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Decreto 23 gennaio 2008

Ministero della Salute. Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2007/17/CE.

(GU n. 152 del 1-7-2008)
 

 

 


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006;
9 maggio 2006 e 15 novembre 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007 con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunita' europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/1l/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE e 2007/1/CE;
Vista la direttiva 2007/17/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati III e IV, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 82 del 23 marzo 2007;
Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con nota n. 27975 del 4 giugno 2007;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 19 luglio 2007, in merito all'impiego della formaldeide nei prodotti cosmetici;
Visto, l'ulteriore parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con nota n. 45928 del 13 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.
1. Agli allegati II, III e V della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato del presente decreto.
2. A decorrere dal 23 marzo 2008 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 23 giugno 2008.
Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2008
Il Ministro della salute
Turco

Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 268



Allegato omesso