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MINISTERO DELL'AMBIENTE

 

DECRETO 10 settembre 1998, n. 381

G.U.R.I. 3 novembre 1998, n. 257

 

Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

 

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15, il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, tenendo anche conto delle norme comunitarie;

Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità nel quale, pur condividendosi l'esigenza di una politica cautelativa che individui obiettivi di qualità anche al di là dell'adozione di limiti di esposizione mirati alla tutela degli effetti acuti, sono state manifestate perplessità, in considerazione dell'attuale stato di conoscenza scientifica, nei riguardi dell'adozione di misure più restrittive specifiche per l'esposizione a campi modulati in ampiezza;

Ritenuta la necessità di riservare misure più cautelative perlomeno nei casi in cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi prolungati, da parte di recettori sensibili non esposti per ragioni professionali;

Visto il parere espresso della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 7 maggio 1998, con il quale si esprime parere favorevole allo schema di decreto, subordinandolo all'accoglimento di due proposte di modifica, rispettivamente all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1;

Ritenuto di non accogliere la proposta di emendamento all'articolo 4, comma 2, in quanto renderebbe meno certa e sicura la tutela della popolazione per effetti a lungo termine conseguenti ad esposizione prolungata;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, del 10 settembre 1998, n. prot. UL/98/16640;

 

ADOTTA

 

il seguente regolamento:

 

þ[AA001]Art. 1

 

Campo di applicazione

 

1. Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.

2. I limiti di esposizione di cui al presente decreto, non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.

 

þ[AA002]Art. 2

 

Definizioni ed unità di misura

 

1. Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel decreto e le corrispondenti unità di misura sono riportate in allegato A che, unitamente agli allegati B e C, è parte integrante del presente decreto.

 

þ[AA003]Art. 3

 

Limiti di esposizione

 

1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.

TABELLA 1

 

                       LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE

                              AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

_____________________________________________________________________________

 

Frequenza f      Valore efficace      Valore efficace      Densità di potenza

   (MHz)         di intensità di      di intensità di       dell'onda piana

                campo elettrico E    campo magnetico H        equivalente

                      (V/m)                (A/m)                 (W/m²)

     -                  -                    -                     -

_____________________________________________________________________________

 

   0,1 - 3              60                   0,2                    -

   > 3 - 3000           20                   0,05                   1

> 3000 - 300000         40                   0,1                    4

 

2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B, deve essere minore dell'unità.

 

þ[AA004]Art. 4

 

Misure di cautela ed obiettivi di qualità

 

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m² per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente anche in collaborazione con l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.

 

þ[AA005]Art. 5

 

Risanamenti

 

1. Nelle zone abitative o sedi di attività lavorative per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e provincie autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente articolo 4, comma 3.

2. La riduzione a conformità da svolgere nell'ambito dell'attività di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato C.

 

þ[AA006]Art. 6

 

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 settembre 1998.

p. Il Ministro dell'ambiente:

CALZOLAIO

p. Il Ministro della sanità:

BETTONI BRANDANI

p. Il Ministro delle comunicazioni:

VITA

 

Visto, il guardasigilli: FLICK

 

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1998.

Reg. n. 1, Ambiente, foglio n. 250

 

Allegato A

 

Allegato B

 

MODALITA' ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI

 

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 e dei valori di cui all'articolo 4, comma 2, le intensità dei campi elettromagnetici possono essere determinate mediante calcoli o mediante misure.

Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano 1/2 dei limiti suddetti.

In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, è acquisto il valore misurato.

Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi internazionali, oppure indicate da enti ed associazioni, anche stranieri di riconosciuta competenza.

 

Valori normalizzati delle misure.

In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di esposizione è 1, da ottenere come somma dei contributi normalizzati delle singole sorgenti: tali contributi sono determinati dividendo il quadrato del valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato del valore limite corrispondente, oppure, per le frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densità di potenza per il corrispondente valore limite. La procedura da seguire per la riduzione a conformità è descritta nell'allegato C.

 

Allegato C