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giuridico ambientale
MINISTERO DELL'AMBIENTE
G.U.R.I. 3 novembre 1998, n. 257
Regolamento recante norme per la
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
D'INTESA CON
E
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo
1, comma 6, lettera a), n. 15, il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero
dell'ambiente d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa i tetti di radiofrequenze compatibili
con la salute umana, tenendo anche conto delle norme comunitarie;
Visto il parere favorevole dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente;
Visto il parere dell'Istituto superiore di
sanità nel quale, pur condividendosi l'esigenza di una politica cautelativa che
individui obiettivi di qualità anche al di là dell'adozione di limiti di
esposizione mirati alla tutela degli effetti acuti, sono state manifestate
perplessità, in considerazione dell'attuale stato di conoscenza scientifica,
nei riguardi dell'adozione di misure più restrittive specifiche per
l'esposizione a campi modulati in ampiezza;
Ritenuta la necessità di riservare misure
più cautelative perlomeno nei casi in cui si possono verificare esposizioni a
campi elettromagnetici per tempi prolungati, da parte di recettori sensibili
non esposti per ragioni professionali;
Visto il parere espresso della conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella
seduta del 7 maggio 1998, con il quale si esprime parere favorevole allo schema
di decreto, subordinandolo all'accoglimento di due proposte di modifica,
rispettivamente all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1;
Ritenuto di non accogliere la proposta di
emendamento all'articolo 4, comma 2, in quanto renderebbe meno certa e sicura
la tutela della popolazione per effetti a lungo termine conseguenti ad
esposizione prolungata;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31
agosto 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1998, n. 400, del 10 settembre 1998, n. prot. UL/98/16640;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto
fissano i valori limite di esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza
compresa fra 100 kHz e 300 GHz.
2. I limiti di esposizione di cui al
presente decreto, non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni
professionali.
Art. 2
Definizioni ed unità di misura
1. Le definizioni delle grandezze fisiche
citate nel decreto e le corrispondenti unità di misura sono riportate in
allegato A che, unitamente agli allegati B e C, è parte integrante del presente
decreto.
Art. 3
Limiti di esposizione
1. Nel caso di esposizione al campo
elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di
potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano
e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di
tabella 1.
TABELLA 1
LIMITI DI ESPOSIZIONE
PER LA POPOLAZIONE
AI CAMPI
ELETTROMAGNETICI
_____________________________________________________________________________
Frequenza f Valore efficace Valore efficace Densità di potenza
(MHz) di intensità di
di intensità di dell'onda
piana
campo elettrico E campo magnetico H equivalente
(V/m) (A/m) (W/m²)
- - - -
_____________________________________________________________________________
0,1 - 3 60
0,2 -
> 3 - 3000 20
0,05 1
> 3000 -
300000 40 0,1 4
2. Nel caso di campi elettromagnetici
generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati,
definiti in allegato B, deve essere minore dell'unità.
Art. 4
Misure di cautela ed obiettivi di qualità
1. Fermi restando i limiti di cui
all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza
compresa fra 100 KHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve
avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi
possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema
stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
2. Per i fini di cui al precedente comma 1,
in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore
non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla
frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo
umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico,
0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze
comprese tra 3Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m² per la densità di potenza dell'onda
piana equivalente.
3. Nell'ambito delle proprie competenze,
fatte salve le attribuzioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
le regioni e le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica
degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei
limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma,
il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di
controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente anche in
collaborazione con l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto
attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.
Art. 5
Risanamenti
1. Nelle zone abitative o sedi di attività
lavorative per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque
accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente
articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, devono essere attuate azioni di
risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalità ed i tempi di
esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e
provincie autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente articolo
4, comma 3.
2. La riduzione a conformità da svolgere
nell'ambito dell'attività di risanamento deve essere effettuata in accordo a
quanto riportato nell'allegato C.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo
sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 10 settembre 1998.
p. Il Ministro dell'ambiente:
CALZOLAIO
p. Il Ministro della sanità:
BETTONI BRANDANI
p. Il Ministro delle comunicazioni:
VITA
Visto, il guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28
ottobre 1998.
Reg. n. 1, Ambiente, foglio n. 250
Allegato A
Allegato B
MODALITA' ED ESECUZIONE DELLE MISURE E
DELLE VALUTAZIONI
Ai fini della verifica del rispetto dei
limiti di cui all'articolo 3 e dei valori di cui all'articolo 4, comma 2, le
intensità dei campi elettromagnetici possono essere determinate mediante
calcoli o mediante misure.
Le misure sono comunque necessarie ogni
volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico
che superano 1/2 dei limiti suddetti.
In caso di discordanza fra valore calcolato
e valore misurato, è acquisto il valore misurato.
Le misure dei valori dei campi elettromagnetici
devono essere eseguite secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono
essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli
organismi internazionali, oppure indicate da enti ed associazioni, anche
stranieri di riconosciuta competenza.
Valori normalizzati delle misure.
In presenza di più sorgenti, il limite
complessivo di esposizione è 1, da ottenere come somma dei contributi
normalizzati delle singole sorgenti: tali contributi sono determinati dividendo
il quadrato del valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico
per il quadrato del valore limite corrispondente, oppure, per le frequenze
comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densità di potenza per il
corrispondente valore limite. La procedura da seguire per la riduzione a
conformità è descritta nell'allegato C.
Allegato C