Copyright © Ambiente Diritto.it
Ordinanza 30 settembre 2009
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Misure urgenti in materia di protezione del virus influenzale A(H1N1).
(GU n. 234 del 8-10-2009 )
IL VICE
MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'Istituzione del
Servizio sanitario nazionale e, in particolare, l'art. 32 in materia di
funzioni di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, nonche'
di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 112, comma 3, lettera g) e l'art. 117;
Visto il «Piano Nazionale di preparazione e risposta per una pandemia
influenzale»;
Preso atto della insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus
influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico, che rappresenta una
minaccia per la salute pubblica;
Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa
confermano la trasmissibilita' interumana per via diretta ed indiretta;
Considerato che in data 11 giugno 2009 l'Organizzazione Mondiale della
Sanita' ha classificato il livello di allerta pandemico alla Fase 6,
Livello 1, con indicazione agli Stati membri per l'attuazione di quanto
previsto dai rispettivi Piani pandemici nazionali;
Considerate le misure previste per tale livello di allarme dal «Piano
Nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale»,
volte a mitigare gli effetti della pandemia e a ridurre l'impatto sui
sistemi sanitari e garantire la continuita' delle attivita' lavorative e
scolastiche anche mediante misure di profilassi vaccinale;
Considerati i dati scaturiti dalla sorveglianza a livello internazionale
e nazionale sull'andamento delle infezioni da nuovo virus influenzale
A(H1N1), che indicano una maggiore frequenza di forme gravi e complicate
in soggetti con condizioni patologiche preesistenti;
Considerato che la disponibilita' di vaccini pandemici sara' soggetta
all'approvazione della Commissione europea e, per quanto riguarda il
nostro Paese, sara' ottenuta in piu' forniture nell'arco dei prossimi
mesi;
Vista l'ordinanza ministeriale 29 aprile 2009, recante «Istituzione
dell'Unita' di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di
emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dall'influenza da nuovo
virus A(H1N1)»;
Viste le ordinanze ministeriali 21 maggio 2009 e 29 luglio 2009,
relativa a «Misure urgenti in materia di profilassi e terapia
dell'influenza A(H1N1)»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del
31 luglio 2009, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile
finalizzate a fronteggiare al rischio della diffusione del virus
influenzale A(H1N1)», che prevede la progressiva vaccinazione pandemica
di almeno il 40% della popolazione residente;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 settembre 2009 ed, in particolare,
l'art. 7;
Considerato il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita',
secondo il quale:
nella prossima stagione invernale circoleranno sia il virus H1N1 2009
pandemico, sia i virus dell'influenza stagionale, quindi molte categorie
di soggetti dovranno essere vaccinate con entrambi i vaccini. Associare
in contemporanea la singola somministrazione del vaccino stagionale ad
una delle pandemiche risulterebbe quindi utile e conveniente in una
situazione che si presume di notevole impegno per le strutture sanitarie
e per gli operatori sanitari addetti alle vaccinazioni. Cio' favorirebbe
presumibilmente anche l'adesione volontaria dei cittadini ad entrambe le
vaccinazioni;
il possibile effetto sommatorio delle reazioni avverse in risposta alla
co-somministrazione di due vaccini adiuvati puo' essere ovviato
ricorrendo alla somministrazione di un solo vaccino adiuvato (il
pandemico), unitamente ad un vaccino non adiuvato (lo stagionale);
dati del CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA),
dell'OMS, e delle sorveglianze sulla diffusione dell'influenza da virus
H1N1 negli Stati Uniti, in Australia e in Oceania, indicano che
l'infezione colpisce maggiormente i bambini e i giovani. Il 75% degli
affetti ha meno di 20 anni, il 10% meno di 2 e solo il 10 % piu' di 40
anni; i casi al di sopra dei 65 anni sono rari, Tale distribuzione ha un
andamento inverso a quello dell'influenza stagionale. Nella fascia
pediatrica e adolescenziale, le strategie di intervento debbono tenere
conto del fatto che le comunita' infantili e giovanili presentano la
piu' alta probabilita' di infettarsi, di trasmettere l'infezione al loro
interno e, essendo molto aperte, anche ad altre comunita' a loro
esterne. Il controllo dell'infezione nei bambini e negli adolescenti
risulta pertanto strategico per decapitare il picco dell'epidemia.
Nonostante l'andamento del quadro clinico dell'infezione sia gia'
apparso, nella maggioranza dei casi, simile a quello determinato dalla
piu' nota influenza stagionale, le complicanze polmonari sono attese con
una frequenza non ben conosciuta, ma presumibilmente maggiore di quelle
dell'influenza stagionale. Esse colpiranno, con maggiore probabilita',
soggetti immunocompromessi, ma potranno interessare anche persone in
buona salute. Particolarmente a rischio di complicanze gravi sono i
soggetti che presentano una importante vulnerabilita' della funzione
respiratoria. Alla luce di quanto sopra riportato, sono da considerare
categorie a maggior rischio di complicanze da infezione da virus H1N1 i
bambini:
di eta' inferiore ai 2 anni, con particolare riguardo a quelli sotto i 6
mesi;
con alterazioni funzionali o strutturali dell'apparato respiratorio (ad
esempio, i nati gravemente pretermine, i bronco displasici, gli affetti
da fibrosi cistica o da condizioni che determinano una alterazione grave
della ventilazione, ecc.);
con patologie croniche (ad esempio, malattie croniche polmonari [incluse
l'iperreattivita' bronchiale grave e l'asma in trattamento], cardiache,
epatiche, renali, ematologiche, neuromuscolari, metaboliche [compreso il
diabete], malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento
intestinali, immunodepressione congenita o acquisita [HIV],
malformazioni congenite, paralisi cerebrali, ecc.);
socializzati precocemente (es. asili nido);
che vivono in comunita' (es. minori istituzionalizzati);
gli strumenti a disposizione per controllare l'epidemia sono, oltre
all'isolamento dei soggetti infetti/infettanti e l'utilizzo di
dispositivi di protezione e l'igiene individuale, la vaccinazione e
l'utilizzo di farmaci antivirali;
la vaccinazione e' il modo migliore per prevenire l'infezione
influenzale e, conseguentemente, le sue complicanze. In questo
frangente, la decisione sull' utilizzo del vaccino deve tenere conto del
fatto che i dati di efficacia e sicurezza, ad oggi disponibili, sono per
lo piu' relativi ad un vaccino preparato con identiche modalita' di
produzione, ma utilizzando antigeni di un ceppo di virus influenzale
(H5N1), diverso da quello responsabile dell'attuale pandemia (H1N1). Il
vaccino di cui attualmente si ipotizza la prossima disponibilita' e'
adiuvato con MF59. Per questo vaccino sono ancora in corso studi sui
profili di sicurezza, anche se 1' adiuvante e' gia' noto, utilizzato per
altri vaccini e ritenuto ragionevolmente sicuro anche in bambini e
giovani adulti;
l'offerta attiva di antiinfluenzali a tutti i casi e il loro uso
profilattico indiscriminato nei contatti sono pratiche di contenimento
che contrastano con il dovuto atteggiamento prudenziale, che deve tener
conto anche del recente riscontro di rare varianti
oseltamivir-resistenti durante il trattamento e di una variante
caratterizzata da resistenza primaria. Per tali motivi, il trattamento
con antivirali dovrebbe essere limitato a casi selezionati dal medico
curante, per il loro rischio elevato di complicanze e/o per la
particolare condizione clinica del paziente e/o il decorso aggressivo
della malattia. Si ricorda che l'efficacia del trattamento con gli
antivirali in bambini non appartenenti ai gruppi a rischio appare
limitata ed e' stata clinicamente dimostrata solo se la loro assunzione
avviene entro i primi due giorni dal manifestarsi dei sintomi stessi.
Parimenti, la profilassi con antivirali e' da riservare ai soggetti ad
alto rischio di sviluppare complicanze, non vaccinati e in contatto
stretto con infetti;
e' stato descritto, per corrispondenti fasce d'eta', un incremento di
morbosita' ed un piu' alto tasso di mortalita' nelle donne in
gravidanza rispetto alla popolazione femminile generale, accentuati
dalla copresenza di altre condizioni patologiche (es. obesita',
cardiopatie, malattie respiratorie, ecc.) e vi e' attualmente un
generale consenso nell'identificare la gravidanza come uno tra i
maggiori fattori di rischio per gravi complicanze, tra le quali sono
particolarmente temibili quelle di tipo respiratorio, come, ad esempio,
l'ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome);
Visto il parere favorevole sulla autorizzazione dei vaccini pandemici
adottato in data 24 settembre 2009 dal Comitato sui prodotti medicinali
per uso umano (CHMP) dell'EMEA;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, recante «Delega di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute, delle politiche
sociali per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al
Sottosegretario di Stato Prof. Ferruccio Fazio», nominato Vice Ministro
con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009;
Ordina:
Art. 1.
1. Ad integrazione dell'art. 6 dell'ordinanza dell'11 settembre
2009, la co-somministrazione del vaccino contro l'influenza da virus
AH1N1v con il vaccino dell'influenza stagionale puo' essere praticata ma
deve essere eseguita con l'inoculazione dei due vaccini in arti
differenti. Per ovviare al possibile effetto sommatorio delle reazioni
avverse, in risposta alla co-somministrazione dei due vaccini, si deve
ricorrere alla somministrazione di vaccino contro l'influenza stagionale
non adiuvato.
Art. 2.
1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 11 settembre 2009 e' sostituito
dal seguente:
«1. La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(HINI) e'
offerta, a partire dal momento della effettiva disponibilita' del
vaccino, alle seguenti categorie di persone elencate in ordine di
priorita':
a) personale sanitario e socio-sanitario; personale delle forze di
pubblica sicurezza e della protezione civile; personale del corpo
nazionale dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno; personale
delle forze armate; personale che assicura i servizi pubblici essenziali
di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni
secondo piani di continuita' predisposti dai datori di lavoro o per i
soggetti autonomi dalle amministrazioni competenti; donatori di sangue
periodici;
b) donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza; donne che hanno
partorito da meno di 6 mesi o, in loro assenza, la persona che assiste
il bambino in maniera continuativa;
c) portatori di almeno una delle condizioni di rischio, di cui al comma
2 dell'art. 1 dell'ordinanza 11 settembre 2009, nonche' i soggetti fino
a 24 mesi nati gravemente pretermine;
d) bambini di eta' superiore a 6 mesi che frequentano l'asilo nido;
minori che vivono in comunita' o istituzionalizzati;
e) persone di eta' compresa tra piu' di 6 mesi e 17 anni, non incluse
nei precedenti punti, sulla base degli aggiornamenti della scheda
tecnica autorizzativa dell'EMEA;
f) persone tra i 18 e 27 anni, non incluse nei precedenti punti».
2. Prima di procedere alla vaccinazione di cui al comma 1, dovra' essere
fornita una corretta informazione da parte degli operatori sanitari
addetti alle vaccinazioni sulle conoscenze disponibili, nonche' dovra'
essere acquisito il consenso informato per iscritto da parte degli
interessati.
3. L'uso degli inibitori delle neuraminidasi nei bambini e adolescenti
deve essere limitato esclusivamente:
1) ai bambini con sintomi influenzali appartenenti ai gruppi a rischio
per gravi complicanze (con alterazioni funzionali o strutturali
dell'apparato respiratorio, ad esempio i nati gravemente pretermine, i
bronco displasici, gli affetti da fibrosi cistica, o da condizioni che
determinano una alterazione grave della ventilazione, ecc.), con
patologie croniche (ad esempio malattie croniche polmonari [incluse l'iperreattivita'
bronchiale grave e l'asma in trattamento], cardiache, epatiche, renali,
ematologiche, neuromuscolari, metaboliche [compreso il diabete],
malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento
intestinali, immunodepressione congenita o acquisita (HIV),
malformazioni congenite, paralisi cerebrali, ecc.);
2) ai bambini senza fattori di rischio, ma ricoverati in ospedale per
sintomi gravi attribuibili alla infezione con virus H1N1 (dispnea,
ipossia, alterazioni del sensorio);
3) per la chemioprofilassi, ai bambini a rischio di gravi complicanze,
sopra indicate, non vaccinati, che abbiano avuto stretti contatti con
persone infette.
Art. 3.
1. L'utilizzo dei farmaci antivirali in gravidanza deve essere
limitato ai casi di donne che presentino malattie croniche preesistenti
alla gravidanza, nonche' ai casi di malattia influenzale con decorso
complicato. In questi casi il trattamento puo' essere effettuato anche
nel I trimestre, nel piu' breve tempo possibile dall'insorgere dei
sintomi.
La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2009
Il vice Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 54