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Ordinanza 11 settembre 2009
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell'influenza pandemica A(H1N1).
(GU n. 223 del 25-9-2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'Istituzione del
Servizio Sanitario Nazionale e, in particolare, l'art. 32 in materia di
funzioni di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria,
nonche' di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 112, comma 3, lettera g) e
l'art. 117;
Visto il «Piano Nazionale di preparazione e risposta per una pandemia
influenzale»;
Preso atto della insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus
influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico, che rappresenta una
minaccia per la salute pubblica;
Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa
confermano la trasmissibilita' interumana per via diretta ed indiretta;
Considerato che in data 11 giugno 2009 l'Organizzazione Mondiale della
Sanita' ha classificato il livello di allerta pandemico alla Fase 6,
Livello 1, con indicazione agli Stati membri per l'attuazione
di quanto previsto dai rispettivi Piani pandemici nazionali;
Considerate le misure previste per tale livello di allarme dal «Piano
Nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale»,
volte a mitigare gli effetti della pandemia e a ridurre
l'impatto sui sistemi sanitari e garantire la continuita' delle
attivita' lavorative e scolastiche anche mediante misure di profilassi
vaccinale;
Considerati i dati scaturiti dalla sorveglianza a livello internazionale
e nazionale sull'andamento delle infezioni da nuovo virus influenzate
A(H1N1), che indicano una maggiore frequenza di
forme gravi e complicate in soggetti con condizioni patologiche
preesistenti;
Considerato che la disponibilita' di vaccini pandemici sara' soggetta
all'approvazione della Commissione europea e, per quanto riguarda il
nostro Paese, sara' ottenuta in piu' forniture nell'arco
dei prossimi mesi; Vista l'ordinanza ministeriale 29 aprile 2009 recante
«Istituzione dell'Unita' di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le
misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dall'influenza
da
nuovo virus A(H1N1)»;
Viste le ordinanze ministeriali 21 maggio 2009 e 29 luglio 2009 relative
a «Misure urgenti in materia di profilassi e terapia dell'influenza
A(H1N1);
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del
31 luglio 2009 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile
finalizzate a fronteggiare al rischio della diffusione del virus
influenzale A(H1N1), che prevede la progressiva vaccinazione pandemica
di almeno il 40% della popolazione residente;
Ritenuto di dover individuare, conformemente a quanto deliberato
dall'Unita' di crisi, le categorie di persone alle quali offrire la
vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(H1N1), a partire
dal momento della effettiva disponibilita' del vaccino, fino a copertura
della predetta percentuale;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, recante «Delega di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute, delle politiche
sociali per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al
Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, nominato Vice Ministro
con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009;
Ordina:
Art. 1.
1. La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(HINI)
e' offerta, a partire dal momento della effettiva disponibilita' del
vaccino, alle seguenti categorie di persone elencate in ordine di
priorita':
a) personale sanitario e socio-sanitario; personale delle forze di
pubblica sicurezza e della protezione civile; personale del corpo
nazionale dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno; personale
delle forze armate; personale che assicura i servizi pubblici essenziali
di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni
secondo piani di continuita' predisposti dai datori di lavoro o per i
soggetti autonomi dalle amministrazioni competenti; donatori di sangue
periodici;
b) donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza; donne che hanno
partorito da meno di 6 mesi o, in loro assenza, la persona che assiste
il bambino in maniera continuativa;
c) portatori di almeno una delle condizioni di rischio, di cui al comma
2 dell'art. 1 dell'ordinanza 11 settembre 2009, nonche' i soggetti fino
a 24 mesi nati gravemente pretermine;
d) bambini di eta' superiore a 6 mesi che frequentano l'asilo nido;
minori che vivono in comunita' o istituzionalizzati;
e) persone di eta' compresa tra piu' di 6 mesi e 17 anni, non incluse
nei precedenti punti, sulla base degli aggiornamenti della scheda
tecnica autorizzativa dell'EMEA;
f) persone tra i 18 e 27 anni, non incluse nei precedenti punti.(*)
2. Ai fini del precedente comma 1, si intende per rischio almeno una
delle seguenti condizioni:
malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio, inclusa asma,
displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
gravi malattie dell'apparato cardiocircolatorio, comprese le cardiopatie
congenite ed acquisite;
diabete mellito e altre malattie metaboliche;
gravi epatopatie e cirrosi epatica;
malattie renali con insufficienza renale;
malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
neoplasie;
malattie congenite ed acquisite che comportino carente produzione di
anticorpi;
immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;
malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento
intestinale;
patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle
secrezioni respiratorie, ad esempio malattie neuromuscolari;
obesita' con Indice di massa corporea (BMI) > 30 e gravi patologie
concomitanti;
condizione di familiare o di contatto stretto di soggetti ad alto
rischio che, per controindicazioni temporanee o permanenti, non possono
essere vaccinati.
(*) N.d.R.:
Comma così modificato dall'art. 2 dell'Ordinanza del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 30 settembre 2009,
pubblicata nella G.U. n. 234 dell'8-10-2009
Art. 2.
1. Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale
e comunitaria, il vaccino pandemico A(H1N1) sara' distribuito, in base
alle scadenze utili per le attivita' connesse all'efficace svolgimento
della campagna di vaccinazione pandemica, alle regioni e alle province
autonome sulla base della popolazione residente e ad altre
Amministrazioni dello Stato sulla base di specifici Accordi.
Art. 3.
1. Le vaccinazioni di cui all'art. 1 verranno effettuate a partire
dalla data di disponibilita' del vaccino pandemico, essendo prevista la
consegna dei primi lotti alle regioni e province autonome nel periodo 15
ottobre-15 novembre 2009.
2. Fatta salva la disponibilita' di vaccino pandemico A(H1N1), nel corso
della campagna vaccinale potranno essere inserite nel programma anche
ulteriori categorie di soggetti.
Art. 4.
1. Ai fini del monitoraggio delle attivita' vaccinali, a cura delle
regioni sono registrati, nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela
dei dati personali e secondo le modalita' che verranno precisate con
successivo provvedimento, i dati identificativi dei vaccinati e del
vaccino utilizzato, nonche' annotazioni relative alla categoria di
appartenenza del soggetto, anche in accordo con le esigenze del sistema
di farmacovigilanza dell'Agenzia italiana del farmaco.
2. Con le modalita' che verranno indicate nel provvedimento di cui al
comma 1, le regioni forniranno i dati relativi alle attivita' di
vaccinazione pandemica all'Istituto superiore di sanita' - Centro
nazionale di epidemiologia e sorveglianza e promozione della salute che
li condividera' con il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
Art. 5.
1. Eventuali eventi avversi a seguito della vaccinazione influenzale
pandemica A(H1N1) vanno immediatamente notificati al Sistema nazionale
di farmacovigilanza utilizzando le schede reperibili sul portale
dell'Agenzia italiana del farmaco.
Art. 6.
1. Le attivita' relative alla campagna di prevenzione dell'influenza
stagionale, di cui alla circolare del 23 luglio 2009, avranno inizio non
oltre il 1° ottobre 2009.
Art. 7.
1. Per gli aspetti relativi all'offerta delle vaccinazioni alle
donne in gravidanza, ai soggetti di eta' compresa tra > 6 mesi e 17 anni
nonche' alle problematiche legate alla covaccinazione sara' emanata una
successiva ordinanza a seguito di parere sui predetti punti da parte del
Consiglio superiore di sanita'.
La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2009
Il vice Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2009 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 5, foglio n. 396