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Decreto 23 luglio 2008
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Diciannovesima modifica dei limiti massimi dei residui delle sostanze attive di fitosanitari, contenuti nei prodotti destinati all'alimentazione, in aggiornamento del decreto del Ministro della salute del 27 agosto 2004.
(GU n. 265 del 12-11-2008 - Suppl. Ordinario n.251)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283,
successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede
l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti
fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti
destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179),
modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro
della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26
maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro
della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3
febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro
della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13
luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro
della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4
dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007), dal decreto del
Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199
del 28 agosto 2007), dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2007), dal decreto del
Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201
del 30 agosto 2007), dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2007), dal decreto
del Ministro della salute 31 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
254 del 31 ottobre 2007), dal decreto del Ministro della salute 9 novembre 2007
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2008), dal decreto del
Ministro della salute 22 gennaio 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 9 aprile 2008, pag. 71); dal decreto del Ministro della salute 22 gennaio
2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008, pag. 72), dal
decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2008 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008, pag. 80);
Visti i decreti dirigenziali della Direzione generale della sicurezza degli
alimenti e della nutrizione emanati dal 15 gennaio 2007 al 17 marzo 2008, per
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive alaclor, benfuracarb,
cadusafos, carbofuran, carbosulfan, 1,3 dicloropropene, dimetenamid, diuron,
fosalone, haloxyfop-R metilestere, metomil, oxidemeton-metile, tiodicarb,
triclorfon, trifluralin, vinclozolin, con i quali sono stati revocate le loro
autorizzazioni per la non iscrizione delle relative sostanze attive
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visti i decreti dirigenziali della Direzione generale della sicurezza degli
alimenti e della nutrizione emanati dall'11 maggio 2006 al 6 giugno 2008, per
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acido gibberellico,
acrinatrina, azadiractina, boscalid, buprofezin, ciprodinil, clomazone,
cloquintocet mexyl, clorotalonil, clorpirifos, clotianidin, difenoconazolo,
dimetoato, exitiazox, fenhexamid, fipronil, flonicamid, fludioxonil,
fluopicolide, folpet, fosetil alluminio, halosulfuron metile, imidacloprid,
indoxacarb, isoxadifen etile, lambda cialotrina, lufenuron, meptildinocap,
metaflumizone, metalaxyl-M, olio minerale, ortosulfamuron, oxifluorfen,
penconazolo, petoxamide, procimidone, propamocarb, propaquizafop, proquinazid,
pyraclostrobin, quinoxifen, quizalofop-p-etile, s-metolachlor, spinosad,
spirodiclofen, tebuconazolo, tiametoxam, trichoderma asperellum, valifenal, con
i quali sono state autorizzate le modifiche di impiego di prodotti gia'
registrati;
Visto il decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2008 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008, pag. 71) relativo all'abrogazione
dei limiti massimi di residui delle sostanze attive sulla coltura del tabacco,
riportati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004,
e successivi aggiornamenti;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004, e
successivi aggiornamenti, con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze
attive acefate, acido gibberellico, acrinatrina, azadiractina, boscalid,
buprofezin, ciprodinil, clomazone, cloquintocet mexyl, clotianidin,
difenoconazolo, exitiazox, fenhexamid, flonicamid, fludioxonil, fluopicolide,
fosetil alluminio, halosulfuron metile, imidacloprid, isoxadifen etile,
lufenuron, meptildinocap, metaflumizone, ortosulfamuron, propamocarb,
propaquizafop, proquinazid, quizalofop p-etile, spinosad, spirodiclofen,
tebuconazolo, tiametoxam, triflumuron, trichoderma asperellum, valifenal;
Vista la nota informativa del Ministero della salute - Direzione generale della
sicurezza degli alimenti e della nutrizione del 22 novembre 2007 in materia di
prodotti fitosanitari, con la quale si precisa che i nuovi limiti massimi di
residui trovano applicazione con i trattamenti effettuati dopo l'entrata in
vigore dei limiti stessi;
Visto i pareri favorevoli della Commissione consultiva prodotti fitosanitari
espressi nelle sedute del 14 settembre 2005, 11 maggio 2006, 20 luglio 2006, 26
ottobre 2006, 8 febbraio 2007, 30 marzo 2007, 25 maggio 2007, 12 luglio 2007, 16
ottobre 2007, 18 dicembre 2007, 28 febbraio 2008, 8 aprile 2008;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti
di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca
Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b);
Decreta:
Art. 1.
Limiti massimi di residui
1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive acefate, acido
gibberellico, acrinatrina, azadiractina, buprofezin, clomazone, cloquintocet
mexyl, difenoconazolo, exitiazox, fenhexamid, fludioxonil, fosetil alluminio,
imidacloprid, isoxadifen etile, lufenuron, propamocarb, propaquizafop,
quizalofop-p-etile, spinosad, tebuconazolo, tiametoxam, triflumuron indicati
nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti
massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della
salute 27 agosto 2004, e successivi aggiornamenti.
2. I limiti massimi di residui delle sostanze attive boscalid, ciprodinil,
clotianidin, flonicamid, fluopicolide, halosulfuron metile, meptildinocap,
metaflumizone, ortosulfamuron, proquinazid, spirodiclofen, trichoderma
asperellum, valifenal, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono
aggiunti a quelli indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute
27 agosto 2004, e successivi aggiornamenti.
3. I nuovi limiti massimi di residui dei prodotti fitosanitari trovano
applicazione per i trattamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dei limiti
stessi.
Art. 2.
Impieghi e intervalli di sicurezza
1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive
acido gibberellico, acrinatrina, alaclor, azadiractina, benfuracarb, buprofezin,
cadusafos, carbofuran, carbosulfan, clomazone, cloquintocet mexyl, clorotalonil,
clorpirifos, 1.3 dicloropropene, difenoconazolo, dimetenamid, dimetoato, diuron,
exitiazox, fenhexamid, fipronil, fludioxonil, folpet, fosalone, fosetil
alluminio, haloxyfop-R metilestere, imidacloprid, indoxacarb, isoxadifen etile,
lambda cialotrina, lufenuron, metalaxyl-M, metomil, olio minerale,
oxidemeton-metile, oxifluorfen, penconazolo, procimidone, propamocarb,
propaquizafop, pyraclostrobin, quinoxifen, quizalofop-p-etile, s-metolachlor,
spinosad, tebuconazolo, tiametoxam, tiodicarb, triclorfon, trifluralin,
vinclozolin, indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sostituiscono quelli
dell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, e
successivi aggiornamenti.
2. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive
boscalid, ciprodinil, clotianidin, flonicamid, fluopicolide, halosulfuron
metile, meptildinocap, metaflumizone, ortosulfamuron, petoxamide, proquinazid,
spirodiclofen, trichoderma asperellum, valifenal, indicati nell'allegato 3 del
presente decreto, sono aggiunti a quelli dell'allegato 5 del decreto del
Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in
vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 23 luglio 2008
p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Martini
Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2008 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro
n. 5, foglio n. 245
Allegati omessi