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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare il rischio della diffusione del virus influenzale A (H1N1). (Ordinanza n. 3798)
(GU n. 181 del 6-8-2009)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo
2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al
grave rischio per la pubblica e privata incolumita', derivante da
possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale
situazione di diffusa crisi internazionale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del
28 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e politiche
sociali in data 21 maggio 2009, recante «Misure urgenti in materia di
profilassi e terapia dell'influenza A (H1N1);
Preso atto che, in seguito alla insorgenza di epidemie di influenza da
nuovo virus influenzale A (H1N1) in piu' aree del mondo,
l'Organizzazione mondiale della sanita' l'11 giugno 2009 ha portato il
livello di allerta pandemico dalla fase 5 alla fase 6, la piu' elevata e
mai dichiarata precedentemente, corrispondente a «pandemia influenzale
in atto»;
Ritenuto necessario mettere in atto misure idonee a mitigare l'impatto
derivante dalla diffusione in Italia della pandemia influenzale da nuovo
virus A (H1N1), tenuto conto delle indicazioni provenienti
dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' e del Piano Pandemico
Nazionale;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di contrastare la diffusione della pandemia influenzale
da nuovo virus A (H1N1) e di assicurare la tempestiva attuazione di un
piano strategico di vaccinazione della popolazione maggiormente esposta
agli effetti del predetto virus, il direttore generale della prevenzione
sanitaria del Dipartimento prevenzione e comunicazione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, e' autorizzato a
provvedere con i poteri di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 ed anche
esercitando diritti di prelazione gia' acquisiti presso produttori
farmaceutici per contrastare altri tipi di pandemie influenzali con
produttori farmaceutici, ad acquisire in termini di somma urgenza la
fornitura di dosi di vaccino, farmaci antivirali ed i dispositivi di
protezione individuale necessari per assicurare la vaccinazione delle
categorie sensibili e comunque di almeno il quaranta per cento della
popolazione residente nel territorio nazionale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1,
si provvede, nel limite delle risorse sui capitoli di
bilancio allo scopo finalizzati della Direzione generale della
prevenzione sanitaria del Dipartimento prevenzione e comunicazione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Art. 2.
1. Al fine di garantire un'efficace attuazione delle misure di
sorveglianza e controllo delle patologie infettive e diffusive per la
prevenzione dell'influenza umana da virus A (H1N1) ed il potenziamento
dell'attivita' di profilassi sul territorio nazionale, e' autorizzata la
proroga fino al 31 luglio 2010 e nel limite di 46 unita' dei contratti
di lavoro a tempo determinato del personale tecnico-sanitario non
dirigenziale di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,
nell'ambito delle risorse stanziate dal medesimo decreto-legge
convertito.
Art. 3.
1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2005, sono aggiunte le seguenti
parole:
«decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed
integrazioni, art. 36;
legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 187;
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 74, comma 6;
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 7.».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2009
Il Presidente: Berlusconi