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Decreto 11 dicembre 2009
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanita'.
(GU n. 8 del 12-1-2010)
IL MINISTRO DEL
LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che
trasferisce le funzioni del Ministero della salute con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2009
recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di
Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art. 10, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il decreto del 14 giugno 2002 del Ministro della salute, con il
quale e' stata istituita la cabina di regia per lo sviluppo del nuovo
sistema informativo sanitario nazionale, di cui all'accordo quadro tra
il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano del 22 febbraio 2001;
Vista l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la quale dispone
all'art. 3 che:
la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti
informativi e delle modalita' di alimentazione del Nuovo sistema
informativo sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati
alla cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con
propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla
verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli
essenziali di assistenza;
il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, come indicato
al comma 6, e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni
per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui
all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006
recante «Approvazione del piano sanitario nazionale 2006-2008», ed in
particolare l'obiettivo 4.4. dal titolo «La promozione del Governo
clinico e la qualita' nel Servizio sanitario nazionale», che individua
il tema del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti quale
componente essenziale del suddetto obiettivo;
Vista l'intesa «Patto per la salute» adottata il 5 ottobre 2006 su
proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e
finanze, condiviso dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che prevede al punto 4.10 di adottare
un «Programma nazionale per la promozione permanente della qualita' nel
Servizio sanitario nazionale»;
Vista l'approvazione della proposta di istituzione del Sistema
informativo per il monitoraggio degli errori in sanita' in cabina di
regia, nella seduta del 10 ottobre 2007;
Vista l'approvazione della proposta di istituzione del Sistema
informativo per il monitoraggio degli errori in sanita' nella seduta
della Commissione salute del 16 ottobre 2007;
Vista l'intesa della Conferenza Stato-regioni, seduta del 20 marzo 2008,
che al punto 1 promuove il monitoraggio degli eventi avversi, trasmessi
all'NSIS, attraverso uno specifico flusso (SIMES) e al punto 8 prevede
che il Ministero della salute promuova l'attivazione dell'Osservatorio
nazionale degli eventi sentinella a cui affluiscono i dati degli eventi
sentinella, secondo quanto previsto al punto 1, ed, inoltre, al punto 11
prevede che l'ANSSR svolga funzioni di osservatorio nazionale sui
sinistri e polizze assicurative;
Vista l'approvazione del decreto istitutivo del Sistema informativo per
il monitoraggio degli errori in sanita' in cabina di regia, nelle sedute
del 16 dicembre 2008 e del 29 aprile 2009;
Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 29 ottobre 2009;
Decreta:
Art. 1
Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanita'
1. Nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario, e' istituito
il Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanita' di
seguito SIMES. La realizzazione e la gestione di tale sistema e'
affidata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
- Settore salute - Direzione generale del sistema informativo.
2. Il Simes e' finalizzato alla raccolta delle informazioni relative
agli eventi sentinella ed alla denuncia dei sinistri.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a
disposizione del Nuovo sistema informativo sanitario, presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le
informazioni secondo le modalita' riportate nel disciplinare tecnico.
Art. 2
Modalita' e tempi di trasmissione
1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a
disposizione del nuovo sistema informativo sanitario, le informazioni
relative agli eventi sentinella verificatesi dal 1° Gennaio 2009 ed alle
denuncie dei sinistri presentate a partire dal 1 luglio 2009.
2. Le informazioni relative alla scheda A dell'evento sentinella devono
essere trasmesse dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano al verificarsi dell'evento stesso o al momento dell'acquisizione
dell'informazione da parte degli organi preposti;
le informazioni relative alla scheda B dell'evento sentinella devono
essere trasmesse dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano entro quarantacinque giorni solari dalla validazione da parte
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della scheda
A.
3. Le informazioni relative alla denuncia dei sinistri devono essere
trasmesse annualmente dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano entro il 31 gennaio dell'anno successivo al periodo di
riferimento.
4. Le specifiche tecniche dei flussi informativi sono disponibili sul
sito internet del Ministero della salute, anche in attuazione di quanto
previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione
digitale.
5. Eventuali integrazioni o modifiche ai flussi informativi, alle regole
di acquisizione e di controllo, alle modalita' di trasmissione, saranno
concordate con il comitato tecnico delle regioni e province autonome di
Trento e Bolzano per la sicurezza del paziente e successivamente rese
disponibili con le medesime modalita' previste nel comma 3 del presente
articolo.
6. Il Ministero congiuntamente all'Age.nas e al Comitato tecnico delle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la sicurezza del
paziente, procedera' a cadenza annuale alla verifica dei contenuti
informativi e ad un eventuale aggiornamento degli stessi.
Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Al fine di agevolare il recepimento del presente decreto da parte
di tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
prevista la possibilita' di adeguare il contenuto informativo del flusso
in ingresso, relativo solamente alla componente della denuncia dei
sinistri, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano che intendono
avvalersi delle possibilita' di cui al comma 1, trasmettono un piano
finalizzato all'adeguamento dei propri sistemi informativi che consenta
l'alimentazione del SIMES secondo le specifiche indicate nel presente
decreto.
Art. 4
Termini per la messa a disposizione delle informazioni
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono
a disposizione le informazioni relative al flusso informativo inerente
gli eventi sentinella e le denunce di sinistri nei termini e secondo le
modalita' previste nel disciplinare tecnico che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 5
Ritardi ed inadempienze
1. Nel confermare la previsione di cui all'art. 2, comma 1, in ordine
alla decorrenza, dal 1° gennaio 2011 il conferimento dei dati, nelle
modalita' e nei contenuti di cui al presente decreto, e' ricompresso fra
gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa
sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 23 marzo 2005 e successive
integrazioni e modifiche.
Art. 6
Accesso ai dati
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali -
Settore salute - Direzione generale della programmazione sanitaria, dei
livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema ha
completo accesso al Sistema per le elaborazioni finalizzate al
monitoraggio degli eventi sentinella.
2. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha completo
accesso al Sistema per le elaborazioni finalizzate al monitoraggio della
denuncia dei sinistri.
3. Sono immediatamente autorizzate all'accesso ai dati di propria
competenza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 7
Diffusione dei dati
1. Le informazioni desunte dai suddetti flussi informativi verranno
diffuse con modalita' aggregate dall'Osservatorio nazionale degli eventi
sentinella e dall'Osservatorio nazionale sui sinistri e polizza
assicurative, sentito il Comitato tecnico delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano per la sicurezza del paziente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore dalla data di pubblicazione.
Roma, 11 dicembre 2009
Il vice Ministro: Fazio
Allegato
SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DEGLI ERRORI IN SANITA' SIMES
(omesso)