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Decreto 22 gennaio 2008
Ministero della Salute. Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2007/57/CE della Commissione del 17 settembre 2007 e aggiornamento del decreto 27 agosto 2004 concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Diciassettesima modifica.
(GU n. 84 del 9-4-2008)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n.
283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti
fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei
prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento
ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17
novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio
2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del
Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della
salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3
febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal
decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro
della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204
del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre
2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006),
dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007); dal decreto del Ministro
della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199
del 28 agosto 2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno
2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2007);
dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2007); dal decreto del Ministro
della salute 31 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253
del 30 ottobre 2007); dal decreto del Ministro della salute 31 luglio
2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007);
Vista la direttiva 2007/57/CE della Commissione del 17 settembre 2007,
che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE,
86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantita'
massime di residui di ditiocarbammati (maneb, mancozeb, metiram,
propineb, tiram e zineb);
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari espresso nella seduta plenaria del 16 ottobre 2007
relativamente all'abrogazione dei limiti massimi di residui delle
sostanze attive sulla coltura del tabacco, riportati nell'allegato 2 del
decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi
aggiornamenti;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto del Ministro della salute 27
agosto 2004 e successivi aggiornamenti, con i nuovi limiti massimi di
residui dei ditiocarbammati (maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e
zineb);
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari espresso nella seduta plenaria del 18 dicembre 2007
relativamente alla presente diciassettesima modifica del decreto del
Ministro della salute 27 agosto 2004;
Decreta:
Art. 1.
Limiti massimi di residui
1. I limiti massimi di residui dei ditiocarbammati (maneb, mancozeb,
metiram, propineb, tiram e zineb) indicati nell'allegato 1 del presente
decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui
indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto
2004 e successivi aggiornamenti.
2. I limiti massimi di residui dei ditiocarbammati (maneb, mancozeb,
metiram, propineb, tiram e zineb), indicati in allegato 2 del presente
decreto, sostituiscono quelli nell'allegato 3, parte B, del decreto del
Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
3. I nuovi limiti massimi di residui, che trovano applicazione per i
trattamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dei limiti stessi, si
applicano per i ditiocarbammati (maneb, mancozeb, metiram, propineb,
tiram e zineb) a decorrere dal 19 marzo 2008.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2008 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 1, foglio n. 306
Allegato omesso