione coerente con le esigenze dell'amministrazione;
Considerato che, a fronte delle difficolta' progettuali e realizzative incontrate, permane l'esigenza di una celere realizzazione dell'opera pubblica imposta dalla necessita' di disporre, nell'ambito territoriale di competenza e con la rapidita' richiesta dalla situazione, dei vaccini e delle altre misure indispensabili per tenere sotto controllo il fenomeno dell'influenza aviaria;
Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 14 aprile 2005 che ritiene legittima la deroga alla disciplina in materia di lavori pubblici, attuata con ordinanza di necessita' ed urgenza, previa espressa indicazione delle parti della normativa la cui efficacia e sospesa per il tempo necessario ad affrontare l'emergenza;
Vista la determinazione dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici n. 1 del 14 gennaio 2004 nella quale viene ribadita la possibilita' di derogare alle norme della legge quadro sui lavori pubblici, nella parte relativa all'affidamento dei lavori ed alla scelta del contraente, per fronteggiare situazioni di urgenza qualificata tali da non consentire l'osservanza della disciplina ordinaria;
Ritenuto, pertanto, necessario prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza di necessita' ed urgenza dell'8 novembre 2005, comprese quelle concernenti la deroga alle norme della disciplina vigente in materia di affidamento dei lavori pubblici e scelta del contraente necessaria per consentire la tempestiva realizzazione delle opere di ristrutturazione dei locali siti in Roma, via dei Carri Armati n. 13 e con esclusione di quelle relative al reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, le cui procedure sono gia' state ultimate;

Ordina:

Art. 1.
1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della salute dell'8 novembre 2005, comprese quelle concernenti la deroga alle norme della disciplina vigente in materia di affidamento dei lavori pubblici e scelta del contraente ed escluse quelle relative al reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, e' prorogata fino al 31 dicembre 2008.
2. Il presente provvedimento e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2007
Il Ministro: Turco

Registrata alla Corte dei conti il 6 luglio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 274