Sito giuridico ambientale
(S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001)
Aggiornamento del decreto del Ministro
della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n.
2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di
alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce:
a) i limiti massimi di residui di sostanze
attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:
1) prodotti di origine vegetale, compresi
gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro
della sanità 19 maggio 2000;
2) cereali, di cui all'allegato 1, parte
B, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;
3) altri prodotti vegetali, di cui
all'allegato 1, parte C, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;
4) prodotti di origine animale, di cui
all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;
5) altri prodotti di origine animale di
cui all'allegato 1, parte E, del decreto del Ministro della sanità del 19
maggio 2000;
b) le revoche e le modifiche di impiego
per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura.
Art. 2.
Limiti massimi di
residui
1. Sui e nei prodotti di origine vegetale,
compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti
vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei
prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale integra e modifica
l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come
modificato e integrato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000.
2. Sui e nei prodotti di origine animale
sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra e modifica l'allegato 3
del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato e
integrato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000.
Art. 3.
Intervalli di sicurezza
1. Sono approvati, tenuto conto delle
revoche e delle modifiche di impiego di cui all'art. 5, gli intervalli di
sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui
all'allegato 3 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5
del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato ed
integrato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000.
Art. 4.
Revoche e modifiche di
impieghi e prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati
1. A conclusione del riesame degli
impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aldicarb,
amitraz, benalaxyl, chlormequat, cyflutrin, diazinon, dicofol, disulfoton,
endosulfan, esfenvalerate, ethephon, fenarimol, fenbutatin-oxide,
lambda-cyhalothrin, metalaxyl, methomyl, pirimiphos-methyl, propiconazole,
propoxur, propyzamide, quinalphos, thiodicarb, triazophos, triforine, sono
approvate le revoche dell'impiego per le combinazioni sostanza attiva/coltura
di cui all'allegato 4.
2. A conclusione del riesame degli
impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive: acephate,
cyflutrin, diazinon, endosulfan, lambda-cyhalothrin, metalaxyl, methomyl,
quinalphos, sono approvate le modifiche dell'impiego per le combinazioni
sostanza attiva/coltura di cui all'allegato 5.
3. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego
dei prodotti fitosanitari, cosi' come individuati al comma 1, che devono essere
etichettati conformemente alle disposizioni di cui agli allegati 4 e 5 del
presente decreto.
4. I titolari delle autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari le cui etichette contengono le combinazioni sostanza
attiva/coltura riportate negli allegati 4 e 5 sono tenuti:
a) ad immettere in commercio detti
prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;
b) a trasmettere al Ministero della
sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, richiesta di modifica delle autorizzazioni insieme alle etichette
adeguate alle disposizioni di cui al comma 3, pena la revoca
dell'autorizzazione;
c) per i prodotti giacenti sia presso i
magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a
provvedere entro il 28 febbraio 2001 alla rietichettatura od a fornire ai
titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle
disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei
prodotti in questione;
d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate nell'allegato 4 e nell'allegato 5.
Art. 5.
Disposizioni che
permangono in vigore
1. Rimangono in vigore le disposizioni di
cui al decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato dal
decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000, non modificate dal presente
decreto.
2. I limiti massimi di residuo delle
seguenti sostanze attive:
acephate, aldicarb, amitraz,
beta-cyflutrin, benalaxyl, benfuracarb, benomyl, carbendazim, carbofuran,
carbosulfan, cyflutrin, chlormequat, chlorothalonil, diazinon, dicofol,
disulfoton, endosulfan, esfenvalerate, ethephon, fenarimol, fenbutatin-oxide,
fenvalerate, furathiocarb, lambda-cyhalothrin, mecarbam, metalaxyl,
methidathion, methomyl, phorate, pirimiphos-methyl, propiconazole, propyzamide,
propoxur, quinalphos, thiabendazole, thiodicarb, thiophanate-methyl, triazophos
e triforine, di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1° luglio
2001.
(Allegati omessi)