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Decreto 28 aprile 2009, n. 132
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Regolamento di esecuzione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.
(GU n. 221 del 23-9-2009)
IL MINISTRO
DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
che:
al comma 1, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2007 per le
transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre
emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi
occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento
danni tuttora pendenti;
al comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri
per definire secondo un piano pluriennale e, comunque, nell'ambito della
predetta autorizzazione di spesa, le transazioni di cui al comma 1 in
analogia e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati per i
soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003,
sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con
decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita',
a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in condizioni di
disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», che ai commi 361 e 362 autorizza, a
decorrere dall'anno 2008, la spesa di 180 milioni di euro annui per le
transazioni relative a contenziosi tuttora pendenti, ribadendo, per la
fissazione dei criteri, la disciplina prevista dal citato comma 2
dell'articolo 33 del decreto-legge n. 159 del 2007;
Tenuto conto che le disposizioni legislative sopra richiamate
stabiliscono che con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in
base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le
transazioni;
Ritenuto di procedere all'adozione di un unico decreto di carattere
regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in
applicazione dei gia' citati articoli 33, comma 2, del decreto-legge n.
159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007 e 2,
comma 362 della legge n. 244/2007, con il quale provvedere alla
fissazione dei criteri per disciplinare, nell'ambito di un piano
pluriennale, tutta la procedura attuativa per la stipula delle
transazioni in applicazione delle disposizioni citate;
Considerato che, con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008 e
successive modificazioni, e' stata istituita una Commissione con il
compito di provvedere alla propedeutica attivita' istruttoria per la
determinazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da
stipulare;
Visto il «Documento di definizione dei contenuti necessari all'adozione
del decreto ministeriale di cui all'articolo 33, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' ad indicare il complessivo
percorso attuativo della normativa in questione» approvato dalla
Commissione di cui al precedente punto in data 4 febbraio 2009;
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati»;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che
dispone che le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3743/2008, sezione consultiva
per gli atti normativi espresso nella seduta del 19 febbraio 2009;
Vista la nota n 100.1/1125 del 19 marzo 2009, con la quale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema
di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e
2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2,
commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i criteri per la
stipula, nell'ambito di un piano pluriennale, delle transazioni con
soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da
trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati
infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che
hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di
risarcimento danni che siano ancora pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, definendo altresi' la procedura attuativa
delle disposizioni sopra citate.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per Ministero il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto
1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento»,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.».
- Si riporta il testo dell'art. 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 - Suppl.
Ordinario n. 249/L:
«1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da
altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed
emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o
da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento
danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro
per il 2007.».
«2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali
sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di
cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione,
in analogia e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati per i
soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003,
sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con
decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita',
a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in condizioni di
disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 361 e 362, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) pubblicata
nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007,
n. 300:
«361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti
da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed
emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o
da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento
danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2008.
362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali
sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di
cui al comma 361 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione,
in analogia e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati per i
soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003,
sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con
decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita',
a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in condizioni di
disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.». La legge 25 febbraio
1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto legge 16 marzo
2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.
121 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008:
«6. Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».
Nota all'art. 1:
- Per Il testo dell'art. 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 si veda nelle note alle premesse.
Art. 2.
1. Costituiscono presupposti per la stipula delle transazioni con i
soggetti di cui all'articolo 1:
a) l' esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla
Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, accertato dalla competente Commissione Medico Ospedaliera
di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, di seguito denominata «Commissione», o dall'
Ufficio medico legale della Direzione generale della programmazione
sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di
sistema del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di seguito denominato «Ufficio medico legale», o da una
sentenza;
b) l'esistenza del nesso causale tra il danno di cui alla precedente
lettera a) e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di
emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria, accertata ad opera
della competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una
sentenza; limitatamente alle transazioni da stipulare con gli aventi
causa di danneggiati deceduti, si prescinde dalla presenza del nesso di
causalita' tra il danno di cui alla lettera a) ed il decesso, accertato
dalla competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una
sentenza.
2. Per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali
in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto.
Nota all'art. 2:
Il decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834
(definitivo riordinamento delle pensioni, in attuazione della delega
prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533) e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 016 Suppl. Ord. del 18 gennaio 1982.
- Si riporta il testo dell'art. 165 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 Suppl. Ord. del
9 maggio 1974):
«Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il giudizio sanitario
sulle cause e sull'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del
dipendente ovvero sulle cause della sua morte e' espresso dalle
commissioni mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi
militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome
militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.».
Art. 3.
1. Per la stipula delle transazioni con i soggetti di cui
all'articolo 1, in coerenza con il prevalente orientamento delle
giurisdizioni superiori in materia, si applicano i seguenti criteri
specifici, fermi restando i presupposti di cui all'articolo 2:
a) per i soggetti talassemici ed i soggetti emofilici si adottano i
medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi gia' fissati per i
soggetti emofilici dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro
della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo
tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo
2002, ivi compresi gli importi fissati dallo stesso documento conclusivo
e riportati nella tabella allegata al presente decreto, da considerarsi
limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi
transattivi in base all'eta' del soggetto al momento della
manifestazione del danno;
b) per i soggetti emotrasfusi occasionali, i soggetti affetti da altre
emoglobinopatie o da anemie ereditarie, considerando come limiti massimi
inderogabili, entro cui determinare i singoli importi transattivi, gli
importi riportati nella tabella allegata, si adottano i seguenti criteri
per le diverse tipologie di transazioni:
1) transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati
deceduti: si tiene conto della entita' del danno subito, dell'eta' del
soggetto al momento della manifestazione del danno e dell'eventuale
nesso tra il danno subito ed il decesso, accertato dalla competente
Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza;
2) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che
abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto della
entita' del danno subito, dell'eta' del soggetto al momento della
manifestazione del danno e del grado del giudizio in cui e' stata
pronunciata la sentenza favorevole;
3) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che hanno
azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna
sentenza favorevole: si tiene conto della entita' del danno subito,
dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del danno.
c) per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, considerando
come limiti massimi inderogabili, entro cui determinare i singoli
importi transattivi, gli importi riportati nella tabella allegata, si
adottano i seguenti criteri per le diverse tipologie di transazioni:
1) transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati
deceduti: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della entita' del
danno subito, dell'eta' del soggetto al momento della manifestazione del
danno e dell'eventuale nesso tra il danno subito ed il decesso,
accertato dalla competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da
una sentenza;
2) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che
abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto del tipo
di vaccinazione, della entita' del danno subito, dell'eta' del soggetto
al momento della manifestazione del danno e del grado del giudizio in
cui e' stata pronunciata la sentenza favorevole;
3) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che hanno
azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna
sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della
entita' del danno subito e dell'eta' del soggetto al momento della
manifestazione del danno.
d) Nei casi in cui l'amministrazione sia stata condannata al
risarcimento per un importo complessivo, al lordo di interessi,
rivalutazione e spese legali, superiore agli importi riportati nella
tabella allegata, il limite massimo inderogabile per la transazione
sara' pari all'80% dell'importo stabilito in sentenza nei casi di
sentenza non definitiva di primo grado e al 90% nei casi di sentenza non
definitiva d'appello.
Nota all'art. 3:
Decreto ministeriale 3 novembre 2003 (Definizione transattiva delle
controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o
emoderivati infetti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre
2003, n. 280.
Art. 4.
1. L'acquisizione delle domande di adesione alla procedura
transattiva, e' effettuata secondo le seguenti modalita':
a) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 che sono interessati alla
stipula di una transazione, rivolgono la domanda di adesione al
Ministero; la domanda di adesione costituisce manifestazione di
interesse ed ha valore di istanza per l'accesso alla successiva fase di
stipula delle singole transazioni;
b) la presentazione delle domande avviene, di regola, con modalita' di
inoltro per via telematica al Ministero, secondo modalita' tecniche
fissate con apposita circolare del Direttore della Direzione generale
della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e
dei principi etici di sistema del Ministero da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del
Ministero; ove il legale non possa motivatamente avvalersi della
modalita' di inoltro telematico, la domanda potra' essere inoltrata al
Ministero secondo modalita' fissate dalla medesima circolare;
c) la domanda e' presentata dal legale che assiste l'interessato nel
giudizio pendente di risarcimento del danno entro 90 giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, della circolare di cui alla lettera c); alla stessa domanda e'
allegata la documentazione di seguito elencata:
1. copia del verbale della competente Commissione o parere dell'Ufficio
medico legale o copia di sentenza con cui e' stato riconosciuto il danno
ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e nesso causale
tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione
di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria;
2. copia dell'istanza pervenuta alla competente Azienda sanitaria locale
per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 210;
3. atti comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimento del
danno, copia delle eventuali sentenze gia' emesse;
4. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
5. lettera di manifestazione d'intenti sottoscritta dal danneggiato,
corredata da una certificazione del legale che la sottoscrizione e'
avvenuta in sua presenza.
2. E' fatta salva la facolta' del Ministero di richiedere, in qualsiasi
fase della procedura, ulteriore eventuale documentazione necessaria per
la definizione della procedura transattiva.
Nota all'art. 4:
Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834 si veda nelle note all'art. 2.
- la legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
Art. 5.
1. Per la definizione dei moduli transattivi derivanti
dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, secondo un piano
pluriennale di rateizzazione degli importi da erogare, nei limiti delle
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dall'articolo 2, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con priorita', a parita' di
gravita' dell'infermita', per i soggetti in condizioni di disagio
economico accertate mediante l'utilizzo dell'ISEE di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, si
provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sulla scorta di lavoro
istruttorio della Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro
della salute 4 marzo 2008 e sentita l'Avvocatura generale dello Stato.
Nota all'art. 5:
Per l'art. 33, commi 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 si
veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 si veda nelle note alle premesse.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
Art. 6.
1. Alla definizione degli schemi dei singoli atti transattivi, da
sottoporre al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, provvede la
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli
essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero,
entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto
interministeriale di cui all'articolo 5.
2. Qualora l'interessato non presenti l'ISEE di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, non potra' avvalersi della priorita'
a parita' di gravita' dell'infermita' di cui al comma 362 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 33 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Nota all'art. 6:
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
Per il testo dell'art. 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 si veda nelle
note alle premesse.
Art. 7.
1. Alla stipula delle transazioni provvede la Direzione generale
della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e
dei principi etici di sistema del Ministero.
2. All'atto della stipula della transazione, i soggetti di cui
all'articolo 1 rinunciano espressamente alle domande e agli atti dei
giudizi pendenti, nonche' a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti
dell'Amministrazione pubblica, comunque derivante dai fatti di cui ai
giudizi pendenti.
Art. 8.
1. All'esame di richieste di transazione pervenute dopo la data di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) si procede successivamente alla
stipula dei singoli atti transattivi e nei limiti delle residue
disponibilita' di bilancio.
Art. 9.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2009
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2009 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali
registro n. 5, foglio n. 296
Allegato
TABELLA
Limiti massimi inderogabili entro cui determinare
i singoli importi transattivi